Council Regulation (EC) No 1260/2001 of 19 June 2001 on the common organisation of the markets in the sugar sector

Coming into Force01 July 2001
End of Effective Date30 June 2006
Celex Number32001R1260
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2001/1260/oj
Published date30 June 2001
Date19 June 2001
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 178, 30 June 2001
EUR-Lex - 32001R1260 - IT 32001R1260

Regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero

Gazzetta ufficiale n. L 178 del 30/06/2001 pag. 0001 - 0045


Regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio

del 19 giugno 2001

relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

considerando quanto segue:

(1) Il funzionamento della politica agricola comune presuppone un'organizzazione comune dei mercati agricoli nel settore dello zucchero che disciplini, in particolare, lo zucchero e i suoi prodotti di sostituzione allo stato liquido, ossia l'isoglucosio e lo sciroppo di inulina.

(2) Per conseguire gli obiettivi della politica agricola comune, in particolare garantire ai produttori di barbabietole e di canne da zucchero della Comunità il mantenimento del posto di lavoro e del tenore di vita, occorre prevedere misure atte a stabilizzare il mercato dello zucchero. Tale obiettivo può essere conseguito attraverso il dispositivo degli acquisti da parte degli organismi di intervento. A tal fine occorre stabilire, per le zone non deficitarie, un prezzo di intervento per lo zucchero bianco e un prezzo di intervento per lo zucchero greggio, mentre per le zone deficitarie occorre fissare ogni anno un prezzo di intervento derivato dello zucchero bianco ed eventualmente dello zucchero greggio. Il livello del prezzo di intervento deve essere fissato in modo da garantire un'equa remunerazione dei produttori di barbabietole o di canne da zucchero, nel rispetto degli interessi dei consumatori. Delle garanzie di prezzo di cui gode lo zucchero beneficiano di fatto anche gli sciroppi di saccarosio, l'isoglucosio e lo sciroppo di inulina, i cui prezzi dipendono dai prezzi dello zucchero. Tenendo conto delle prospettive finanziarie e delle regole di disciplina di bilancio adottate dal Consiglio europeo di Berlino nel marzo del 1999, occorre fissare i prezzi di sostegno nel settore dello zucchero per l'intero periodo di applicazione del nuovo regime.

(3) Il prezzo di intervento deve essere fissato per una qualità tipo di zucchero bianco e di zucchero greggio e occorre definire tale qualità tipo. Si ritiene opportuno che la qualità tipo corrisponda a qualità medie rappresentative di zuccheri prodotti nella Comunità, nonché definire le qualità tipo mediante criteri in uso nel commercio. È altresì opportuno permettere la revisione delle qualità tipo per tener conto, in particolare, di esigenze commerciali e degli sviluppi tecnologici in materia di analisi.

(4) La situazione geografica eccezionale dei dipartimenti francesi d'oltremare richiede misure appropriate per lo zucchero prodotto in tali dipartimenti.

(5) Per non compromettere le garanzie di prezzo suindicate, se lo zucchero non è esportato tal quale o sotto forma di prodotti trasformati oppure se non è destinato all'alimentazione degli animali, gli organismi d'intervento possono procedere a vendite di zucchero soltanto ad un prezzo superiore al prezzo d'intervento. Tale regola non consente di mettere eventualmente a disposizione di enti di beneficenza determinati quantitativi di zucchero destinato al consumo umano nella Comunità. Tale possibilità dovrebbe invece essere consentita nell'ambito di specifiche operazioni di aiuti di emergenza che permettono di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di eseguire nel contempo un'azione umanitaria. L'efficacia di simili operazioni risiede nella rapidità della loro realizzazione. Di conseguenza, è opportuno prevedere in tal caso l'applicazione della procedura più idonea.

(6) Lo zucchero costituisce segnatamente, come i prodotti amilacei, un prodotto di base che può essere utilizzato dall'industria chimica per la fabbricazione di prodotti simili. È opportuno garantire uno sviluppo armonioso dell'utilizzazione di questi prodotti di base. È opportuno istituire un regime di restituzioni alla produzione che consenta di ampliare gli sbocchi dello zucchero oltre i quantitativi tradizionali. A tal fine i prodotti in questione devono poter essere messi a disposizione dell'industria chimica a un livello di prezzo ridotto.

(7) È necessario che la presente normativa offra garanzie eque sia ai fabbricanti che ai produttori del prodotto di base. Appare pertanto opportuno stabilire per le barbabietole, oltre al prezzo di base che è fissato tenendo conto del prezzo d'intervento dello zucchero bianco, delle entrate derivanti alle imprese dalla vendita di melasso, valutabili a 7,61 EUR/100 chilogrammi, importo che si desume dal prezzo del melasso, che è valutato a 8,21 EUR/100 chilogrammi, e tenendo conto altresì dei costi relativi alla trasformazione e alla consegna delle barbabietole agli zuccherifici, nonché di una resa che può essere valutata per la Comunità a 130 chilogrammi di zucchero bianco per tonnellata di barbabietole della qualità tipo, prezzi minimi della barbabietola A che sarà trasformata in zucchero A e della barbabietola B che sarà trasformata in zucchero B. Tali prezzi minimi devono essere rispettati dai fabbricanti di zucchero al momento dell'acquisto del prodotto.

(8) È inoltre opportuno prevedere, al fine di garantire, in termini di diritti e doveri un giusto equilibrio tra fabbricanti e produttori agricoli, gli strumenti a tal fine necessari e segnatamente l'istituzione di disposizioni quadro comunitarie che disciplinino le relazioni contrattuali tra acquirenti e venditori di barbabietole nonché disposizioni adeguate per raggiungere tale scopo riguardo alla canna da zucchero. Le disposizioni concernenti la durata normale delle consegne e il relativo scaglionamento, i centri di raccolta, le spese di trasporto, i luoghi di ricevimento, la fase in cui avviene il prelevamento dei campioni, la restituzione delle polpe o il versamento di una compensazione equivalente, nonché i termini di pagamento degli acconti, incidono sul prezzo effettivo delle barbabietole percepito dal venditore. La diversità delle condizioni naturali, economiche e tecniche comporta gravi difficoltà per l'unificazione di tutte le condizioni d'acquisto delle barbabietole nella Comunità. Esistono attualmente accordi interprofessionali stipulati tra un fabbricante o un'organizzazione di fabbricanti, da un lato, ed un'organizzazione di bieticoltori, dall'altro. Conviene limitare le disposizioni quadro alla definizione delle garanzie minime necessarie sia ai bieticoltori che agli industriali per il buon funzionamento dell'economia zuccheriera e riservare agli accordi interprofessionali la possibilità di derogare a talune disposizioni di cui all'allegato III.

(9) I motivi che finora hanno indotto la Comunità ad applicare un regime di quote di produzione per i settori dello zucchero, dell'isoglucosio e dello sciroppo di inulina rimangono tuttora validi. Tale regime ha tuttavia subito modifiche per tener conto dell'andamento recente della produzione e per dotare la Comunità degli strumenti necessari a garantire in modo giusto, ma efficace, che l'onere connesso allo smaltimento delle eccedenze derivanti dal rapporto tra produzione e consumo all'interno della Comunità sia completamente a carico dei produttori stessi, in modo da rispettare gli obblighi derivanti dagli accordi conclusi in seguito ai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, in appresso "accordi GATT", approvati con la decisione 94/800/CE(4).

(10) L'accordo sull'agricoltura, (in appresso "l'accordo"), concluso nell'ambito degli accordi GATT, prevede in particolare la riduzione graduale del livello del sostegno concesso dalla Comunità all'esportazione dei prodotti agricoli e in particolare dello zucchero soggetto al regime delle quote di produzione. L'accordo prevede la riduzione, per un periodo transitorio, del sostegno all'esportazione in termini sia di volumi, sia di finanziamenti. Per procedere all'adeguamento delle garanzie, è opportuno innanzi tutto ripartire tra lo zucchero, l'isoglucosio e lo sciroppo di inulina la differenza constatata per una data campagna di commercializzazione tra il volume esportabile della Comunità e quello previsto dall'accordo, in base alla percentuale rappresentata dalle quote di ciascun prodotto nel totale delle quote fissate per tutti e tre i prodotti per la Comunità. Tale regime deve tuttavia essere limitato nel tempo ed essere considerato transitorio. Tenute presenti in particolare le prospettive finanziarie e le regole di disciplina di bilancio adottate dal Consiglio europeo di Berlino nel marzo 1999 nonché la necessità di tener conto dell'avanzamento dei negoziati nel quadro della OCM, occorre mantenere il regime delle quote per le campagne 2001/2002-2005/2006.

(11) L'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero si fonda, da un lato, sul principio della responsabilità finanziaria integrale dei produttori, per ogni campagna di commercializzazione, per le perdite dovute allo smaltimento delle eccedenze di produzione comunitarie nell'ambito delle quote rispetto al consumo interno e, dall'altro, su un regime di garanzie di prezzi e di smercio differenziate secondo quote di produzione assegnate a ciascuna impresa. Nel settore dello zucchero le quote di produzione sono attribuite per impresa, secondo il principio della produzione effettiva nel corso di un determinato periodo di riferimento.

(12) Nella misura in cui gli impegni di riduzione del sostegno all'esportazione sono stati assunti nel corso del periodo transitorio, è opportuno fissare le quantità di base di zucchero e di isoglucosio esistenti e le quote di sciroppo di inulina, prevedendo la possibilità di adeguare, se del caso, le relative garanzie in modo...

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