Council Regulation (EC) No 338/2008 of 14 April 2008 providing for the adaptation of cod fishing quotas to be allocated to Poland in the Baltic Sea (Subdivisions 25-32, EC Waters) from 2008 to 2011

Coming into Force18 April 2008
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32008R0338
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2008/338/oj
Published date17 April 2008
Date14 April 2008
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 107, 17 April 2008
L_2008107IT.01000101.xml
17.4.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 107/1

REGOLAMENTO (CE) N. 338/2008 DEL CONSIGLIO

del 14 aprile 2008

recante adeguamento dei contingenti di pesca di merluzzo bianco da assegnare alla Polonia nel Mar Baltico (sottodivisioni 25-32, acque comunitarie) per il periodo 2008-2011

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/1993 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 23, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1941/2006 del Consiglio, dell’11 dicembre 2006, recante fissazione, per il 2007, delle possibilità di pesca e delle condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici (2), fissa i contingenti di pesca di merluzzo bianco assegnati alla Polonia nel Mar Baltico per il 2007.
(2) Il regolamento (CE) n. 804/2007 della Commissione (3) ha stabilito che le catture di merluzzo bianco nel Mar Baltico orientale (sottodivisioni 25-32, acque comunitarie) hanno esaurito il contingente assegnato alla Polonia per il 2007 e ha quindi vietato, a decorrere dal 12 luglio 2007, la pesca di tale stock nel Mar Baltico da parte di navi battenti bandiera polacca.
(3) La Commissione, sulla base delle informazioni in suo possesso, ha stimato nel luglio 2007 che le catture di merluzzo bianco effettuate nel Mar Baltico orientale (sottodivisioni 25-32, acque comunitarie) da pescherecci battenti bandiera polacca ammontavano al triplo di quelle originariamente dichiarate dalla Polonia. Inoltre, la pesca di tale stock da parte di pescherecci battenti bandiera polacca ha continuato ad essere praticata anche dopo l’imposizione del divieto, con un ulteriore superamento del contingente assegnato alla Polonia per il 2007.
(4) A seguito di diverse riunioni tecniche tra le autorità polacche e la Commissione al fine di accertare il volume effettivo delle catture eccedenti, la Polonia ha notificato un superamento del contingente di 8 000 tonnellate.
(5) A norma dell’articolo 23, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2847/1993, il Consiglio deve adottare disposizioni per la detrazione dei quantitativi pescati in eccesso dai contingenti annuali. Tali disposizioni devono essere stabilite nel rispetto degli obiettivi e delle strategie di gestione della politica comune della pesca (PCP), tenendo conto in primo luogo del grado di sovrasfruttamento delle risorse e dello stato biologico delle medesime.
(6) Le suddette disposizioni sono state stabilite dal regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (4). L’articolo 5 del suddetto regolamento dispone che i quantitativi di cattura eccedenti i contingenti annuali siano detratti dai contingenti dello stesso stock nell’anno successivo.
(7) L’eccessivo sfruttamento degli stock di merluzzo bianco da parte di pescherecci battenti
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