Regulation (EC) No 1784/1999 of the European Parliament and of the Council of 12 July 1999 on the European Social Fund

Published date13 August 1999
Subject Mattereconomic, social and territorial cohesion,European Social Fund (ESF),Coordination of structural instruments
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 213, 13 August 1999
EUR-Lex - 31999R1784 - IT

Regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo sociale europeo

Gazzetta ufficiale n. L 213 del 13/08/1999 pag. 0005 - 0008


REGOLAMENTO (CE) N. 1784/1999 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 luglio 1999

relativo al Fondo sociale europeo(1)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 148,

vista la proposta della Commissione(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

visto il parere del Comitato delle Regioni(4),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(5),

(1) considerando che il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali(6), sostituisce il regolamento (CEE) n. 2052/88(7), nonché il regolamento (CEE) n. 4253/88(8), che è necessario sostituire anche il regolamento (CEE) n. 4255/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88(9) per quanto riguarda il Fondo sociale europeo;

(2) considerando che il regolamento (CE) n. 1260/1999 definisce le disposizioni generali che disciplinano l'insieme dei Fondi strutturali e che è necessario provvedere a una definizione delle attività finanziabili dal Fondo sociale europeo (in appresso "Fondo") nell'ambito degli obiettivi n. 1, n. 2, e n. 3, di cui all'articolo 1, punti 1, 2 e 3 di tale regolamento (in prosieguo gli obiettivi n. 1, n. 2, n. 3), nell'ambito dell'iniziativa comunitaria per la lotta alla discriminazione e alle disparità di ogni tipo in relazione al mercato del lavoro nonché nell'ambito di azioni innovative e di assistenza tecnica;

(3) considerando che è necessario definire le attività affidate al Fondo in relazione ai compiti prescritti dal trattato e nel contesto delle priorità decise dalla Comunità nei campi dello sviluppo delle risorse umane e dell'occupazione;

(4) considerando che con le conclusioni del Consiglio europeo di Amsterdam del giugno 1997 e la sua risoluzione sulla crescita e l'occupazione del 16 giugno 1997(10) è iniziata l'attuazione della strategia europea per l'occupazione, degli orientamenti annuali sull'occupazione e del processo di elaborazione dei piani d'azione nazionali per l'occupazione;

(5) considerando che è necessario ridefinire il campo d'applicazione del Fondo, segnatamente sulla scorta della ristrutturazione e semplificazione degli obiettivi dei Fondi strutturali, per sostenere la strategia europea per l'occupazione e di piani d'azione nazionali per l'occupazione a essa correlati;

(6) considerando che è necessario definire un quadro comune per gli interventi del Fondo nei tre obiettivi dei Fondi strutturali, allo scopo di assicurare in tal modo la coerenza e la complementarità delle azioni rientranti in tali obiettivi, in modo da migliorare il funzionamento del mercato del lavoro e garantire lo sviluppo delle risorse umane;

(7) considerando che gli Stati membri e la Commissione garantiscono che la programmazione e l'attuazione delle azioni finanziate dal Fondo a titolo di tutti gli obiettivi contribuiscano alla promozione della parità di opportunità tra le donne e gli uomini nonché alla promozione dell'inserimento e la permanenza nel mercato del lavoro delle persone e dei gruppi svantaggiati;

(8) considerando che gli Stati membri e la Commissione garantiscono altresì che durante l'esecuzione delle azioni finanziate dal Fondo si tenga debitamente conto della dimensione sociale e degli aspetti occupazionali della società dell'informazione;

(9) considerando che è necessario assicurare che le operazioni in materia di adattamento industriale tengano conto dei bisogni generali dei lavoratori e delle lavoratrici risultanti dalle trasformazioni economiche e dall'evoluzione dei sistemi produttivi già constatate o prevedibili e non siano progettate a beneficio di singole imprese o di un particolare ramo industriale; che si dovrebbe dedicare particolare attenzione alle piccole e medie imprese nonché al miglioramento dell'accesso alla formazione e dell'organizzazione del lavoro;

(10) considerando che è necessario garantire che il Fondo continui a rafforzare l'occupazione e le qualifiche professionali sostenendo azioni di anticipazione - per quanto possibile - di consulenza, di messa in rete e di formazione in tutta la Comunità, e che di conseguenza le attività finanziabili devono essere di tipo orizzontale ed estendersi al sistema economico nel suo insieme, senza un riferimento prioritario a industrie o settori specifici;

(11) considerando che è opportuno ridefinire le azioni finanziabili per rendere più efficace l'attuazione dei traguardi politici nel quadro di tutti gli obiettivi...

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