Council Regulation (EC) No 72/2008 of 20 December 2007 setting up the ENIAC Joint Undertaking

Coming into Force07 February 2008
End of Effective Date26 June 2014
Celex Number32008R0072
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2008/72/oj
Published date04 February 2008
Date20 December 2007
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 30, 04 February 2008
L_2008030IT.01002101.xml
4.2.2008 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 30/21

REGOLAMENTO (CE) n. 72/2008 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2007

relativo alla costituzione dell’impresa comune ENIAC

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 171 e 172,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

considerando quanto segue:

(1) La decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (3) (in seguito denominato «settimo programma quadro»), prevede un contributo comunitario per l’istituzione di partenariati pubblico-privato a lungo termine che assumano la forma di iniziative tecnologiche congiunte (in seguito denominate «ITC») che potrebbero essere attuate mediante imprese comuni ai sensi dell’articolo 171 del trattato. Tali ITC risultano essenzialmente dal lavoro delle piattaforme tecnologiche europee, già istituite nell’ambito del sesto programma quadro, e riguardano aspetti specifici di ricerca nel loro settore. Dovrebbero associare investimenti del settore privato e finanziamenti pubblici europei, ivi compresi finanziamenti del settimo programma quadro.
(2) La decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Cooperazione» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (4), sottolinea la necessità di partenariati paneuropei ambiziosi tra pubblico e privato per accelerare lo sviluppo di importanti tecnologie mediante attività di ricerca di vasta portata a livello comunitario, tra cui le ITC.
(3) Il piano «Crescita e occupazione» dell’agenda di Lisbona sottolinea la necessità di creare condizioni favorevoli per gli investimenti nella conoscenza e nell’innovazione nella Comunità per favorire la competitività, la crescita e l’occupazione.
(4) Nelle sue conclusioni del 25 e del 26 novembre 2004, il Consiglio ha incoraggiato la Commissione a definire con maggiore precisione le nozioni di piattaforme tecnologiche e di ITC. Il Consiglio ha sottolineato che tali iniziative potrebbero contribuire al coordinamento di tutte le iniziative di ricerca comunitarie al fine di realizzare sinergie con le azioni condotte nell’ambito di iniziative esistenti, quali Eureka, tenuto conto dell’importante contributo che apportano in materia di ricerca e sviluppo (in seguito denominata «R&S»).
(5) Alcune imprese europee e altre organizzazioni di R&S attive nel campo della nanoelettronica hanno preso l’iniziativa di istituire la piattaforma tecnologica europea nel settore della nanoelettronica (in seguito denominata «piattaforma tecnologica ENIAC») nell’ambito del sesto programma quadro. La piattaforma tecnologica ENIAC ha elaborato un’agenda strategica di ricerca sulla base di un’ampia consultazione delle parti interessate pubbliche e private. L’agenda strategica di ricerca ha individuato le priorità nel settore della nanoelettronica e ha formulato orientamenti per un’ITC in questo settore.
(6) L’ITC nel settore della nanoelettronica fa seguito alle comunicazioni della Commissione del 6 aprile 2005«Costruire il SER della conoscenza al servizio della crescita» e del 20 luglio 2005«Azioni comuni per la crescita e l’occupazione: il programma comunitario di Lisbona», che propongono un approccio nuovo e più ambizioso in materia di partenariati pubblico-privato su vasta scala in settori di cruciale importanza per la competitività dell’Europa, individuati attraverso il dialogo con l’industria.
(7) L’ITC nel settore della nanoelettronica risponde alla necessità di sostenere le tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni onnipresenti come riportato nel rapporto «Creare un’Europa innovativa» del gennaio 2006. Il rapporto elogia inoltre il modello dell’ITC ENIAC in quanto combina i finanziamenti nazionali e comunitari nell’ambito di una chiara struttura giuridica e in modo armonizzato e sincronizzato.
(8) L’ITC nel settore della nanoelettronica dovrebbe creare un partenariato pubblico-privato sostenibile e accrescere e sbloccare investimenti pubblici e privati nel settore della nanoelettronica in Europa che, ai fini del presente regolamento, comprende gli Stati membri dell’Unione europea (in seguito denominati «Stati membri») e i paesi associati al settimo programma quadro (in seguito denominati «paesi associati»). Tale ITC dovrebbe permettere altresì un coordinamento efficace e una sinergia delle risorse e dei finanziamenti provenienti dal programma quadro, dall’industria, dai programmi nazionali di R&S e dai dispositivi intergovernativi di R&S, contribuendo così, in prospettiva futura, a rafforzare la crescita, la competitività e lo sviluppo sostenibile dell’Europa. Infine, il suo obiettivo dovrebbe essere quello di incentivare la collaborazione tra tutte le parti interessate, quali l’industria, piccole e medie imprese (PMI) comprese, le autorità nazionali, i centri accademici e i centri di ricerca, concentrando e orientando le attività di ricerca.
(9) L’ITC nel settore della nanoelettronica dovrebbe fissare un’agenda di ricerca concordata (in seguito denominata «agenda di ricerca»), rigorosamente conforme alle raccomandazioni dell’agenda strategica di ricerca elaborata dalla piattaforma tecnologica ENIAC. L’agenda di ricerca dovrebbe individuare e riesaminare periodicamente le priorità di ricerca per lo sviluppo e l’acquisizione di competenze essenziali per la nanoelettronica in vari settori d’applicazione, al fine di rafforzare la competitività europea e permettere l’emergere di nuovi mercati e di nuove applicazioni sociali.
(10) L’ITC nel settore della nanoelettronica dovrebbe porsi due obiettivi che costituiscono una parte significativa dell’agenda strategica di ricerca della piattaforma tecnologica ENIAC: potenziare ulteriormente l’integrazione e la miniaturizzazione dei dispositivi e rafforzarne le funzionalità. Dovrebbe consentire di produrre materiali, apparecchiature e processi nuovi, nuove architetture, processi di produzione innovativi, metodologie di progettazione rivoluzionarie e nuovi sistemi di imballaggio e «sistematizzazione». Dovrebbe dare e ricevere impulso da applicazioni high-tech innovative nei settori seguenti: comunicazioni e informatica, trasporti, assistenza sanitaria e benessere, energia e gestione dell’ambiente, sicurezza, intrattenimento.
(11) L’importanza e la portata degli obiettivi dichiarati dell’ITC nel settore della nanoelettronica, l’ampiezza delle risorse finanziarie e tecniche che si devono mobilitare e la necessità di conseguire un coordinamento efficace e una sinergia delle risorse e dei finanziamenti richiedono un intervento da parte della Comunità. A tal fine è necessario istituire un’impresa comune (in seguito denominata «impresa comune ENIAC») a norma dell’articolo 171 del trattato come soggetto giuridico responsabile dell’attuazione dell’ITC nel settore della nanoelettronica. Per garantire una gestione adeguata delle attività di R&S avviate nell’ambito del settimo programma quadro, l’impresa comune ENIAC dovrebbe essere istituita per il periodo fino al 31 dicembre 2017.
(12) L’impresa comune ENIAC dovrebbe essere un organismo istituito dalla Comunità, che riceve il discarico per l’esecuzione del suo bilancio dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio. Tuttavia, occorrerebbe tenere conto delle specificità derivanti dalla natura delle ITC come partenariati pubblico-privato, in particolare dal contributo del settore privato al bilancio.
(13) Gli obiettivi dell’impresa comune ENIAC dovrebbero essere perseguiti raggruppando le risorse provenienti dal settore pubblico e da quello privato per fornire un sostegno alle attività di R&S sotto forma di progetti. A tal fine, l’impresa comune ENIAC dovrebbe essere in grado di organizzare inviti a presentare proposte concorrenziali per attuare parti dell’agenda di ricerca. Le attività di R&S dovrebbero rispettare i principi etici fondamentali applicabili a titolo del settimo programma quadro.
(14) L’impresa comune ENIAC garantirà e promuoverà un approccio sicuro, integrato e responsabile in materia di nanoelettronica, nel rispetto degli elevati standard di sicurezza già stabiliti nell’industria della nanoelettronica e conformemente alle politiche comunitarie in materia di sanità pubblica, sicurezza, ambiente e consumatori e all’azione europea «Nanoscienze e nanotecnologie: Un piano d’azione per l’Europa 2005-2009».
(15) I membri fondatori dell’impresa comune ENIAC dovrebbero essere la Comunità, il Belgio, la Germania, l’Estonia, l’Irlanda, la Grecia, la Spagna, la Francia, l’Italia, i Paesi Bassi, la Polonia, il Portogallo, la Svezia, il Regno Unito e l’AENEAS, un’associazione che rappresenta le imprese e le altre organizzazioni di R&S operanti nel settore della nanoelettronica in Europa. L’impresa comune ENIAC dovrebbe essere aperta all’adesione di nuovi membri.
(16) Le modalità organizzative e operative dell’impresa comune ENIAC dovrebbero essere stabilite nello statuto dell’impresa comune ENIAC come parte del presente regolamento.
(17) Una lettera di impegno a contribuire alla creazione e all’attuazione dell’impresa comune ENIAC è stata firmata dall’AENEAS.
(18) I progetti dovrebbero essere sostenuti con i contributi finanziari sia della Comunità sia degli Stati membri di ENIAC, oltre che con i contributi in natura delle organizzazioni di R&S che partecipano ai
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