2001/405/EC: Commission Decision of 4 May 2001 establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to tissue-paper products (notified under document number C(2001) 1175)

Coming into Force29 May 2001
End of Effective Date09 July 2009
Celex Number32001D0405
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2001/405/oj
Published date29 May 2001
Date04 May 2001
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 142, 29 May 2001
EUR-Lex - 32001D0405 - IT 32001D0405

2001/405/CE: Decisione della Commissione, del 4 maggio 2001, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica al tessuto-carta [notificata con il numero C(2001) 1175]

Gazzetta ufficiale n. L 142 del 29/05/2001 pag. 0010 - 0017


Decisione della Commissione

del 4 maggio 2001

che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica al tessuto-carta

[notificata con il numero C(2001) 1175]

(2001/405/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica(1), in particolare gli articoli 3, 4 e 6,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1980/2000 stabilisce che il marchio di qualità ecologica può essere assgnato a prodotti le cui caratteristiche consentono di contribuire in maniera significativa a miglioramenti dei principali aspetti ambientali.

(2) L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1980/2000 prevede che i criteri specifici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica sono stabiliti per gruppi di prodotti.

(3) L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1980/2000 stabilisce che il riesame dei criteri relativi al marchio di qualità ecologica e dei requisiti di valutazione e di verifica dei criteri è effettuato, a tempo debito, prima della fine del periodo di validità dei criteri specificati per ciascun gruppo di prodotti e comporta una proposta di proroga, revoca o revisione.

(4) Con la decisione 98/94/CE(2), la Commissione ha stabilito i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica al tessuto-carta e che tale decisione, ai sensi dell'articolo 3 della stessa, quale modificata dalla decisione 2000/413/CE(3), scade il 31 dicembre 2001.

(5) È opportuno rivedere la definizione del gruppo di prodotti e i criteri ecologici stabiliti dalla decisione 98/94/CE della Commissione per tenere conto degli sviluppi del mercato.

(6) È opportuno adottare una nuova decisione della Commissione che stabilisca i criteri ecologici specifici relativi a questo gruppo di prodotti che resteranno in vigore per cinque anni.

(7) È opportuno che per un limitato periodo di tempo, non superiore a dodici mesi, siano contestualmente validi sia i nuovi criteri stabiliti dalla presente decisione che i criteri precedentemente stabiliti dalla decisione 98/94/CE della Commissione, per consentire alle imprese che hanno ottenuto un marchio comunitario di qualità ecologica per i loro prodotti prima dell'adozione della presente decisione di adeguare i suddetti prodotti ai nuovi criteri.

(8) Le misure di cui alla presente decisione sono state definite ed adottate conformemente alle procedure per la definizione dei criteri relativi al marchio di qualità ecologica stabilite dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1980/2000.

(9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comtiato istituito dall'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il gruppo di prodotti "prodotti di tessuto-carta" (di seguito il "gruppo di prodotti") designa:

Fogli o rotoli di prodotti a base di tessuto-carta idonei all'uso per l'igiene personale, l'assorbimento di liquidi e/o la pulitura di superfici. I prodotti in tessuto-carta sono generalmente costituiti da carta increspata o goffrata in uno o più strati. Il tenore di fibre è di almeno il 90 %. I prodotti di tessuto laminato e i fazzolettini umidi non rientrano nel gruppo di prodotti.

Articolo 2

Le proprietà ecologiche del gruppo di prodotti definito all'articolo 1 sono valutate in rapporto ai criteri ecologici specifici riportati nell'allegato.

Articolo 3

La definizione del gruppo di prodotti e i criteri ed esso relativi sono validi per cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Il periodo di validità della definizione del gruppo di prodotti e i criteri stabiliti dalla decisione 98/94/CE della Commissione, quale modificata dalla decisione 2000/413/CE, sono estesi per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 4

Il numero di codice assegnato a questo gruppo di prodotti per scopi amministrativi è "004".

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2001.

Per la Commissione

Margot Wallström

Membro della Commissione

(1) GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.

(2) GU L 19 del 24.1.1998, pag. 77.

(3) GU L 155 del 28.6.2000, pag. 63.

ALLEGATO

CONTESTO

Per ottenere l'assegnazione del marchio di qualità ecologica, un...

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