Council Directive 74/408/EEC of 22 July 1974 on the approximation of the laws of the Member States relating to the interior fittings of motor vehicles (strength of seats and of their anchorages)

Coming into Force23 July 1974
End of Effective Date31 October 2014
Celex Number31974L0408
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1974/408/oj
Published date12 August 1974
Date22 July 1974
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 221, 12 August 1974
EUR-Lex - 31974L0408 - IT 31974L0408

Direttiva 74/408/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle finiture interne dei veicoli a motore (resistenza dei sedili e del loro ancoraggio)

Gazzetta ufficiale n. L 221 del 12/08/1974 pag. 0001 - 0009
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 4 pag. 0042
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 3 pag. 0003
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 4 pag. 0042
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 4 pag. 0015
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 4 pag. 0015


++++

( 1 ) GU n . C 108 del 10 . 12 . 1973 , pag . 75 .

( 2 ) GU n . L 42 del 23 . 2 . 1970 , pag . 1 .

( 3 ) GU n . L 38 dell'11 . 2 . 1974 , pag . 2 .

( 4 ) GU n . L 165 del 20 . 6 . 1974 , pag . 16 .

( 5 ) Documento CEE di Ginevra ( E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 ) riv . 1/Add . 16 .

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 22 luglio 1974

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle finiture interne dei veicoli a motore ( resistenza dei sedili e del loro ancoraggio )

( 74/408/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l'articolo 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ,

considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i veicoli a motore ai sensi delle legislazioni nazionali concernono , tra l'altro , le finiture interne per la resistenza dei sedili e del loro ancoraggio ;

considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all'altro ; che ne risulta la necessità che le stesse prescrizioni siano adottate da tutti gli Stati membri , a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni in tali Stati , segnatamente al fine di permettere l'applicazione , per ogni tipo di veicolo , della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva 70/156/CEE del Consiglio , del 6 febbraio 1970 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'amologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ( 2 ) ;

considerando che prescrizioni comuni sono state previste dalla direttiva 74/60/CEE del Consiglio , del 17 dicembre 1973 ( 3 ) , per le parti interne dell'abitacolo , la disposizione dei comandi , il tetto , lo schienale e la parte posteriore dei sedili e dalla direttiva 74/297/CEE del Consiglio , del 4 giugno 1974 ( 4 ) , per il comportamento del dispositivo di guida in caso di urto ; che verranno adottate ulteriormente le prescrizioni riguardanti le altre finiture interne come il poggiatesta , gli attacchi per le cinture di sicurezza e l'identificazione dei comandi ;

considerando che , per quanto riguarda le prescrizioni tecniche , è opportuno riprendere sostanzialmente quelle adottate dalla Commissione economica per l'Europa dell'ONU nel regolamento n . 17 ( " Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda la resistenza dei sedili e del loro ancorraggio " ) ( 5 ) che è allegato all'accordo , del 20 marzo 1958 , relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione e al riconoscimento reciproco dell'omologazione degli equipaggiamenti e degli elementi dei veicoli a motore ;

considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative ai veicoli a motore comporta il riconoscimento fra gli Stati membri dei controlli effettuati da ciascuno di essi sulla base delle prescrizioni comuni ; che tale sistema , per ben funzionare , richiede che queste prescrizioni siano applicate da tutti gli Stati membri a decorrere da una stessa data ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1 . Ai sensi della presente direttiva , s'intende per veicolo ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada , con o senza carrozzeria , che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore a 25 km / h , ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie , delle macchine e dei trattori agricoli o forestali e delle macchine operatrici .

2 . La presente direttiva non si applica né ai sedili con attacchi per cinture di sicurezza incorporati , né agli strapuntini pieghevoli , né ai sedili rivolti verso i lati o verso la parte posteriore .

Articolo 2

Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CEE , né l'omologazione di portata nazionale di un veicolo per motivi concernenti la resistenza dei sedili e del loro ancoraggio , se questa è conforme alle prescrizioni degli allegati I e II , qualora il veicolo appartenga alla categoria M1 , e alle prescrizioni dell'allegato III , qualora il veicolo appartenga alle categorie M2 , M3 , N1 , N2 , o N3 . Le categorie dei veicoli sono definite nell'allegato I della direttiva 70/156/CEE .

Articolo 3

Gli Stati membri non possono rifiutare o vietare la vendita , l'immatricolazione , la messa in circolazione o l'uso dei veicoli per motivi inerenti alla resistenza dei sedili e del loro ancoraggio , se questa è conforme alle prescrizioni degli allegati I e II , qualora il veicolo appartenga alla categoria M1 , e alle prescrizioni dell'allegato III , qualora il...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT