Council Implementing Regulation (EU) No 709/2012 of 2 August 2012 implementing Regulation (EU) No 267/2012 concerning restrictive measures against Iran
Coming into Force | 03 August 2012 |
End of Effective Date | 31 December 9999 |
Celex Number | 32012R0709 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/709/oj |
Published date | 03 August 2012 |
Date | 02 August 2012 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 208, 3 August 2012 |
3.8.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 208/2 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 709/2012 DEL CONSIGLIO
del 2 agosto 2012
che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 46, paragrafi 1 e 2,
considerando quanto segue:
(1) | Il 23 marzo 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 267/2012. |
(2) | Il Consiglio ritiene che talune persone debbano essere cancellate dall'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive riportato nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 e che le voci riguardanti determinate entità debbano essere modificate. |
(3) | A seguito della decisione del Comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, istituito a norma della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1737 (2006), due persone e un'entità dovrebbero essere cancellate dall'elenco riportato nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 e inserite nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive riportato nell’allegato VIII di tale regolamento. |
(4) | È opportuno pertanto modificare di conseguenza gli elenchi che figurano negli allegati VIII e XI del regolamento (UE) n. 267/2012. |
(5) | Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le persone elencate nell'allegato I del presente regolamento sono cancellate dall'elenco che figura nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012.
Nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012, le voci riguardanti le entità di cui all'allegato II del presente regolamento sono sostituite dalle voci figuranti nell'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Le persone e l'entità elencate nell'allegato III del presente regolamento sono cancellate dall'elenco che figura nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 e aggiunte all'elenco riportato nell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 267/2012, modificato dalle voci riportate nell'allegato III del presente regolamento.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2012
Per il Consiglio
Il presidente
A. D. MAVROYIANNIS
(1) GU L 88 del 24.3.2012, pag. 1.
ALLEGATO I
Persone di cui all’articolo 1
1. | Dr Ahmad AZIZI |
2. | Dr Ali DIVANDARI |
3. | Dr Abdolnaser HEMMATI |
4. |
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