Commission Regulation (EU) No 1063/2010 of 18 November 2010 amending Regulation (EEC) No 2454/93 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code

Coming into Force01 January 2011,01 January 2017,30 November 2010
End of Effective Date30 April 2016
Celex Number32010R1063
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2010/1063/oj
Published date23 November 2010
Date18 November 2010
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 307, 23 November 2010
L_2010307IT.01000101.xml
23.11.2010 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 307/1

REGOLAMENTO (UE) N. 1063/2010 DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 2010

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1), in particolare l'articolo 247,

considerando quanto segue:

(1) In virtù del regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 e che modifica i regolamenti (CE) n. 552/97 e (CE) n. 1933/2006 e i regolamenti della Commissione (CE) n. 1100/2006 e (CE) n. 964/2007 (2), l'Unione europea concede preferenze commerciali ai paesi in via di sviluppo nell'ambito del sistema di preferenze tariffarie generalizzate (di seguito «SPG» o «il sistema»). In conformità all'articolo 5, paragrafo 2, di tale regolamento, le norme di origine relative alla definizione della nozione di prodotti originari, le procedure e i metodi di cooperazione amministrativa sono quelli fissati nel regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (3).
(2) A seguito di un ampio dibattito avviato dal Libro verde del 18 dicembre 2003 sul futuro delle norme di origine nei regimi commerciali preferenziali (4), il 16 marzo 2005 la Commissione ha adottato una comunicazione intitolata «Le norme di origine nei regimi commerciali preferenziali – Orientamenti per il futuro» (5) (di seguito: «la comunicazione»). Tale comunicazione delinea un nuovo approccio alle norme di origine in tutti i regimi commerciali preferenziali cui partecipa l'Unione europea e in particolare nei regimi orientati allo sviluppo quali l'SPG.
(3) Nell'ambito dell'agenda di Doha per lo sviluppo è stata riconosciuta la necessità di garantire una migliore integrazione dei paesi in via di sviluppo nell'economia mondiale, in particolare migliorando l'accesso ai mercati dei paesi sviluppati. A tale scopo occorre semplificare le norme di origine preferenziale e, ove appropriato, renderle meno rigorose, in modo che i prodotti originari dei paesi beneficiari possano effettivamente trarre vantaggio dalle preferenze concesse.
(4) Per assicurare che le preferenze vadano realmente a beneficio di chi ne ha bisogno e per proteggere le risorse proprie dell'Unione europea è opportuno che le modifiche delle norme di origine preferenziale siano accompagnate da un adeguamento delle relative procedure di gestione.
(5) Dalla valutazione d'impatto del presente regolamento realizzata dalla Commissione è emerso che le norme di origine dell'SPG sono ritenute troppo complesse e restrittive. Essa mostra inoltre che l'utilizzo effettivo delle preferenze concesse è scarso per alcuni prodotti, in particolare per i prodotti che presentano il maggiore interesse per i paesi meno sviluppati, e che tale situazione è attribuibile in parte alle norme di origine.
(6) Secondo la valutazione d'impatto, la semplificazione e un maggiore orientamento allo sviluppo potrebbero essere ottenuti definendo per tutti i prodotti un criterio unico di determinazione dell'origine delle merci che non sono interamente ottenute in un paese beneficiario; tale criterio dovrebbe essere basato sul valore aggiunto nel paese beneficiario interessato e prevedere il rispetto di una soglia di trasformazione sufficiente. La valutazione non ha tuttavia dimostrato che, per ottenere la semplificazione o un maggior orientamento allo sviluppo, sia necessario applicare un metodo unico. Inoltre, secondo le informazioni fornite da alcune parti interessate, il criterio del valore aggiunto non è adatto o non dovrebbe essere utilizzato come criterio unico per una serie di settori, fra i cui i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati, i prodotti della pesca, i prodotti chimici, i metalli, i tessili, l'abbigliamento e le calzature. In questi settori è pertanto opportuno utilizzare, in sostituzione o in aggiunta al criterio del valore aggiunto, altri semplici criteri, che possano essere facilmente compresi dagli operatori e agevolmente controllati dalle amministrazioni. Questi altri criteri prevedono un contenuto massimo autorizzato di materiali non originari, la modifica della voce o sottovoce tariffaria, una specifica operazione di lavorazione o trasformazione e l'impiego di materiali interamente ottenuti. Per motivi di semplicità è tuttavia necessario che il numero di norme diverse sia il più ridotto possibile. Per quanto fattibile, le norme di origine devono pertanto essere specifiche per settore e non per prodotto.
(7) Occorre che le norme di origine rispecchino le caratteristiche dei settori specifici, ma offrano al tempo stesso ai paesi beneficiari una reale possibilità di accesso al trattamento tariffario preferenziale concesso. Se del caso, le norme devono inoltre tener conto delle diverse capacità industriali dei paesi beneficiari. Per incoraggiare lo sviluppo industriale dei paesi meno sviluppati, ove la norma sia basata sul limite massimo di materiali non originari, è necessario che il massimale applicabile a tali materiali sia sempre il più elevato possibile, ma che assicuri nel contempo che le operazioni che si svolgono in tali paesi siano genuine ed economicamente giustificate. Un massimale del 70 % per il contenuto massimo di materiali non originari o qualsiasi norma che preveda un livello equivalente di flessibilità per i prodotti originari dei paesi meno sviluppati dovrebbe comportare un aumento delle esportazioni in provenienza da tali paesi.
(8) Allo scopo di garantire che la lavorazione o la trasformazione che hanno luogo in un determinato paese beneficiario siano operazioni genuine ed economicamente giustificate, che apportino un beneficio economico reale a quel paese, è opportuno redigere un elenco delle operazioni di lavorazione o trasformazione insufficienti che non possono in ogni caso conferire l'origine. Tale elenco può in gran parte corrispondere a quello esistente finora. Occorre tuttavia apportarvi alcuni adeguamenti. Ad esempio, al fine di prevenire la deviazione dei flussi commerciali e la distorsione del mercato dello zucchero e in linea con le disposizioni già adottate nell'ambito delle norme di origine di altri regimi commerciali preferenziali, è necessario stabilire una nuova norma che vieti di miscelare lo zucchero con qualsiasi altra sostanza.
(9) Occorre garantire un certo grado di flessibilità nei settori in cui non si applica il criterio del valore aggiunto, come avviene attualmente, consentendo l'utilizzo di una proporzione limitata di materiali non conformi alle norme. È tuttavia necessario chiarire il campo di applicazione di tale utilizzo per quanto riguarda i prodotti fabbricati impiegando materiali interamente ottenuti. Inoltre, per consentire una maggiore flessibilità nell'approvvigionamento dei materiali, è opportuno che la proporzione autorizzata di detti materiali sia aumentata dal 10 % al 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finale, fatta eccezione per alcuni prodotti sensibili. Tali prodotti sensibili comprendono i prodotti di cui ai capitoli 2 e da 4 a 24 del sistema armonizzato, esclusi i prodotti della pesca trasformati di cui al capitolo 16, per i quali sembrano più adatte le tolleranze espresse in peso, e i prodotti di cui ai capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato, che devono rimanere soggetti a norme di tolleranza specifiche basate sul peso o sul valore, a seconda del caso, e che variano in funzione del prodotto.
(10) Il cumulo dell'origine rappresenta un'importante facilitazione che consente ai paesi aventi norme di origine identiche di cooperare al fine di fabbricare prodotti ammissibili al trattamento tariffario preferenziale. Le condizioni vigenti per il cumulo regionale dell'origine, una forma di cumulo attualmente praticata all'interno di tre gruppi regionali di paesi, si sono rivelate complesse e troppo restrittive. È pertanto opportuno semplificarle e renderle meno restrittive eliminando la condizione vigente relativa al valore. È inoltre opportuno mantenere le possibilità di cumulo attualmente esistenti fra i paesi dello stesso gruppo regionale nonostante la differenziazione fra paesi meno sviluppati e altri paesi beneficiari introdotta in alcuni casi nelle norme di origine dal presente regolamento. È opportuno che tale cumulo sia autorizzato solo se, quando i materiali sono spediti a un altro paese del gruppo a fini di cumulo regionale, ciascun paese applica la norma di origine ad esso applicabile nelle n elle relazioni commerciali con l'Unione europea. Tuttavia, per prevenire la distorsione degli scambi tra paesi che presentano diversi livelli di preferenza tariffaria, è opportuno prevedere l'esclusione dal cumulo regionale di alcuni prodotti sensibili.
(11) Nella comunicazione la Commissione si è dichiarata disposta ad esaminare qualsiasi richiesta volta a costituire gruppi nuovi o più ampi o derivanti da fusioni, purché vi siano complementarità economiche, si tenga conto delle differenze tra i regimi preferenziali applicabili ai vari paesi e dei rischi connessi di elusione delle tariffe e siano disponibili le strutture e le procedure necessarie alla cooperazione amministrativa nella gestione e nel controllo dell'origine. A fini di coerenza occorre prevedere il cumulo dell'origine fra i paesi dei gruppi di cumulo regionale I e III che soddisfano le condizioni richieste. A seguito di una richiesta presentata da Mercosur, è necessario costituire un nuovo gruppo di cumulo regionale, denominato gruppo
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