Council Regulation (EC) No 768/2005 of 26 April 2005 establishing a Community Fisheries Control Agency and amending Regulation (EEC) No 2847/93 establishing a control system applicable to the common fisheries policy

Coming into Force10 June 2005
End of Effective Date31 December 9999
Published date16 June 2006
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2005/768/oj
Date26 April 2005
Celex Number32005R0768
L_2005128IT.01000101.xml
21.5.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 128/1

REGOLAMENTO (CE) N. 768/2005 DEL CONSIGLIO

del 26 aprile 2005

che istituisce un’Agenzia comunitaria di controllo della pesca e modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1) In virtù del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (2), gli Stati membri sono tenuti a garantire l’efficacia dei controlli e delle ispezioni nonché l’esecuzione delle norme della politica comune della pesca e, a tal fine, a cooperare tra di loro e con i paesi terzi.
(2) Per adempiere a tali obblighi è necessario che gli Stati membri coordinino le operazioni di controllo e di ispezione svolte nel territorio terrestre, nelle acque comunitarie e internazionali conformemente al diritto internazionale e, in particolare, agli obblighi assunti dalla Comunità nell’ambito di organizzazioni di pesca regionali e di accordi stipulati con i paesi terzi.
(3) Nessun regime di ispezione può essere valido sotto il profilo dei costi se non prevede ispezioni a terra. Pertanto occorrerebbe che i piani di impiego congiunto coprano il territorio terrestre.
(4) Tale cooperazione, attraverso il coordinamento operativo delle attività di controllo e di ispezione, dovrebbe contribuire allo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche viventi e garantire parità di condizioni agli operatori del settore alieutico che sfruttano tali risorse, riducendo in questo modo le distorsioni di concorrenza.
(5) Le attività di controllo e di ispezione efficaci sono considerate essenziali per combattere la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.
(6) Fatte salve le responsabilità che incombono agli Stati membri in virtù del regolamento (CE) n. 2371/2002, è necessario un organo comunitario tecnico e amministrativo che organizzi la cooperazione e il coordinamento, tra gli Stati membri, per quanto riguarda il controllo e l’ispezione delle attività di pesca.
(7) A tale fine è opportuno istituire un’Agenzia comunitaria di controllo della pesca («l’Agenzia»), nel quadro dell’attuale struttura istituzionale della Comunità e tenuto conto della ripartizione delle competenze tra la Commissione e gli Stati membri.
(8) Occorre definire i compiti spettanti a tale Agenzia, affinché essa possa realizzare gli obiettivi per i quali è istituita.
(9) In particolare, è necessario che l’Agenzia, su richiesta della Commissione, sia in grado di assistere la Comunità e gli Stati membri nelle loro relazioni con i paesi terzi e/o le organizzazioni di pesca regionali internazionali e di cooperare con le loro autorità nel quadro degli obblighi internazionali della Comunità.
(10) Inoltre, occorre adoperarsi per l’effettiva applicazione delle procedure di ispezione comunitarie. In futuro l’Agenzia potrebbe divenire un punto di riferimento nell’assistenza scientifica e tecnica alle operazioni di controllo e di ispezione delle attività di pesca.
(11) Per conseguire gli obiettivi della politica comune della pesca, consistenti nello sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche viventi nel contesto dello sviluppo sostenibile, il Consiglio adotta le misure riguardanti la conservazione, la gestione e lo sfruttamento delle risorse acquatiche viventi.
(12) Per garantire la corretta esecuzione di tali misure occorre che gli Stati membri impieghino mezzi di controllo e di esecuzione adeguati. Al fine di rendere il controllo e l’esecuzione più efficaci è opportuno che la Commissione, secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002 e di concerto con gli Stati membri interessati, adotti programmi specifici di controllo e di ispezione e che il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (3), sia modificato di conseguenza.
(13) È opportuno che l’Agenzia coordini la cooperazione operativa tra gli Stati membri sulla base di piani di impiego congiunto che organizzino l’uso dei mezzi di controllo e di ispezione messi a disposizione dagli Stati membri in modo da attuare i programmi di controllo e di ispezione. Occorre che le attività di controllo e di ispezione degli Stati membri siano realizzate sulla base di tali programmi nel rispetto di criteri, priorità, parametri e procedure comuni in materia di controllo e di ispezione.
(14) L’adozione di un programma di controllo e di ispezione obbliga gli Stati membri a fornire effettivamente le risorse necessarie all’esecuzione del programma. Occorre che gli Stati membri notifichino tempestivamente all’Agenzia i mezzi di controllo e di ispezione di cui intendono avvalersi per l’esecuzione di siffatto programma. I piani di impiego congiunto non possono prevedere obblighi aggiuntivi in termini di controllo, ispezione ed esecuzione o in relazione alla predisposizione di risorse necessarie in questo contesto.
(15) L’Agenzia dovrebbe predisporre un piano di impiego congiunto soltanto se è previsto nel programma di lavoro.
(16) Occorre che il programma di lavoro sia adottato dal consiglio di amministrazione, che assicura il raggiungimento di un sufficiente consenso, tra l’altro, sull’adeguatezza dei compiti previsti per l’Agenzia nel programma di lavoro e sulle risorse a disposizione della stessa, in base alle informazioni che devono fornire gli Stati membri.
(17) Il compito principale del direttore esecutivo deve essere quello di assicurare, nelle consultazioni con i membri del consiglio di amministrazione e con gli Stati membri, che alle ambizioni del programma di lavoro per ciascun anno corrispondano sufficienti risorse messe a disposizione dell’Agenzia dagli Stati membri per la realizzazione del programma di lavoro.
(18) Il direttore esecutivo deve in particolare elaborare precisi piani di impiego utilizzando le risorse notificate dagli Stati membri per la realizzazione di ciascun programma di controllo e di ispezione e rispettando le norme e gli obiettivi fissati nel programma specifico di controllo e di ispezione su cui è basato il piano di impiego congiunto, nonché altre pertinenti norme, come quelle relative agli ispettori comunitari.
(19) In questo contesto è necessario che il direttore esecutivo gestisca il calendario in modo tale da dare agli Stati membri tempo sufficiente per presentare i loro commenti, in base alle rispettive competenze operative, pur mantenendosi entro il piano di lavoro dell’Agenzia e i limiti temporali previsti nel presente regolamento. È necessario che il direttore esecutivo tenga conto dell’interesse degli Stati membri implicati nel settore di pesca compreso in ciascun piano. Per assicurare un coordinamento efficace e tempestivo delle attività di controllo e di ispezione congiunte, è necessario prevedere una procedura che consenta di decidere circa l’adozione dei piani quando non può essere raggiunto un accordo tra gli Stati membri interessati.
(20) La procedura di elaborazione e adozione di piani di impiego congiunto al di fuori delle acque comunitarie deve essere analoga a quella riguardante le acque comunitarie. La base di siffatti piani di impiego congiunto deve essere un programma internazionale di controllo e ispezione che dia attuazione agli obblighi internazionali relativi al controllo e all’ispezione che incombono alla Comunità.
(21) Ai fini della realizzazione dei piani di impiego congiunto è opportuno che gli Stati membri interessati mettano in comune e impieghino i mezzi di controllo e di ispezione che hanno destinato a siffatti piani. È opportuno che l’Agenzia valuti se i mezzi di controllo e di ispezione disponibili siano sufficienti per realizzare i compiti previsti nell’ambito del programma di controllo e di ispezione e, in caso contrario, ne informi gli Stati membri interessati e la Commissione.
(22) Mentre gli Stati membri dovrebbero rispettare i loro obblighi relativi all’ispezione e al controllo, in particolare nell’ambito del programma specifico di controllo e di ispezione adottato a norma del regolamento (CE) n. 2371/2002, l’Agenzia non dovrebbe avere la facoltà di imporre obblighi supplementari attraverso piani di impiego congiunto né di sanzionare gli Stati membri.
(23) L’Agenzia dovrebbe esaminare periodicamente l’efficacia dei piani di impiego congiunto.
(24) È opportuno prevedere la possibilità di adottare specifiche norme d’attuazione per l’adozione e l’approvazione dei piani di impiego congiunto. Può essere utile ricorrere a questa possibilità una volta che l’Agenzia sia diventata operativa e che il direttore esecutivo consideri che siffatte norme devono essere specificate nel diritto comunitario.
(25) Ove le venga richiesto, l’Agenzia dovrebbe avere la facoltà di fornire servizi contrattuali per quanto riguarda i mezzi di controllo e di ispezione da utilizzare per l’impiego congiunto ad opera degli Stati membri interessati.
(26) Ai fini dell’espletamento dei compiti dell’Agenzia è opportuno che la Commissione, gli Stati membri e l’Agenzia procedano allo scambio delle informazioni pertinenti in materia di controllo e di ispezione attraverso una rete di informazione.
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