Council Implementing Regulation (EU) No 709/2012 of 2 August 2012 implementing Regulation (EU) No 267/2012 concerning restrictive measures against Iran

Coming into Force03 August 2012
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32012R0709
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/709/oj
Published date03 August 2012
Date02 August 2012
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 208, 3 August 2012
L_2012208IT.01000201.xml
3.8.2012 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 208/2

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 709/2012 DEL CONSIGLIO

del 2 agosto 2012

che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 46, paragrafi 1 e 2,

considerando quanto segue:

(1) Il 23 marzo 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 267/2012.
(2) Il Consiglio ritiene che talune persone debbano essere cancellate dall'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive riportato nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 e che le voci riguardanti determinate entità debbano essere modificate.
(3) A seguito della decisione del Comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, istituito a norma della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1737 (2006), due persone e un'entità dovrebbero essere cancellate dall'elenco riportato nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 e inserite nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive riportato nell’allegato VIII di tale regolamento.
(4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza gli elenchi che figurano negli allegati VIII e XI del regolamento (UE) n. 267/2012.
(5) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le persone elencate nell'allegato I del presente regolamento sono cancellate dall'elenco che figura nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012.

Articolo 2

Nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012, le voci riguardanti le entità di cui all'allegato II del presente regolamento sono sostituite dalle voci figuranti nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Le persone e l'entità elencate nell'allegato III del presente regolamento sono cancellate dall'elenco che figura nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 e aggiunte all'elenco riportato nell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 267/2012, modificato dalle voci riportate nell'allegato III del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2012

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS


(1) GU L 88 del 24.3.2012, pag. 1.


ALLEGATO I

Persone di cui all’articolo 1

1. Dr Ahmad AZIZI
2. Dr Ali DIVANDARI
3. Dr Abdolnaser HEMMATI
4.
...

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