2000/159/EC: Commission Decision of 8 February 2000 on the provisional approval of residue plans of third countries according to Council Directive 96/23/EC (notified under document number C(2000) 343) (Text with EEA relevance)
Coming into Force | 24 February 2000 |
End of Effective Date | 30 April 2004 |
Celex Number | 32000D0159 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/dec/2000/159/oj |
Published date | 24 February 2000 |
Date | 08 February 2000 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 51, 24 February 2000 |
2000/159/CE: Decisione della Commissione, dell'8 febbraio 2000, relativa all'approvazione provvisoria dei piani di paesi terzi in materia di sorveglianza dei residui conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2000) 343] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 051 del 24/02/2000 pag. 0030 - 0036
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell'8 febbraio 2000
relativa all'approvazione provvisoria dei piani di paesi terzi in materia di sorveglianza dei residui conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio
[notificata con il numero C(2000) 343]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2000/159/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio(1), in particolare l'articolo 29,
vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi(2) modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE(3), in particolare l'articolo 3,
considerando quanto segue:
(1) Alcuni paesi terzi hanno presentato alla Commissione piani di sorveglianza dei residui e relativi risultati; occorrono tuttavia informazioni complementari e ulteriori chiarimenti.
(2) Altri paesi terzi hanno fornito informazioni sui piani di sorveglianza dei residui in condizioni stabilite precedentemente all'attuazione della direttiva 96/23/CE ed attualmente esportano verso la Comunità pur non avendo presentato un recente piano di sorveglianza dei residui e/o relativi risultati; sussistono aspetti che richiedono ulteriori informazioni e chiarimenti.
(3) I paesi terzi che intendono esportare verso la Comunità prodotti di origine animale destinati al consumo umano, come specificato nella direttiva 96/23/CE, possono presentare alla Commissione, per relativa approvazione, loro piani di sorveglianza dei residui. Qualora conformi alla direttiva 96/23/CE, essi possono essere aggiunti nella presente decisione.
(4) Nell'interesse dei paesi terzi e della Comunità europea, occorre garantire trasparenza in tutte le azioni e, al contempo, prevedere un periodo di tempo sufficiente affinché i paesi terzi adeguino la loro rispettiva legislazione alla normativa comunitaria.
(5) Per motivi di...
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