Council Regulation (EC) No 673/2005 of 25 April 2005 establishing additional customs duties on imports of certain products originating in the United States of America

Coming into Force30 April 2005,01 May 2005
End of Effective Date07 March 2018
Celex Number32005R0673
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2005/673/oj
Published date13 June 2006
Date25 April 2005
L_2005110IT.01000101.xml
30.4.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 110/1

REGOLAMENTO (CE) N. 673/2005 DEL CONSIGLIO

del 25 aprile 2005

che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il 27 gennaio 2003 l'organo di conciliazione dell'OMC (Organizzazione mondiale del commercio) ha adottato la relazione dell'organo di appello (1) e la relazione del gruppo di esperti (2), confermata dalla relazione dell'organo di appello, che constata l'incompatibilità della legge Continued Dumping and Subsidy Offset Act (CDSOA) con gli obblighi assunti dagli Stati Uniti nell'ambito degli accordi dell'OMC.
(2) Poiché le autorità statunitensi non hanno adeguato la loro legislazione agli accordi in questione, la Comunità ha chiesto all'organo di conciliazione di essere autorizzata a sospendere l'applicazione agli Stati Uniti delle proprie concessioni tariffarie e dei relativi obblighi assunti nell'ambito dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 (3). Gli Stati Uniti hanno contestato il livello di sospensione delle concessioni tariffarie e dei relativi obblighi e la questione è stata sottoposta ad arbitrato.
(3) Il 31 agosto 2004 l'arbitro ha stabilito che l'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio causati ogni anno alla Comunità era pari al 72 % dell'importo dei pagamenti per la CDSOA relativi a dazi antidumping o compensativi versati per le importazioni provenienti dalla Comunità nel corso dell'anno più recente per il quale erano all'epoca disponibili dati pubblicati dalle autorità statunitensi. L'arbitro ha pertanto concluso che la sospensione da parte della Comunità delle concessioni o di altri obblighi, tramite l'imposizione su una serie di prodotti originari degli Stati Uniti di dazi supplementari all'importazione, oltre ai dazi doganali consolidati, a concorrenza di un valore commerciale complessivo annuo non superiore all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio, risultava coerente con le norme dell'OMC. Il 26 novembre 2004, conformemente alla decisione dell'arbitro, l'organo di conciliazione ha concesso l'autorizzazione a sospendere l'applicazione agli Stati Uniti delle concessioni tariffarie e dei relativi obblighi previsti dall'accordo GATT del 1994.
(4) I pagamenti dovuti alla CDSOA nell'anno più recente per il quale esistono dati disponibili si riferiscono alla distribuzione di dazi antidumping e compensativi riscossi durante l'esercizio fiscale 2004 (dal 1o ottobre 2003 al 30 settembre 2004). Sulla base dei dati pubblicati dalle autorità statunitensi della «Customs and Border Protection», l'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio causati ogni anno alla Comunità è pari a 27,81 milioni di USD. La Comunità può pertanto sospendere l'applicazione agli Stati Uniti delle proprie concessioni tariffarie per un importo equivalente. L'imposizione di dazi doganali supplementari, pari al 15 % ad valorem, sulle importazioni dei prodotti di cui all'allegato I originari degli Stati Uniti rappresenta in un anno un valore commerciale non superiore a 27,81 milioni di USD. Con riguardo a tali prodotti, la Comunità dovrebbe sospendere l'applicazione agli Stati Uniti delle proprie concessioni tariffarie a decorrere dal 1o maggio 2005.
(5) Se la decisione e le raccomandazioni dell'organo di conciliazione continuano a non essere applicate, la Commissione dovrebbe adeguare ogni anno il livello della sospensione all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio causati alla Comunità dalla CSDOA in tale periodo. La Commissione dovrebbe modificare l'elenco di cui all'allegato I oppure l'aliquota dei dazi supplementari all'importazione, secondo modalità atte a garantire che l'effetto dei dazi supplementari sulle importazioni dei prodotti in questione originari degli Stati Uniti rappresenti in un anno un valore commerciale non superiore all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio.
(6) La Commissione dovrebbe rispettare i seguenti criteri:
a) la Commissione modifica l'aliquota dei dazi supplementari all'importazione quando aggiungendo prodotti all'elenco di cui all'allegato I o eliminandone alcuni non è possibile adeguare il livello della sospensione all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio. In altre circostanze, la Commissione dovrebbe aggiungere prodotti all'elenco di cui all'allegato I se il livello della sospensione aumenta oppure togliere dei prodotti da detto elenco se il livello della sospensione diminuisce;
b) se aggiunge prodotti, la Commissione seleziona automaticamente i prodotti elencati nell'allegato II secondo l'ordine di presentazione degli stessi. Di conseguenza, la Commissione dovrebbe modificare anche l'elenco di cui all'allegato II, rimuovendone i prodotti inseriti nell'elenco di cui all'allegato I;
c) se elimina dei prodotti, la Commissione dovrebbe depennare dapprima i prodotti che sono stati aggiunti per ultimi all'allegato I e procede quindi ad eliminare i prodotti che attualmente figurano nell'allegato I, seguendo l'ordine di detto elenco.
(7) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4).
(8) Al fine di evitare l'elusione dei dazi supplementari, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le concessioni tariffarie e gli obblighi connessi previsti per la Comunità nel quadro dell'accordo GATT del 1994 sono sospesi per quanto riguarda i prodotti originari degli Stati Uniti d'America elencati nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

In aggiunta ai dazi doganali previsti dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (5), sui prodotti originari degli Stati Uniti d'America elencati nell'allegato I del presente regolamento sono applicati dazi pari al 15 % ad valorem.

Articolo 3

1. La Commissione adegua annualmente il livello della sospensione all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio causati alla Comunità dalla CDSOA degli Stati Uniti. La Commissione modifica l'aliquota dei dazi supplementari oppure l'elenco di cui all'allegato I alle seguenti condizioni:

a) l'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio è pari al 72 % dell'importo dei pagamenti effettuati nel quadro della CDSOA per dazi antidumping e compensativi versati per le importazioni provenienti dalla Comunità nel corso dell'anno più recente per il quale sono disponibili dati pubblicati dalle autorità statunitensi;
b) l'adeguamento è effettuato secondo modalità atte a garantire che l'effetto dei dazi supplementari sulle importazioni dei prodotti selezionati originari degli Stati Uniti rappresenti, in un anno, un valore commerciale non superiore all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio;
c) fatte salve le circostanze di cui alla lettera e), quando il livello della sospensione aumenta, la Commissione aggiunge prodotti all'elenco riportato nell'allegato I. Tali prodotti sono selezionati a partire dall'elenco di cui all'allegato II, seguendo l'ordine di quest'ultimo;
d) fatte salve le circostanze di cui alla lettera e), quando il livello della sospensione diminuisce, dall'elenco di cui
...

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