Council Regulation (EEC) No 4255/88 of 19 December 1988, laying down provisions for implementing Regulation (EEC) No 2052/88 as regards the European Social Fund

Published date31 December 1988
Subject MatterCoordination of structural instruments,economic, social and territorial cohesion,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 374, 31 December 1988
EUR-Lex - 31988R4255 - IT

Regolamento (CEE) n. 4255/88 del Consiglio del 19 dicembre 1988 recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo

Gazzetta ufficiale n. L 374 del 31/12/1988 pag. 0021 - 0024


REGOLAMENTO (CEE) N. 4255/88 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1988 recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 126 e 127,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

considerando che l'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturale, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti(4), prevede che il Consiglio adotti disposizioni specifiche in merito all'azione di ciascun Fondo a finalità strutturale ;

considerando che occorre definire i tipi di azione ai quali si applica l'intervento del Fondo sociale europeo (in appresso denominato « Fondo »), compresi quelli che rappresentano missioni nuove, nel quadro del suo contributo alla realizzazione dei cinque obiettivi previsti dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 ;

considerando che gli obiettivi nn. 3 e 4 sono applicabili all'insieme del territorio della Comunità ;

considerando che occorre definire le spese ammissibili all'intervento del Fondo ;

considerando che occorre evitare che le spese evolvano in modo divergente e che occorre determinare progressivamente importi medi indicativi delle spese di gestione della formazione assunte dal Fondo ;

considerando che in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, la Commissione fissa gli orientamenti per la realizzazione degli obiettivi nn. 3 e 4 definiti da detto regolamento ;

considerando che occorre precisare le modalità di presentazione dei piani stabiliti dagli Stati membri in applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 ;

considerando che occorre determinare le forme d'intervento del Fondo e precisare il contenuto delle richieste relative alle azioni da attuare nel contesto della politica del mercato del lavoro degli Stati membri ;

considerando che occorre stabilire le modalità di presentazione ed approvazione delle richieste di concorso del Fondo, nonché precisare i metodi di controllo ;

considerando che occorre specificare le disposizioni transitorie,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1 Azioni ammissibili 1. Alle condizioni stabilite dai regolamenti (CEE) n. 2052/88 e (CEE) n. 4253/88(5) nonché dal presente regolamento, il Fondo partecipa al finanziamento di azioni :

a)di formazione professionale, se necessario associate ad azioni di orientamento professionale ;

b)di incentivi alle assunzioni in posti di lavoro di natura stabile di nuova creazione ed all'avviamento di attività autonome.

2. In tale contesto, il Fondo partecipa anche, entro un limite del 5 % della sua dotazione annuale, al finanzia- mento di azioni :

a)di carattere innovativo, il cui scopo è confermare nuove ipotesi relative al contenuto, alla metodologia e all'organizzazione della formazione professionale, e più generalmente lo sviluppo dell'occupazione, al fine di costituire una base per un ulteriore intervento del Fondo in più Stati membri ;

b)di preparazione, di accompagnamento e di gestione necessarie all'attuazione del presente regolamento ; tali azioni riguardano in particolare studi, assistenza tecnica e scambio di esperienze che presentino un carattere moltiplicatore, nonché sviluppi e valutazione approfonditi degli interventi finanziati dal Fondo ;

c)azioni destinate, nel quadro del dialogo sociale, al personale delle imprese, in due o più Stati membri, relative...

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