Regulation (EC) No 1081/2006 of the European Parliament and of the Council of 5 July 2006 on the European Social Fund and repealing Regulation (EC) No 1784/1999

Coming into Force01 August 2006
End of Effective Date31 December 2013
Celex Number32006R1081
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2006/1081/oj
Published date31 July 2006
Date05 July 2006
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 210, 31 July 2006
L_2006210IT.01001201.xml
31.7.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 210/12

REGOLAMENTO (CE) N. 1081/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 5 luglio 2006

relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 148,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (4), stabilisce il quadro d'azione dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione e fissa, in particolare, gli obiettivi, i principi e le norme in materia di partenariato, programmazione, valutazione e gestione. È pertanto necessario definire la missione del Fondo sociale europeo (di seguito «il Fondo») in relazione ai compiti previsti all'articolo 146 del trattato e nel contesto del lavoro svolto dagli Stati membri e dalla Comunità verso lo sviluppo di una strategia coordinata a favore dell'occupazione, come sancito all'articolo 125 del trattato.
(2) Occorre stabilire disposizioni specifiche concernenti il tipo di attività che possono essere finanziate dal Fondo nell'ambito degli obiettivi definiti nel regolamento (CE) n. 1083/2006.
(3) Il Fondo dovrebbe rafforzare la coesione economica e sociale migliorando le possibilità di occupazione nel quadro dei compiti affidati al Fondo ai sensi dell'articolo 146 del trattato, nonché dei compiti affidati ai Fondi strutturali ai sensi dell'articolo 159 del trattato, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1083/2006.
(4) Questo approccio assume ancor più rilevanza alla luce delle sfide legate all'allargamento dell'Unione e del fenomeno della globalizzazione economica. In detto contesto si dovrebbe riconoscere l'importanza del modello sociale europeo e della sua modernizzazione.
(5) In conformità degli articoli 99 e 128 del trattato e al fine di riorientare la strategia di Lisbona sulla crescita e l'occupazione, il Consiglio ha adottato un pacchetto integrato comprendente indirizzi di massima per le politiche economiche e orientamenti in materia di occupazione; questi ultimi stabiliscono gli obiettivi, le priorità e i traguardi in materia di occupazione. A questo riguardo, il Consiglio europeo di Bruxelles del 22 e 23 marzo 2005 ha invitato a mobilitare tutte le risorse nazionali e comunitarie appropriate, compresa la politica di coesione.
(6) Nuovi insegnamenti sono stati tratti dall'iniziativa comunitaria Equal, soprattutto per quanto riguarda il coordinamento delle azioni a livello locale, regionale, nazionale ed europeo. Tali insegnamenti dovrebbero essere integrati nel sostegno del Fondo. Particolare attenzione andrebbe riservata: alla partecipazione di gruppi mirati, all'integrazione dei migranti, compresi i richiedenti asilo, all'individuazione delle questioni politiche e alla loro successiva integrazione, alle tecniche di innovazione e sperimentazione, alle metodologie per la cooperazione transnazionale, al raggiungimento dei gruppi emarginati in relazione al mercato del lavoro, all'impatto delle questioni sociali sul mercato interno, all'accesso a progetti e alla gestione degli stessi da parte di organizzazioni non governative.
(7) Il Fondo dovrebbe fornire sostegno alle politiche degli Stati membri che si attengono strettamente alle raccomandazioni e agli orientamenti formulati nell'ambito della strategia europea per l'occupazione e ai pertinenti obiettivi della Comunità in materia di inclusione sociale, non discriminazione, promozione della parità, istruzione e formazione, al fine di contribuire in modo più efficace al conseguimento degli obiettivi e dei risultati concordati nel Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 e nel Consiglio europeo di Göteborg del 15 e 16 giugno 2001.
(8) Il Fondo dovrebbe anche affrontare le dimensioni e le pertinenti conseguenze dell'evoluzione demografica della popolazione attiva della Comunità, in particolare mediante la formazione professionale permanente.
(9) Al fine di anticipare e gestire nel modo migliore il cambiamento, nonché incrementare la crescita economica, le opportunità occupazionali per uomini e donne e la qualità e la produttività sul lavoro, nell'ambito dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» e dell'obiettivo «Convergenza», l'intervento del Fondo dovrebbe mirare in particolare ad aumentare l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese, a potenziare il capitale umano e a migliorare l'accesso all'occupazione e la partecipazione al mercato del lavoro, a rafforzare l'inclusione sociale delle persone svantaggiate e a combattere la discriminazione, a incentivare economicamente le persone inattive ad inserirsi nel mercato del lavoro, nonché a promuovere partenariati per le riforme.
(10) Oltre a tali priorità, nelle regioni e negli Stati membri meno sviluppati, nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza» e al fine di incrementare la crescita economica, le opportunità occupazionali per uomini e donne e la qualità e la produttività sul lavoro, è necessario espandere e migliorare gli investimenti nel capitale umano e potenziare la capacità istituzionale, amministrativa e giudiziaria, in particolare per preparare e attuare le riforme e applicare l'acquis.
(11) Nell'ambito di tali priorità, la selezione degli interventi del Fondo dovrebbe essere flessibile, al fine di far fronte alle sfide specifiche in ciascuno Stato membro, ed i tipi di azioni prioritarie finanziate dal Fondo dovrebbero lasciare un margine di flessibilità per rispondere a tali sfide.
(12) La promozione di attività transnazionali e interregionali innovative rappresenta una dimensione importante da integrare nel campo d'azione del Fondo. Al fine di promuovere la cooperazione, gli Stati membri dovrebbero programmare le azioni transnazionali ed interregionali mediante un approccio orizzontale o un asse prioritario dedicato.
(13) È necessario assicurare la coerenza dell'azione del Fondo con le politiche formulate nell'ambito della strategia europea per l'occupazione e concentrare il sostegno del Fondo sull'applicazione degli orientamenti e delle raccomandazioni nell'ambito di tale strategia.
(14) Una realizzazione efficace ed efficiente degli interventi del Fondo presuppone una buona governance e un partenariato fra tutti gli attori territoriali e socioeconomici interessati, in particolare le parti sociali e altri portatori di interessi, anche a livello nazionale, regionale e locale. Le parti sociali sono chiamate a svolgere un ruolo centrale affinché vi sia un'ampia partecipazione al cambiamento; il loro impegno è di fondamentale importanza ai fini del rafforzamento della coesione economica e sociale attraverso il miglioramento delle possibilità di occupazione ed impiego. In questo contesto, qualora datori di lavoro e lavoratori contribuiscano collettivamente a sostenere finanziariamente le azioni del Fondo, tale contributo finanziario, sebbene si tratti di spesa privata, dovrebbe essere incluso ai fini del calcolo del cofinanziamento del Fondo.
(15) Il Fondo dovrebbe fornire sostegno alle azioni in linea con gli orientamenti e le raccomandazioni pertinenti adottati nell'ambito della strategia europea per l'occupazione. Tuttavia, eventuali modifiche delle raccomandazioni e degli orientamenti comporterebbero la revisione di un programma operativo esclusivamente qualora uno Stato membro, o la Commissione di concerto con uno Stato membro, ritenga che il programma operativo debba tenere conto di cambiamenti socioeconomici significativi, o tener conto in misura maggiore o differente di mutamenti di rilievo nelle priorità comunitarie, nazionali o regionali, o alla luce di valutazioni, o a seguito di difficoltà in fase di attuazione.
(16) Spetta agli Stati membri e alla Commissione assicurare che l'attuazione delle priorità finanziate dal Fondo nell'ambito degli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione» contribuiscano a promuovere la parità e l'eliminazione delle diseguaglianze tra uomini e donne. È opportuno associare ad una strategia di integrazione di genere azioni specifiche intese ad accrescere la partecipazione sostenibile e il progresso delle donne nel mondo del lavoro.
(17) Il Fondo dovrebbe inoltre sostenere l'assistenza tecnica, incoraggiando in particolare l'apprendimento reciproco tramite gli scambi di esperienze e la diffusione delle buone prassi, nonché evidenziando il contributo del Fondo agli obiettivi strategici e alle priorità della Comunità inerenti all'occupazione e all'inclusione sociale.
(18) Il regolamento (CE) n. 1083/2006 prevede che l'ammissibilità della spesa debba essere stabilita a livello nazionale, con talune eccezioni per le quali è necessario definire disposizioni specifiche. È di conseguenza necessario fissare le eccezioni relative al Fondo.
(19) Per motivi di chiarezza è pertanto necessario abrogare il regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo sociale europeo (5),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce i compiti...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT