Council Decision 2010/800/CFSP of 22 December 2010 concerning restrictive measures against the Democratic People's Republic of Korea and repealing Common Position 2006/795/CFSP

Coming into Force22 December 2010
End of Effective Date22 April 2013
Celex Number32010D0800
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2010/800/oj
Published date23 December 2010
Date22 December 2010
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 341, 23 December 2010
L_2010341IT.01003201.xml
23.12.2010 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 341/32

DECISIONE 2010/800/PESC DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2010

concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la posizione comune 2006/795/PESC

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1) Il 20 novembre 2006 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2006/795/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (1) (la «RPDC»), che ha attuato la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSCR») 1718 (2006).
(2) Il 27 luglio 2009 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2009/573/PESC (2), che ha modificato la posizione comune 2006/795/PESC ed ha attuato la UNSCR 1874 (2009).
(3) Il 22 dicembre 2009 il Consiglio ha adottato la decisione 2009/1002/PESC (3), che ha modificato la posizione comune 2006/795/PESC.
(4) A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, della posizione comune 2006/795/PESC, il Consiglio ha proceduto ad un riesame integrale dell'elenco, riportato negli allegati II e III di tale posizione comune, delle persone e entità cui si applicano l'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), e l'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), della medesima. Il Consiglio ha concluso che le persone ed entità interessate dovrebbero continuare ad essere oggetto di misure restrittive.
(5) Il Consiglio ha identificato altre persone ed entità che dovrebbero essere oggetto di misure restrittive.
(6) La procedura volta a modificare gli allegati I e II della presente decisione dovrebbe prevedere la comunicazione alle persone e alle entità designate dei motivi di inserimento nell'elenco al fine di dar loro la possibilità di presentare osservazioni. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio dovrebbe riesaminare la decisione alla luce di tali osservazioni e informarne opportunamente la persona o l'entità interessate.
(7) La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, il diritto di proprietà e il diritto alla protezione dei dati a carattere personale. La presente decisione dovrebbe essere applicata conformemente a tali diritti e principi.
(8) La presente decisione rispetta inoltre pienamente gli obblighi contratti dagli Stati membri a norma della Carta delle Nazioni Unite e la natura vincolante delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza.
(9) È opportuno pertanto abrogare la decisione 2006/795/PESC e sostituirla con la presente decisione.
(10) Le misure di esecuzione dell'Unione figurano nel regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (4),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti alla RPDC dei seguenti prodotti e tecnologie, compreso il software, da parte di cittadini degli Stati membri ovvero attraverso il territorio degli Stati membri o in provenienza da esso ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, siano o meno tali prodotti e tecnologie originari del territorio degli Stati membri:

a) armi e materiale connesso di ogni tipo, compresi armi e munizioni, veicoli e attrezzature militari, attrezzature paramilitari e relativi pezzi di ricambio, ad eccezione dei veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difese balistiche, adibiti esclusivamente alla protezione del personale dell'Unione e dei suoi Stati membri nella RPDC;
b) tutti i prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie indicati dal Consiglio di sicurezza dell'ONU o dal comitato istituito a norma del punto 12 della UNSCR 1718 (2006) (il «comitato delle sanzioni») conformemente al paragrafo 8, lettera (a), punto (ii), della UNSCR 1718 (2006), che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa;
c) taluni altri prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa o che potrebbero contribuire alle sue attività militari, inclusi tutti i beni a duplice uso e le tecnologie elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009, del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (5). L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dalla presente disposizione.

2. Sono inoltre vietati:

a) la fornitura di formazione tecnica, consulenza, servizi, assistenza o servizi di intermediazione relativi ai prodotti e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'impiego di detti prodotti, direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo nella RPDC o destinati ad essere utilizzati nella RPDC;
b) il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ai prodotti e tecnologie, di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di detti prodotti e tecnologie ovvero la fornitura di formazione tecnica, consulenza, servizi, assistenza o servizi di intermediazione, direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo nella RPDC o destinati ad essere utilizzati nella RPDC;
c) la partecipazione, consapevole o intenzionale, ad attività il cui oggetto o effetto è l'aggiramento del divieto di cui alle lettere a) e b).

3. È altresì fatto divieto ai cittadini degli Stati membri di approvvigionarsi nella RPDC, o mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, dei prodotti e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 così come è vietata la fornitura ai cittadini degli Stati membri, da parte della RPDC, di formazione tecnica, consulenza, servizi, assistenza, finanziamento o assistenza finanziaria di cui al paragrafo 2, siano o meno essi originari del territorio di tale paese.

Articolo 2

1. Gli Stati membri non sottoscrivono nuovi impegni per sovvenzioni, assistenza finanziaria o prestiti agevolati alla RPDC, neanche tramite la loro partecipazione ad istituzioni finanziarie internazionali, eccetto per scopi umanitari e di sviluppo concernenti direttamente il soddisfacimento delle necessità della popolazione civile o la promozione della denuclearizzazione. Gli Stati membri vigilano altresì affinché siano ridotti gli impegni attuali e, se possibile, si provveda a porgli fine.

2. Gli Stati membri non forniscono sostegno finanziario pubblico per gli scambi con la RPDC, neanche sotto forma di concessione di crediti, garanzie o assicurazioni all’esportazione a loro cittadini o entità partecipanti a tali scambi, qualora tale sostegno finanziario possa contribuire ai programmi o attività della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

Articolo 3

Sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti di beni di lusso alla RPDC da parte di cittadini degli Stati membri o attraverso il territorio degli Stati membri o in provenienza da esso ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, siano o meno tali beni originari del territorio degli Stati membri.

Articolo 4

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio:

a) alle persone indicate dal comitato delle sanzioni o dal Consiglio di sicurezza come responsabili, anche mediante il sostegno o la promozione, delle politiche della RPDC in relazione ai suoi programmi legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, nonché ai familiari di tali persone, elencati nell’allegato I;
b) alle persone che non figurano nell’allegato I che sono responsabili, anche mediante il sostegno o la promozione, dei programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, elencate nell’allegato II;
c) alle persone che non figurano nell’allegato I o nell’allegato II che prestano servizi finanziari o trasferiscono verso il, attraverso il e dal territorio degli Stati membri, o con la partecipazione di cittadini degli Stati membri o di entità disciplinate dal loro diritto interno, o di persone o istituzioni finanziarie ubicate nel loro territorio, attività o risorse finanziarie o di altro tipo che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, elencate nell’allegato III.

2. Il paragrafo 1, lettera a), non si applica se, in una valutazione caso per caso, il comitato delle sanzioni stabilisce che il viaggio è giustificato da motivi umanitari, inclusi gli obblighi religiosi, o se giunge alla conclusione che una deroga contribuisca altrimenti al conseguimento degli obiettivi della UNSCR 1718 (2006) o della UNSCR 1874 (2009).

3. Il paragrafo 1 non obbliga lo Stato membro a rifiutare ai propri cittadini l’ingresso nel suo territorio.

4. Il paragrafo 1 lascia impregiudicati i casi in cui lo Stato membro è vincolato da un obbligo derivante dal...

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