Commission Regulation (EC) No 1974/2004 of 29 October 2004 amending Regulation (EC) No 795/2004 laying down detailed rules for the implementation of the single payment scheme provided for in Council Regulation (EC) No 1782/2003 establishing common rules for direct support schemes under the common agricultural policy and establishing certain support schemes for farmers

Coming into Force31 October 2004,01 January 2005,27 November 2004
End of Effective Date31 December 2009
Celex Number32004R1974
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2004/1974/oj
Published date15 November 2008
Date29 October 2004
CourtEuropean Commission
L_2004345IT.01008501.xml
20.11.2004 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 345/85

REGOLAMENTO (CE) N. 1974/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (1), in particolare l'articolo 42, paragrafi 4 e 9, l'articolo 145, lettere c) e d), e l'articolo 155,

considerando quanto segue:

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20) Il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (2), definisce le modalità di applicazione del regime di pagamento unico che si applicherà a partire dal 2005. L'esecuzione amministrativa ed operativa del regime, avviata a livello nazionale sulla base del regolamento, ha evidenziato la necessità di ulteriori norme più specifiche relative a taluni aspetti del regime stesso e di delucidazioni in merito a determinati aspetti dell'esistente normativa.In seguito alla pubblicazione del regolamento (CE) n. 795/2004, alcuni riferimenti al regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione (3) sono risultati errati e occorre pertanto correggerli.L'articolo 46, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, consente il trasferimento, a determinate condizioni, dei diritti all'aiuto senza terra. Il primo comma del medesimo articolo specifica chiaramente che, in assenza di terra, è consentita solo la vendita di tali diritti. Onde evitare che il secondo comma venga frainteso e svuoti di contenuto il dispositivo del primo comma dell'articolo, è opportuno precisare, ai fini della chiarezza, che il trasferimento di cui al secondo comma riguarda unicamente la vendita di diritti all'aiuto senza terra e non l'affitto di detti diritti, che non è appunto consentito in assenza di terra.Per motivi amministrativi, al fine di contenere nei limiti del necessario la creazione di frazioni di diritti all'aiuto, occorre introdurre una regola in base alla quale, una volta utilizzati tutti i diritti interi, i diritti parzialmente utilizzati vengano considerati completamente utilizzati autorizzando un versamento proporzionato alla terra dichiarata e, in caso di trasferimento, prima di dividere un diritto esistente, tutte le frazioni vengano utilizzate.A norma dell'articolo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 1782/2003, i pagamenti relativi ad un determinato periodo di riferimento sono quelli corrisposti o da corrispondere nello stesso periodo. L'allegato VII precisa che è opportuno tener conto delle riduzioni derivanti dall'applicazione di superfici di base, di massimali o di altre limitazioni quantitative. Ai fini della chiarezza, è pertanto opportuno precisare che le riduzioni e le esclusioni ai sensi del regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione (4) non vanno prese in considerazione per tutti i pagamenti diretti di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 1782/2003, onde evitare che dette riduzioni e esclusioni applicate nello stesso periodo si ripetano. Occorre pertanto tener conto del numero di animali e di ettari determinati al momento in cui sono stati fissati i diritti all'aiuto, fatti salvi ulteriori controlli e l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio (5).Il meccanismo di cui all'articolo 7 non è inteso a beneficio degli agricoltori che hanno affittato o venduto degli ettari. È pertanto opportuno che la terra venduta o trasferita venga conteggiata negli ettari dichiarati dall'agricoltore per far in modo che detti ettari siano esclusi dal beneficio.L'articolo 40 del regolamento (CE) n. 1782/2003 prevede l'applicazione di un diverso periodo di riferimento ove la produzione venga danneggiata per circostanze eccezionali. Occorre pertanto precisare che l'articolo deve essere applicato sulla base dei singoli pagamenti diretti di cui all'allegato VI del regolamento, corrispondenti alle differenti produzioni.Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 42, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno specificarne l'applicazione in caso di trasferimento dei diritti al premio e bisogna precisare le conseguenze del calcolo dell'importo di riferimento sui rimanenti ettari. Inoltre, avendo il regolamento (CE) n. 864/2004 modificato la data del 29 settembre 2003 con il 15 maggio 2004, è opportuno sospendere l'applicazione dell'articolo qualora, nei casi in cui si applica, esso possa influenzare le legittime aspettative degli agricoltori che hanno già concluso dei contratti tra il 30 settembre 2003 e il 15 maggio 2004 contando sull'applicazione della disposizione.Onde contemplare l'eventualità che gli Stati membri provvedano ad un'ulteriore assegnazione dell'importo di riferimento durante il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno fissare al 15 agosto la data ultima per la definizione definitiva dei diritti all'aiuto, pur consentendo agli Stati membri il ricorso ad una data successiva ove necessario per motivi amministrativi. Occorre precisare l'area delle dimensioni minime e quando bisogna dichiarare le parcelle.In seguito alla modifica della data dal 29 settembre 2003 al 15 maggio 2004 introdotta dal regolamento (CE) n. 864/2004, per motivi di coerenza, occorre introdurre la medesima modifica nelle disposizioni che interessano gli agricoltori in situazioni speciali.Occorre prendere in considerazione eventuali provvedimenti amministrativi o decisioni giudiziarie finali a soluzione di una controversia tra l'amministrazione e l'agricoltore qualora ne risulti l'assegnazione o l'aumento dei diritti all'aiuto. Una tale eventualità deve essere considerata una situazione particolare ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. (CE) 1782/2003 e trattata di conseguenza.Fatta salva l'applicazione dell'articolo 43, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1782/2003, ai sensi del quale il calcolo dei diritti all'aiuto comprende l'intera superficie foraggera durante il periodo di riferimento, è opportuno consentire alle amministrazioni nazionali, onde agevolarle nel calcolo dei diritti all'aiuto provvisori, di prendere in considerazione il numero di ettari di superficie foraggera dichiarati nella domanda di aiuto per superficie prima dell'introduzione del regime di pagamento unico o al momento della fissazione preliminare dei diritti, lasciando all'agricoltore la possibilità di dimostrare che detta superficie risultava inferiore durante il periodo di riferimento.Occorre completare o precisare le attuali modalità di applicazione relative ai diritti all'aiuto soggetti a condizioni particolari nella parte riguardante taluni aspetti della loro fissazione e gestione.Nel periodo di riferimento, i pagamenti per l'estensivizzazione e quelli supplementari nei settori delle carni bovine e delle carni ovine e caprine, di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono stati concessi in base a condizioni di ammissibilità e importi definiti dagli Stati membri, con possibili differenze da un anno all'altro. Considerate queste differenze, è opportuno che, nel calcolare l'importo di riferimento relativo a detti pagamenti, gli Stati membri interessati possano tener conto, secondo criteri oggettivi, delle condizioni di ammissibilità e degli importi differenti, seppur nel rispetto dei relativi massimali finanziari. Per quanto riguarda il premio all'abbattimento, onde facilitare l'incorporamento dell'attuale regime di premi nel regime di pagamento unico, occorre tener conto del massimale di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1254/1999 nel calcolo dell'importo di riferimento.Per tener conto di eventuali circostanze eccezionali nell'applicazione del modello regionale, è opportuno sancire l'applicazione delle attuali norme di materia di cui all'articolo 40 del regolamento (CE) n. 1782/2003.Nell'applicare le disposizione relative alle situazioni particolari, occorre tener conto dei
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