Commission Directive 2008/125/EC of 19 December 2008 amending Council Directive 91/414/EEC to include aluminium phosphide, calcium phosphide, magnesium phosphide, cymoxanil, dodemorph, 2,5-dichlorobenzoic acid methylester, metamitron, sulcotrione, tebuconazole and triadimenol as active substances (Text with EEA relevance)

Coming into Force01 September 2009
End of Effective Date13 June 2011
Celex Number32008L0125
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2008/125/oj
Published date20 December 2008
Date19 December 2008
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 344, 20 December 2008
L_2008344IT.01007801.xml
20.12.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 344/78

DIRETTIVA 2008/125/CE DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2008

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio al fine di iscrivere il fosfuro di alluminio, il fosfuro di calcio, il fosfuro di magnesio, il cimoxanil, il dodemorf, l'estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, il metamitron, il sulcotrione, il tebuconazolo e il triadimenol quali sostanze attive

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) I regolamenti (CE) n. 451/2000 (2) e (CE) n. 1490/2002 (3) della Commissione stabiliscono le modalità di attuazione della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e comprendono un elenco di sostanze attive da valutare in vista della loro eventuale iscrizione nell'allegato I di tale direttiva. Questo elenco comprende il fosfuro di alluminio, il fosfuro di calcio, il fosfuro di magnesio, il cimoxanil, il dodemorf, l'estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, il metamitron, il sulcotrione, il tebuconazolo e il triadimenol.
(2) Gli effetti di queste sostanze attive sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati conformemente alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 1490/2002 per una serie di utilizzazioni proposte dagli autori delle notifiche. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori incaricati di presentare le relazioni di valutazione e le raccomandazioni corrispondenti all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA) conformemente all'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1490/2002. Per il fosfuro di alluminio, il fosfuro di calcio, il fosfuro di magnesio, l'estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico e il sulcotrione, lo Stato membro relatore era la Germania e tutte le informazioni utili sono state presentate, il 19 giugno 2007 per il fosfuro di alluminio, il fosfuro di calcio, il fosfuro di magnesio e l'estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, e il 9 agosto 2006 per il sulcotrione. Per il metamitron e il triadimenol lo Stato membro relatore era il Regno Unito e tutte le informazioni utili sono state presentate, rispettivamente, il 22 agosto 2007 e il 29 maggio 2006. Per il cimoxanil, lo Stato membro relatore era l'Austria e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 15 giugno 2007. Per il dodemorf, lo Stato membro relatore erano i Paesi Bassi e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 9 febbraio 2007. Per il tebuconazolo, lo Stato membro relatore era la Danimarca e tutte le informazioni utili sono state presentate il 5 marzo 2007.
(3) Le relazioni di valutazione sono state oggetto di un esame collegiale da parte degli Stati membri e dell'AESA e sono state presentate alla Commissione il 29 settembre 2008 per il fosfuro di alluminio, il fosfuro di calcio e il metamitron, il 30 settembre 2008 per il fosfuro di magnesio, il 17 settembre 2008 per il cimoxanil e il dodemorf, il 26 settembre 2008 per l'estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, il 31 luglio 2008 per il sulcotrione e il 25 settembre 2008 per il tebuconazolo e il triadimenol, sotto forma di relazione scientifica dell'EFSA (4). Queste relazioni sono state esaminate dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e redatte nella loro versione definitiva il 28 ottobre 2008 sotto forma di relazioni di riesame della Commissione sul fosfuro di alluminio, il fosfuro di calcio, il fosfuro di magnesio, il cimoxanil, il dodemorf, l'estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, il metamitron, il sulcotrione, il tebuconazolo e il triadimenol in quanto sostanze attive.
(4) Dai vari esami effettuati risulta che i prodotti fitosanitari contenenti il fosfuro di alluminio, il fosfuro di calcio, il fosfuro di magnesio, il cimoxanil, il dodemorf, l'estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, il metamitron, il sulcotrione, il tebuconazolo o il triadimenol dovevano in generale soddisfare i requisiti enunciati all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda le utilizzazioni studiate e descritte nelle relazioni di riesame della Commissione. È pertanto opportuno iscrivere tali sostanze attive nell'allegato I, al fine di garantire che le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive potranno essere concesse in tutti gli Stati membri conformemente alle disposizioni della direttiva.
(5) Fatta salva tale conclusione, è opportuno ottenere informazioni complementari su taluni punti specifici. L'articolo 6, paragrafo 1 della direttiva 91/414/CEE prevede che l'iscrizione di una sostanza nell'allegato I può essere soggetta a talune condizioni. Per il metamitron è opportuno quindi richiedere all'autore della notifica del metamitron informazioni complementari concernenti l'impatto sulle acque sotterranee del metabolita M3 presente nel suolo, i suoi residui nelle colture a rotazione, il rischio a lungo termine per gli uccelli insettivori e il rischio specifico per gli uccelli e i mammiferi suscettibili di essere contaminati mediante ingestione delle acque nei campi. È inoltre opportuno chiede all'autore della notifica del sulcotrione informazioni complementari sul degrado nel suolo e nell'acqua della frazione del cicloesandione e il rischio a lungo termine per gli uccelli insettivori. D'altro canto, il tebuconazolo deve essere sottoposto a prove supplementari al fine di confermare la valutazione dei rischi per gli uccelli e i mammiferi e le informazioni corrispondenti presentate dall'autore della notifica.
(6) È opportuno prevedere un termine ragionevole prima dell'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I al fine di consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi ai nuovi requisiti che ne deriveranno.
(7) Fatti salvi gli obblighi previsti dalla direttiva 91/414/CEE in caso di iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I, deve essere concesso agli Stati membri un termine di sei mesi dopo l'iscrizione per riesaminare le autorizzazioni esistenti riguardanti i prodotti fitosanitari contenenti fosfuro di alluminio, fosfuro di calcio, fosfuro di magnesio, cimoxanil, dodemorf, estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, metamitron, sulcotrione, tebuconazolo e triadimenol, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni della direttiva 91/414/CEE, in particolare dell'articolo 13, e delle condizioni applicabili stabilite all'allegato I. Spetta agli Stati membri, a seconda dei casi, modificare, sostituire o ritirare le autorizzazioni esistenti, conformemente alle disposizioni di tale direttiva. In deroga al termine sopraccitato, deve essere previsto un termine più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo, di cui all'allegato III, di ciascun prodotto fitosanitario, per ciascuna utilizzazione prevista, conformemente ai principi uniformi stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE.
(8) L'esperienza acquisita in occasione delle precedenti iscrizioni nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 ha mostrato che possono insorgere difficoltà di interpretazione dei doveri che incombono ai detentori di autorizzazioni esistenti, per quanto riguarda l'accesso ai dati. Sembra quindi necessario, per evitare nuove difficoltà, precisare i doveri degli Stati membri, in particolare quello di verificare che il detentore di un'autorizzazione abbia accesso a un fascicolo che soddisfa i requisiti posti dall'allegato II di tale direttiva. Tuttavia, questo chiarimento non impone nuovi obblighi agli Stati membri o ai detentori di autorizzazioni in rapporto alle direttive che modificano l''allegato I sino ad oggi adottate.
(9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 91/414/CEE.
(10) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 28 febbraio 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tabella di corrispondenza tra le disposizioni e la presente direttiva.

Applicano queste disposizioni a partire dal 1o marzo 2010.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

1. Ove necessario, gli Stati membri modificano o ritirano, conformemente alla direttiva 91/414/CEE, le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti fosfuro di alluminio, fosfuro di calcio, fosfuro di magnesio, cimoxanil, dodemorf, estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, metamitron, sulcotrione, tebuconazolo e triadimenol in quanto sostanze attive entro il 28 febbraio 2010.

Entro tale data, verificano in particolare che i requisiti enunciati nell'allegato I di tale direttiva per quanto riguarda il fosfuro di alluminio, il fosfuro di calcio, il fosfuro di magnesio, il cimoxanil, il dodemorf, l'estere metilico...

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