Council Implementing Regulation (EU) No 542/2012 of 25 June 2012 implementing Article 2(3) of Regulation (EC) No 2580/2001 on specific restrictive measures directed against certain persons and entities with a view to combating terrorism and repealing Implementing Regulation (EU) No 1375/2011

Coming into Force26 June 2012
End of Effective Date10 December 2012
Celex Number32012R0542
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/542/oj
Published date26 June 2012
Date25 June 2012
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 165, 26 June 2012
L_2012165IT.01001201.xml
26.6.2012 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 165/12

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 542/2012 DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 2012

che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1375/2011

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il 22 dicembre 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 1375/2011 che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 (2) stabilendo un elenco aggiornato delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001.
(2) Il Consiglio ha fornito alla totalità delle persone, dei gruppi e delle entità per i quali ciò si è rivelato praticamente possibile la motivazione del loro inserimento nell’elenco di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1375/2011.
(3) Mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, il Consiglio ha informato le persone, i gruppi e le entità figuranti nell’elenco di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1375/2011 di avere deciso di mantenerli nell’elenco. Il Consiglio ha altresì informato le persone, i gruppi e le entità in questione della possibilità di presentare una richiesta volta ad ottenere la motivazione del Consiglio per il loro inserimento nell’elenco, laddove una motivazione non fosse già stata loro comunicata. Nel caso di talune persone e gruppi è stata fornita una modifica della motivazione.
(4) Il Consiglio ha riesaminato integralmente l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001, come prescritto dall’articolo 2, paragrafo 3, di detto regolamento. A tale riguardo, il Consiglio ha tenuto conto delle osservazioni presentategli dai soggetti interessati.
(5) Il Consiglio ha concluso che le persone, i gruppi e le entità elencati nell’allegato del presente regolamento sono stati coinvolti in atti terroristici ai sensi dell’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all’applicazione di misure specifiche per combattere il terrorismo (3), che è stata presa una decisione nei loro confronti da parte di un’autorità competente ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, di tale posizione comune e che essi dovrebbero continuare ad essere soggetti alle misure restrittive specifiche previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001.
(6) È opportuno aggiornare di conseguenza l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001 e abrogare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1375/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 è sostituito dall’elenco figurante nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1375/2011 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 25 giugno 2012

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1) GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.

(2) GU L 343 del 23.12.2011, pag. 10.

(3) GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93.


ALLEGATO

Elenco delle persone, dei gruppi e delle entità di cui all’articolo 1

1. Persone

1. ABDOLLAHI Hamed (pseudonimo Mustafa Abdullahi), nato l'11 agosto 1960 in Iran. Passaporto: D9004878
2. AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, nato a Al Ihsa (Saudi Arabia), cittadinanza saudita
3. AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, nato il 16.10.1966 a Tarut, (Arabia
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