Regulation (EC) No 417/2002 of the European Parliament and of the Council of 18 February 2002 on the accelerated phasing-in of double hull or equivalent design requirements for single hull oil tankers and repealing Council Regulation (EC) No 2978/94

Coming into Force27 March 2002,01 September 2002
End of Effective Date19 July 2012
Celex Number32002R0417
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2002/417/oj
Published date07 March 2002
Date18 February 2002
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 64, 07 March 2002
EUR-Lex - 32002R0417 - IT

Regolamento (CE) n. 417/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo e che abroga il regolamento (CE) n. 2978/94 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 064 del 07/03/2002 pag. 0001 - 0005


Regolamento (CE) n. 417/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio

del 18 febbraio 2002

sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo e che abroga il regolamento (CE) n. 2978/94 del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

visto il parere del Comitato delle regioni(3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(4),

considerando quanto segue:

(1) Nell'ambito della politica comune dei trasporti devono essere adottate nuove misure al fine di migliorare la sicurezza e di prevenire l'inquinamento nei trasporti marittimi.

(2) La Comunità è seriamente preoccupata per i sinistri marittimi causati da petroliere e per l'inquinamento delle coste comunitarie che ne consegue, nonché per i danni provocati alla fauna, alla flora e ad altre risorse marine.

(3) Nella comunicazione per una politica comune sulla sicurezza dei mari la Commissione ha posto l'accento sulla richiesta del Consiglio straordinario "Ambiente e Trasporti" del 25 gennaio 1993 di sostenere le iniziative dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) in materia di riduzione del divario tra la sicurezza delle navi di nuova costruzione e delle navi esistenti grazie a migliorie e/o alla progressiva eliminazione delle navi esistenti.

(4) Nella risoluzione su una politica comune sulla sicurezza dei mari(5) il Parlamento europeo ha accolto favorevolmente la comunicazione della Commissione ed ha sollecitato in particolare azioni volte a migliorare le norme di sicurezza delle navi cisterna.

(5) Nella risoluzione dell'8 giugno 1993 per una politica comune sulla sicurezza dei mari(6) il Consiglio ha pienamente condiviso gli obiettivi formulati nella comunicazione della Commissione.

(6) Nella risoluzione sulla fuoriuscita di petrolio al largo delle coste francesi, adottata il 20 gennaio 2000, il Parlamento europeo ha accolto favorevolmente le iniziative della Commissione volte ad anticipare la data di introduzione dell'obbligo del doppio scafo per le petroliere.

(7) L'Organizzazione marittima internazionale (IMO) ha stabilito, nell'ambito della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi del 1973 e del relativo protocollo del 1978 (MARPOL 73/78), norme definite a livello internazionale per la prevenzione dell'inquinamento che riguardano la progettazione e l'esercizio delle petroliere. Gli Stati membri sono parti della convenzione MARPOL 73/78.

(8) A norma dell'articolo 3.3 della convenzione MARPOL 73/78, la convenzione non si applica alle navi da guerra o ausiliarie o ad altre navi possedute o gestite da uno Stato e impiegate solo per servizi statali a fini non commerciali.

(9) Il raffronto tra i dati statistici relativi all'età e ai sinistri delle navi cisterna rivela un aumento del tasso di sinistri per le navi più vetuste. È riconosciuto a livello internazionale che l'applicazione delle modifiche apportate nel 1992 alla convenzione MARPOL 73/78, che prevedono l'obbligo di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo esistenti quando raggiungo una certa età, garantirà un maggior livello di protezione contro l'inquinamento accidentale da idrocarburi in caso di collisione o incaglio.

(10) È nell'interesse della Comunità adottare misure per garantire che le petroliere che accedono ai porti o ai terminali offshore che sono sotto la giurisdizione degli Stati membri e le petroliere che battono la bandiera degli Stati membri siano conformi alla regola 13G dell'allegato I della convenzione MARPOL 73/78 riveduta nel 2001 mediante la risoluzione MEPC 95(46) al fine di ridurre i rischi di inquinamento accidentale da idrocarburi nelle acque europee.

(11) Il 6 marzo 1992 l'IMO ha adottato modifiche della convenzione MARPOL 73/78 che sono entrate in vigore il 6 luglio 1993 e prevedono, per le petroliere consegnate a partire dal 6 luglio 1996, l'obbligo di doppio scafo o di tecnologia equivalente al fine di prevenire un inquinamento da idrocarburi in caso di collisione o incaglio. Tali modifiche prevedono inoltre, per le petroliere monoscafo consegnate prima della data summenzionata, un programma di eliminazione, avente effetto a decorrere dal 6 luglio 1995, in base al quale le petroliere consegnate prima del 1o giugno 1982 dovranno conformarsi alle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente entro 25 o, in certi casi, 30 anni dopo la data di consegna. Le petroliere monoscafo esistenti non potrebbero più operare a partire dal 2007 e, in taluni casi, dal 2012, a meno che soddisfino le norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente previste dalla regola 13F dell'allegato I della convenzione MARPOL 73/78...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT