Council Regulation (EU) No 7/2010 of 22 December 2009 opening and providing for the management of autonomous tariff quotas of the Union for certain agricultural and industrial products and repealing Regulation (EC) No 2505/96

Coming into Force01 January 2010,07 January 2010
End of Effective Date31 December 2013
Celex Number32010R0007
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2010/7(1)/oj
Published date07 January 2010
Date22 December 2009
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 3, 07 January 2010
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7.1.2010 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 3/1

REGOLAMENTO (UE) N. 7/2010 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2009

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (CE) n. 2505/96

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l’articolo 31,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) La produzione nell'Unione europea di taluni prodotti agricoli e industriali è insufficiente per soddisfare il fabbisogno delle industrie utilizzatrici dell'Unione. L’approvvigionamento dell'Unione dei prodotti in questione dipende pertanto in misura non trascurabile dalle importazioni da paesi terzi. È opportuno provvedere senza indugio ai bisogni di approvvigionamento più urgenti dell'Unione per tali prodotti alle condizioni più favorevoli. È opportuno aprire contingenti tariffari dell'Unione a dazi preferenziali per volumi adeguati, che tengano conto della necessità di non compromettere l’equilibrio dei mercati di tali prodotti né di impedire l’avvio o lo sviluppo della produzione dell'Unione.
(2) Occorre garantire l’uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori dell'Unione a detti contingenti, nonché l’applicazione ininterrotta delle aliquote previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino ad esaurimento dei contingenti stessi.
(3) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (1), instaura un sistema di gestione dei contingenti tariffari che garantisce l’uguaglianza e la continuità di accesso ai contingenti nonché l’applicazione ininterrotta delle aliquote e segue l’ordine cronologico in cui vengono accettate le dichiarazioni di immissione in libera pratica. I contingenti tariffari aperti dal presente regolamento dovrebbero pertanto essere gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri in base a tale sistema.
(4) I volumi dei contingenti sono generalmente espressi in tonnellate. Per alcuni prodotti per i quali è aperto un contingente tariffario autonomo il volume contingentale è fissato in un’altra unità di misura. Ove la nomenclatura combinata figurante nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (2), non preveda un’unità di misura supplementare per tali prodotti, possono sorgere dubbi in relazione all’unità di misura utilizzata. A fini di chiarezza e per una migliore gestione dei contingenti è pertanto necessario prevedere che, per beneficiare dei suddetti contingenti tariffari autonomi, si indichi il quantitativo esatto dei prodotti importati nella dichiarazione di immissione in libera pratica utilizzando l’unità di misura del volume contingentale fissata per tali prodotti nell’allegato del presente regolamento.
(5) Il regolamento (CE) n. 2505/96, del 20 dicembre 1996, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali (3), è stato modificato più volte. A fini di trasparenza è pertanto opportuno abrogarlo e sostituirlo interamente.
(6) Le misure necessarie all’adozione delle modifiche del presente regolamento derivanti dalle modifiche della nomenclatura combinata e dei codici TARIC dovrebbero essere adottate a norma della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4).
(7) Poiché i contingenti tariffari devono avere effetto a decorrere dal 1o gennaio 2010, è opportuno che il presente regolamento si applichi a partire dalla medesima data ed entri immediatamente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i prodotti elencati nell’allegato sono aperti contingenti tariffari autonomi dell'Unione nell’ambito dei quali i dazi autonomi della tariffa doganale comune sono sospesi per i periodi, alle aliquote di dazio e nei limiti dei volumi ivi indicati.

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all’articolo 1 sono gestiti dalla Commissione in conformità degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

Quando è presentata una dichiarazione di immissione in libera pratica in riferimento ad un prodotto indicato nel presente regolamento il cui volume contingentale sia espresso in un’unità di misura diversa dal peso in tonnellate o chilogrammi e diverso dal valore, per i prodotti per i quali la nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio non prevede un’unità di misura supplementare, il quantitativo esatto dei prodotti importati è indicato nella «Casella n. 41: Unità supplementari» di detta dichiarazione, utilizzando l’unità di misura del volume contingentale di tali prodotti stabilita nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 4

Le modifiche e gli adattamenti tecnici derivanti dalle modifiche della nomenclatura combinata e dei codici TARIC sono adottati conformemente alla procedura prevista all’articolo 5, paragrafo 2.

Articolo 5

1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall’articolo 247 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Articolo 6

Il regolamento (CE) n. 2505/96 è abrogato.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

A. CARLGREN


(1) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.

(2) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(3) GU L 345 del 31.12.1996, pag. 1.

(4) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.


ALLEGATO

Numero d’ordine Codice NC TARIC Designazione delle merci Periodo contingentale Volume contingentale Dazio contingentale (%)
09.2849 ex 0710 80 69 10 Funghi della specie Auricularia polytricha, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati, destinati alla fabbricazione di piatti preparati (1) (2) 1.1.-31.12. 700 tonnellate 0 %
09.2913 ex 2401 10 35 91 Tabacco greggio o non lavorato, anche tagliato in forma regolare, avente valore doganale non inferiore a 450 EUR/100 kg netti, destinato a essere utilizzato come fascia esterna o come sottofascia nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 2402 10 00 (1) 1.1-31.12. 6 000 tonnellate 0 %
ex 2401 10 70 10
ex 2401 10 95 11
ex 2401 10 95 21
ex 2401 10 95 91
ex 2401 20 35 91
ex 2401 20 70 10
ex 2401 20 95 11
ex 2401 20 95 21
ex 2401 20 95 91
09.2841 ex 2712 90 99 10 Miscela di 1-alcheni contenente, in peso, 80 % o più di 1-alcheni di lunghezza della catena di 20 e 22 atomi di carbonio 1.1.-31.12. 10 000 tonnellate 0 %
09.2703 ex 2825 30 00 10 Ossidi e idrossidi di vanadio, destinati esclusivamente alla fabbricazione di leghe (1) 1.1.-31.12. 13 000 tonnellate 0 %
09.2806 ex 2825 90 40 30 Triossido di tungsteno, ivi compreso l’ossido di tungsteno blu 1.1.-31.12. 12 000 tonnellate 0 %
09.2611 ex 2826 19 90 10 Fluoruro di calcio avente tenore totale di alluminio, magnesio e sodio uguale o inferiore a 0,25 mg/kg, in polvere 1.1.-31.12. 55 tonnellate 0 %
09.2837 ex 2903 49 80 10 Bromoclorometano 1.1.-31.12. 600 tonnellate 0 %
09.2933 ex 2903 69 90 30 1,3-Diclorobenzene 1.1.-31.12. 2 600 tonnellate 0 %
09.2950 ex 2905 59 98 10 2-Cloroetanolo, destinato alla fabbricazione di tioplasti liquidi della sottovoce 4002 99 90 (1) 1.1.-31.12. 15 000 tonnellate 0 %
09.2851 ex 2907 12 00 10 o-Cresolo di purezza, in peso, non inferiore al 98,5 % 1.1.-31.12. 20 000 tonnellate 0 %
09.2767 ex 2910 90 00 80 Ossido di allile e glicidile 1.1.-31.12. 2 500 tonnellate 0 %
09.2624 2912 42 00 Etilvanillina (3-etossi-4-idrossibenzaldeide) 1.1.-31.12. 600 tonnellate 0 %
09.2972 2915 24 00 Anidride acetica
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