Council Regulation (EC) No 2529/2001 of 19 December 2001 on the common organisation of the market in sheepmeat and goatmeat

Coming into Force22 December 2001,01 January 2002
End of Effective Date30 June 2008
Celex Number32001R2529
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2001/2529/oj
Published date22 December 2001
Date19 December 2001
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 341, 22 December 2001
EUR-Lex - 32001R2529 - IT

Regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine

Gazzetta ufficiale n. L 341 del 22/12/2001 pag. 0003 - 0014


Regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio

del 19 dicembre 2001

relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

considerando quanto segue:

(1) Le disposizioni che disciplinano l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine figurano in numerosi regolamenti. Per ragioni di chiarezza appare opportuno abrogare tali regolamenti e sostituirli con un nuovo regolamento. Il nuovo regime istituito dal presente regolamento sostituisce quello previsto dai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2644/80, del 14 ottobre 1980, che stabilisce le norme generali relative all'intervento nel settore delle carni ovine e caprine(4), (CEE) n. 3901/89, del 12 dicembre 1989, relativo alla definizione degli agnelli ingrassati in carcasse pesanti(5), (CEE) n. 1323/90, del 14 maggio 1990, che istituisce un aiuto specifico per l'allevamento ovino e caprino in alcune zone svantaggiate della Comunità(6), (CEE) n. 3493/90, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme generali relative alla concessione del premio a favore di produttori di carni ovine e caprine(7), (CEE) n. 338/91, del 5 febbraio 1991, che stabilisce la qualità tipo comunitaria delle carcasse di ovini fresche o refrigerate(8) e (CE) n. 2467/98, del 3 novembre 1998, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine(9), che dovrebbero pertanto essere abrogati.

(2) Un'organizzazione comune dei mercati agricoli può assumere forme diverse a seconda dei prodotti.

(3) Per conseguire gli obiettivi dell'articolo 33 del trattato, in particolare stabilizzare i mercati ed assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, sono necessarie determinate misure che permettono di agevolare l'adattamento dell'offerta alle esigenze del mercato. È opportuno adottare misure per il mercato interno, riguardanti in particolare la concessione di un premio ai produttori di carni ovine e caprine e un regime di ammasso privato.

(4) Il premio da concedere ai produttori deve tener conto della diversa specializzazione dei sistemi produttivi nella Comunità. È opportuno che il premio per capra sia concesso ai produttori di determinate zone in cui l'allevamento caprino è destinato principalmente alla produzione di carne e le tecniche di allevamento degli ovini e dei caprini sono simili.

(5) Occorre altresì prevedere il pagamento di un premio supplementare ai produttori stabiliti in zone dove la produzione ovina e caprina costituisce un'attività tradizionale o contribuisce in modo significativo all'economia rurale. È opportuno limitare la concessione del premio supplementare ai produttori le cui aziende hanno almeno il 50 % della superficie agricola utilizzata compresa in zone svantaggiate ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 27 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga alcuni regolamenti(10).

(6) Per motivi di carattere amministrativo è opportuno far coincidere la data a partire dalla quale possono essere pagati i premi con l'inizio dell'esercizio finanziario. Per ottenere l'impatto economico voluto è necessario che i premi siano concessi entro determinati termini.

(7) È necessario prevedere la possibilità di modificare l'importo dei premi in funzione dell'andamento della produzione, della produttività e delle tendenze registrate sui mercati.

(8) Per non incoraggiare l'incremento della produzione e, di conseguenza, delle spese è opportuno mantenere in vigore i limiti individuali per i produttori. Occorre fissare il numero complessivo di diritti al premio di ogni Stato membro in base ai livelli esistenti.

(9) Non dovrebbero essere esclusi dal diritto al premio i nuovi produttori, né i produttori già in attività i cui massimali individuali non corrispondono, per vari motivi, alle variazioni subite dalle loro greggi. È quindi opportuno prevedere la creazione di riserve nazionali, da alimentare e gestire secondo criteri comunitari. Per la stessa ragione è opportuno subordinare il trasferimento di diritti al premio senza trasferimento della relativa azienda a regole che consentano di trattenere, senza compenso, una parte dei diritti trasferiti e di versarli nella riserva nazionale.

(10) Per permettere ai produttori di ridurre la produzione per un periodo di tempo limitato, è opportuno autorizzare gli Stati membri a prevedere la possibilità di un trasferimento temporaneo dei diritti al premio.

(11) È opportuno creare un legame fra la produzione ovina e caprina e le zone o località sensibili, in modo da garantire il mantenimento di tale attività soprattutto nelle zone in cui tale produzione è importante per l'economia locale.

(12) Le condizioni di produzione ovina e caprina e i redditi dei produttori variano notevolmente nelle diverse regioni di produzione della Comunità. È pertanto opportuno prevedere una struttura flessibile per i pagamenti comunitari supplementari, che dovranno essere fissati e versati dagli Stati membri entro importi globali determinati e secondo alcuni criteri comuni per rispondere in maniera adeguata alle differenze strutturali e naturali e alle diverse esigenze del settore. Gli importi globali dovrebbero essere ripartiti tra gli Stati membri sulla base della quota di premi da essi pagata. I criteri comuni hanno tra l'altro lo scopo di impedire che i pagamenti supplementari producano effetti discriminatori e di tener pienamente conto degli impegni multilaterali della Comunità nel settore in questione. È essenziale, in particolare, che gli Stati membri siano tenuti ad agire esclusivamente in base a criteri oggettivi, in modo da salvaguardare pienamente il principio della parità di trattamento e da evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.

(13) Le misure d'intervento assumono la forma di aiuti all'ammasso privato, che sono quelli che meno si ripercuotono sulla normale commercializzazione dei prodotti. Per garantire la corretta applicazione di tali aiuti è necessario che la Commissione sia informata compiutamente dell'andamento dei prezzi sul mercato comune delle carni ovine e caprine.

(14) In linea generale, quando ricorrano determinate condizioni in materia di prezzi di mercato, la concessione degli aiuti all'ammasso privato dovrebbe essere decisa nell'ambito di una procedura di gara. Tuttavia, per rendere più efficace la concessione di aiuti all'ammasso privato è opportuno che il loro importo sia fissato in anticipo nei casi in cui sia urgente farvi ricorso qualora in una o più zone di quotazione la situazione del mercato sia particolarmente critica. È quindi necessario autorizzare la Commissione a far ricorso alla procedura di fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto in simili circostanze, anche se non ricorrano le suddette condizioni in materia di prezzi di mercato.

(15) Gli strumenti idonei a stabilizzare il mercato comunitario sono il regime degli scambi abbinato ad un regime dei prezzi, dei premi, degli interventi, nonché dei dazi all'importazione.

(16) Le autorità competenti dovrebbero essere poste in condizione di seguire costantemente l'andamento degli scambi, per poter valutare gli sviluppi sul mercato ed applicare quando necessario le misure previste al presente regolamento. A tale fine è opportuno prevedere disposizioni relative al rilascio di titoli di importazione e, se del caso, di esportazione, unitamente alla costituzione di una cauzione a garanzia dell'effettiva esecuzione delle operazioni per le quali i titoli sono richiesti.

(17) Per evitare o reprimere gli effetti pregiudizievoli che le importazioni di certi prodotti agricoli possono produrre sul mercato nella Comunità, è necessario subordinare l'importazione di uno o più di questi prodotti al pagamento di un dazio addizionale all'importazione, ove ricorrano determinate condizioni.

(18) Subordinatamente a determinate condizioni è opportuno conferire alla Commissione la competenza ad aprire e gestire i contingenti tariffari derivanti da accordi internazionali conclusi in conformità del trattato o da altri atti legislativi del Consiglio.

(19) Per completare il dispositivo sopra descritto occorre prevedere la possibilità, nella misura necessaria al suo buon funzionamento, di vietare interamente o parzialmente il ricorso al regime del traffico di perfezionamento attivo o passivo, in funzione della situazione sul...

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