Council Decision 2010/656/CFSP of 29 October 2010 renewing the restrictive measures against Côte d’Ivoire

Coming into Force29 October 2010
End of Effective Date10 June 2016
Celex Number32010D0656
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2010/656/oj
Published date30 October 2010
Date29 October 2010
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 285, 30 October 2010
L_2010285IT.01002801.xml
30.10.2010 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 285/28

DECISIONE 2010/656/PESC DEL CONSIGLIO

del 29 ottobre 2010

che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

considerando quanto segue:

(1) Il 13 dicembre 2004 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/852/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio (1) al fine di attuare le misure imposte nei confronti della Costa d’Avorio dalla risoluzione 1572 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (in prosieguo l’«UNSCR»).
(2) Il 23 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2006/30/PESC (2) che proroga le misure restrittive imposte nei confronti della Costa d’Avorio per ulteriori dodici mesi e le integra con le misure restrittive imposte dal punto 6 dell’UNSCR 1643 (2005).
(3) In seguito alla proroga delle misure restrittive imposte nei confronti della Costa d’Avorio dall’UNSCR 1842 (2008), il 18 novembre 2008 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2008/873/PESC (3) che proroga ulteriormente le misure restrittive imposte nei confronti della Costa d’Avorio con effetto a decorrere dal 1o novembre 2008.
(4) Il 15 ottobre 2010 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato l’UNSRC 1946 (2010) che ha prorogato le misure imposte nei confronti della Costa d’Avorio dall’UNSCR 1572 (2004) e dal punto 6 dell’UNSCR 1643 (2005) fino al 30 aprile 2011 e che ha modificato le misure restrittive sulle armi.
(5) Le misure restrittive imposte nei confronti della Costa d’Avorio dovrebbero pertanto essere prorogate. Oltre alle deroghe relative all’embargo sulle armi previste dall’UNSCR 1946 (2010), è opportuno modificare le misure restrittive per sottoporre a deroga altro materiale inserito autonomamente dall’Unione.
(6) Le misure di attuazione dell’Unione figurano nel regolamento (CE) n. 174/2005 del Consiglio, del 31 gennaio 2005, che impone restrizioni alla prestazione di assistenza pertinente ad attività militari in Costa d’Avorio (4), nel regolamento (CE) n. 560/2005 del Consiglio, del 12 aprile 2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio (5), e nel regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all’attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi (6),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Sono vietate la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione alla Costa d’Avorio di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli e materiali militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio, nonché di materiale che potrebbe essere impiegato per la repressione interna, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, indipendentemente dal se siano tali armamenti o materiale originari o non del territorio degli Stati membri.

2. È altresì vietato:

a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione e altri servizi connessi ai prodotti di cui al paragrafo 1 o connessi con la fornitura, la fabbricazione, la manutenzione e l’uso di tali prodotti, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Costa d’Avorio, o perché ne usufruisca in Costa d’Avorio;
b) concedere, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai prodotti di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di tali prodotti, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Costa d’Avorio, o perché ne usufruisca in Costa d’Avorio;

Articolo 2

L’articolo 1 non si applica:

a) alle forniture e all’assistenza tecnica destinate unicamente a sostenere l’operazione delle Nazioni Unite in Costa d’Avorio e le forze francesi che l’appoggiano, oppure ad essere da queste utilizzate;
b) alle seguenti attività, purché siano state autorizzate preventivamente dal comitato istituito dal punto 14 dell’UNSCR 1572 (2004) (in prosieguo il «comitato delle sanzioni»):
i) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di materiale militare non letale destinato unicamente all’uso umanitario o protettivo, compreso il materiale destinato alle operazioni di gestione delle crisi da parte dell’Unione, dell’ONU, dell’Unione africana e della Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (ECOWAS);
ii) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di materiale militare non letale destinato unicamente a permettere alle forze di sicurezza della Costa d’avorio di fare esclusivamente un uso appropriato e proporzionato della forza nel mantenimento dell’ordine pubblico;
iii) al finanziamento e alla prestazione di assistenza finanziaria connessa al materiale di cui ai punti i) e ii);
iv) alla prestazione di assistenza e di formazione tecniche connesse al materiale di cui ai punti i) e ii);
c) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Costa d’Avorio da personale delle Nazioni
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