Council Directive 92/111/EEC of 14 December 1992 amending Directive 77/388/EEC and introducing simplification measures with regard to value added tax

Coming into Force30 December 1992,01 January 1993,31 December 1992
End of Effective Date31 December 2006
Celex Number31992L0111
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1992/111/oj
Published date30 December 1992
Date14 December 1992
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 384, 30 December 1992
EUR-Lex - 31992L0111 - IT 31992L0111

Direttiva 92/111/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1992, che modifica la direttiva 77/388/CEE in materia di imposta sul valore aggiunto e che prevede misure di semplificazione

Gazzetta ufficiale n. L 384 del 30/12/1992 pag. 0047 - 0057
edizione speciale finlandese: capitolo 9 tomo 2 pag. 0119
edizione speciale svedese/ capitolo 9 tomo 2 pag. 0119


DIRETTIVA 92/111/CEE DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 1992

che modifica la direttiva 77/388/CEE in materia di imposta sul valore aggiunto e che prevede misure di semplificazione

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che l'articolo 3 della direttiva 91/680/CEE (3) del Consiglio, del 16 dicembre 1991, che completa il sistema comune di imposta sul valore aggiunto e modifica, in vista della soppressione delle frontiere fiscali, la direttiva 77/388/CEE, fissa al 1° gennaio 1993 la data di messa in vigore delle sue disposizioni in ciascuno degli Stati membri;

considerando che per facilitare l'applicazione di dette disposizioni e per attuare le semplificazioni necessarie è opportuno completare il sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, quale è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1993, al fine di precisare le condizioni di assoggettamento all'imposta di talune operazioni effettuate con territori terzi e di talune operazioni interne alla Comunità nonché di definire le misure necessarie per disciplinare la transizione tra le disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 1992 e quelle che entreranno in vigore il 1° gennaio 1993;

considerando che, per garantire la neutralità del sistema comune di imposte sulla cifra d'affari sotto il profilo dell'origine dei beni, occorre completare la nozione « territorio terzo » e la definizione di « importazione di un bene »;

considerando che determinati territori che fanno parte del territorio doganale della Comunità sono considerati territori terzi ai fini dell'applicazione del sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto; che gli scambi tra gli Stati membri e tali territori sono pertanto soggetti a principi di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto uguali a quelli applicati a qualsiasi operazione tra la Comunità e paesi terzi; che occorre assicurare che tali scambi possano essere disciplinati da disposizioni fiscali equivalenti a quelle che verrebbero applicate alle operazioni effettuate nelle stesse condizioni con territori terzi rispetto al territorio doganale della Comunità; che di conseguenza diventa priva di oggetto la diciassettesima direttiva 85/362/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per l'importazione temporanea di beni diversi dai mezzi di trasporto (4);

considerando che occorre precisare le modalità di attuazione delle esenzioni relative a determinate operazioni all'esportazione o a operazioni assimilate; che occorre adeguare in conseguenza di queste precisazioni le altre direttive in questione;

considerando che occorre precisare la definizione di « luogo di imposizione » per determinate operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto di passeggeri all'interno della Comunità;

considerando che il regime transitorio di tassazione degli scambi tra Stati membri deve essere completato per tener conto delle disposizioni comunitarie in materia di accise e per precisare e semplificare le modalità di applicazione dell'imposta a talune delle operazioni che saranno effettuate tra Stati membri a decorrere dal 1° gennaio 1993;

considerando che la direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (1) prevede procedure e obblighi di dichiarazione particolari quando tali prodotti siano spediti verso un altro Stato membro; che le modalità di tassazione di talune cessioni e di taluni acquisti intracomunitari di prodotti soggetti ad accisa possono di conseguenza essere semplificate, a vantaggio tanto dei debitori dell'imposta, quanto delle amministrazioni competenti;

considerando che occorre precisare il campo d'applicazione delle esenzioni di cui all'articolo 28 quater della direttiva 77/388/CEE (2); che è inoltre opportuno completare le disposizioni relative all'esigibilità dell'imposta e alle modalità di determinazione della base imponibile di talune operazioni effettuate in regime intracomunitario;

considerando che, per le operazioni imponibili in regime interno connesse con scambi intracomunitari di beni i quali saranno effettuati nel corso del periodo definito all'articolo 28 terdecies della direttiva 77/388/CEE da soggetti passivi non stabiliti all'interno dello Stato membro di cui all'articolo 28 ter, titolo A, paragrafo 1 della stessa direttiva, è necessario prevedere misure di semplificazione le quali garantiscano un trattamento equivalente in tutti gli Stati membri; che a tal fine occorre armonizzare le disposizioni relative al regime di imposizione ed al debitore dell'imposta dovuta a titolo di tali operazioni;

considerando che, per tener conto delle disposizioni relative al debitore dell'imposta dovuta in regime interno e per evitare talune forme di frode o di evasione fiscale, è opportuno precisare le disposizioni comunitarie in materia di rimborso ai soggetti passivi non residenti all'interno del paese dell'imposta del valore aggiunto prevista all'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 77/388/CEE, nella versione modificata dall'articolo 28 septies della stessa direttiva;

considerando che la soppressione, a decorrere dal 1° gennaio 1993, della tassazione all'importazione e della detassazione all'esportazione negli scambi tra gli Stati membri rende necessarie misure di transizione per garantire la neutralità del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e per evitare casi di doppia imposizione o di non imposizione;

considerando che occorre perciò prevedere disposizioni particolari per i casi in cui una procedura comunitaria che sia stata iniziata prima del 1° gennaio 1993 ai fini di una consegna prima di tale data da parte di un soggetto passivo che agisce in quanto tale e riguardi beni spediti o trasportati a destinazione di un altro Stato membro si concluda solo dopo il 31 dicembre 1992;

considerando che queste ultimi disposizioni devono essere applicabili anche alle operazioni imponibili che sono effettuate prima del 1° gennaio 1993 ed a cui sono state applicate esenzioni particolari per effetto delle quali sia stato rinviato il momento del fatto generatore dell'imposta;

considerando che occorre inoltre prevedere misure particolari per i mezzi di trasporto che, senza essere stati acquistati o importati alle condizioni generali del mercato interno di uno Stato membro, hanno beneficiato in applicazione di disposizioni nazionali di una franchigia dall'imposta a titolo della loro importazione temporanea da un altro Stato membro;

considerando che l'applicazione di dette misure transitorie, sia per gli scambi tra Stati membri, sia per le operazioni con territori terzi, presuppone un completamento della definizione delle operazioni da assoggettare all'imposta a decorrere dal 1° gennaio 1993 e una precisazione, per tali casi, dei concetti di luogo d'imposizione, di fatto generatore e di esigibilità dell'imposta;

considerando che, per motivi economici congiunturali, il Regno di Spagna e la Repubblica italiana hanno chiesto di applicare, a titolo transitorio, deroghe al principio della deduzione immediata prevista all'articolo 18, paragrafo 2, primo comma della direttiva 77/388/CEE; che occorre dare seguito a questa richiesta per un periodo di due anni non prorogabili;

considerando che la presente direttiva prevede disposizioni comuni di semplificazione del trattamento di determinate operazioni intracomunitarie; che in taluni casi spetta agli Stati membri determinare le condizioni per l'attuazione di tali disposizioni; che alcuni Stati membri non potranno portare a termine entro il periodo previsto la procedura legislativa necessaria per adeguare la propria legislazione relativa all'imposta sul valore aggiunto; che occorre pertanto prevedere un periodo supplementare per l'applicazione della presente direttiva; che a tal fine è sufficiente un periodo massimo di 12 mesi;

considerando che occorre quindi modificare la direttiva 77/388/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 77/388/CEE è modificata come segue:

1) Il testo dell'articolo 3, paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

« 4. In deroga al paragrafo 1, tenuto conto delle convenzioni e dei trattati da essi conclusi rispettivamente con la Repubblica francese e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, il Principato di Monaco e l'Isola di Man non sono considerati, ai fini dell'applicazione della presente direttiva, territori terzi.

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che le operazioni effettuate in provenienza o a destinazione:

- del Principato di Monaco siano trattate come operazioni effettuate in provenienza o a destinazione della Repubblica francese,

- dell'Isola di Man siano trattate come operazioni effettuate in provenienza o a destinazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. »

2) Il testo dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) è sostituito dal testo seguente:

« b) l'entrata nella Comunità di un bene proveniente da un territorio terzo, diverso dai beni di cui alla lettera a). »

3) All'articolo 7, paragrafo 3:

- al primo comma, dopo i termini « articolo 16, paragrafo 1, parte B...

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