2000/159/EC: Commission Decision of 8 February 2000 on the provisional approval of residue plans of third countries according to Council Directive 96/23/EC (notified under document number C(2000) 343) (Text with EEA relevance)

Coming into Force24 February 2000
End of Effective Date30 April 2004
Celex Number32000D0159
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2000/159/oj
Published date24 February 2000
Date08 February 2000
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 51, 24 February 2000
EUR-Lex - 32000D0159 - IT

2000/159/CE: Decisione della Commissione, dell'8 febbraio 2000, relativa all'approvazione provvisoria dei piani di paesi terzi in materia di sorveglianza dei residui conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2000) 343] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 051 del 24/02/2000 pag. 0030 - 0036


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 febbraio 2000

relativa all'approvazione provvisoria dei piani di paesi terzi in materia di sorveglianza dei residui conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2000) 343]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/159/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio(1), in particolare l'articolo 29,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi(2) modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE(3), in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

(1) Alcuni paesi terzi hanno presentato alla Commissione piani di sorveglianza dei residui e relativi risultati; occorrono tuttavia informazioni complementari e ulteriori chiarimenti.

(2) Altri paesi terzi hanno fornito informazioni sui piani di sorveglianza dei residui in condizioni stabilite precedentemente all'attuazione della direttiva 96/23/CE ed attualmente esportano verso la Comunità pur non avendo presentato un recente piano di sorveglianza dei residui e/o relativi risultati; sussistono aspetti che richiedono ulteriori informazioni e chiarimenti.

(3) I paesi terzi che intendono esportare verso la Comunità prodotti di origine animale destinati al consumo umano, come specificato nella direttiva 96/23/CE, possono presentare alla Commissione, per relativa approvazione, loro piani di sorveglianza dei residui. Qualora conformi alla direttiva 96/23/CE, essi possono essere aggiunti nella presente decisione.

(4) Nell'interesse dei paesi terzi e della Comunità europea, occorre garantire trasparenza in tutte le azioni e, al contempo, prevedere un periodo di tempo sufficiente affinché i paesi terzi adeguino la loro rispettiva legislazione alla normativa comunitaria.

(5) Per motivi di...

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