Council Directive 95/59/EC of 27 November 1995 on taxes other than turnover taxes which affect the consumption of manufactured tobacco

Coming into Force26 December 1995
End of Effective Date31 December 2010
Celex Number31995L0059
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1995/59/oj
Published date06 December 1995
Date27 November 1995
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 291, 6 December 1995
EUR-Lex - 31995L0059 - IT 31995L0059

Direttiva 95/59/CE del Consiglio, del 27 novembre 1995, relativa alle imposte diverse dell'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati

Gazzetta ufficiale n. L 291 del 06/12/1995 pag. 0040 - 0045


DIRETTIVA 95/59/CE DEL CONSIGLIO del 27 novembre 1995 relativa alle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

(1) considerando che la direttiva 72/464/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1972, relativa alle imposte diverse dall'imposta sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati (3), e la seconda direttiva 79/32/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa alle imposte diverse dall'imposta sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati (4), sono state modificate ripetutamente e in modo sostanziale; che è pertanto opportuno, per motivi di razionalità e chiarezza, procedere alla codificazione di dette direttive riunendole in un unico testo;

(2) considerando che obiettivo del trattato è di instaurare una unione economica che implichi una sana concorrenza e presenti caratteristiche analoghe a quelle di un mercato interno; che la realizzazione di tale obiettivo nel settore dei tabacchi lavorati presuppone l'applicazione, negli Stati membri, di accise sui prodotti di tale settore che non falsino le condizioni di concorrenza e non ne ostacolino la libera circolazione nella Comunità;

(3) considerando che l'armonizzazione delle strutture per quanto riguarda le accise dei tabacchi deve, in particolare, far sì che la competitività delle varie categorie di tabacchi lavorati appartenenti ad uno stesso gruppo non sia falsata dagli effetti dell'imposizione e che, per tal via, sia realizzata l'apertura dei mercati nazionali degli Stati membri;

(4) considerando che la struttura dell'accisa sulle sigarette deve comprendere, oltre ad un elemento specifico determinato per unità di prodotto, un elemento proporzionale basato sul prezzo di vendita al minuto comprensivo di tutte le imposte; che, avendo l'imposta sul volume d'affari relativa alle sigarette lo stesso effetto di un'accisa proporzionale, è necessario tenerne conto nello stabilire il rapporto fra l'elemento specifico dell'accisa e l'onore fiscale totale;

(5) considerando che nel caso delle sigarette un sistema che assicuri una degressività dell'incidenza dell'imposta è il più adatto per realizzare l'obiettivo di cui sopra e che a tal fine è opportuno combinare, per l'imposizione di tali prodotti, un'accisa proporzionale con un'accisa specifica il cui importo è fissato da ciascuno degli Stati membri secondo criteri comunitari;

(6) considerando che è opportuno effettuare per tappe l'armonizzazione delle strutture delle accise sui tabacchi lavorati;

(7) considerando che le esigenze della concorrenza implicano un sistema di prezzi che si formino liberamente per tutti i gruppi di tabacchi lavorati;

(8) considerando che esistono più tipi di tabacchi lavorati che si differenziano tra loro per le rispettive caratteristiche e per gli usi cui sono destinati;

(9) considerando che occorre definire tali vari tipi di tabacchi lavorati;

(10) considerando che, per motivi economici, è opportuno prevedere deroghe transitorie per taluni Stati membri;

(11) considerando che occorre distinguere tra il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette e gli altri tabacchi da fumo;

(12) coniderando che è opportuno precisare la nozione di produttore quale persona fisica o giuridica che confeziona effettivamente i prodotti del tabacco e stabilisce il prezzo massimo di vendita al minuto per ciascuno Stato membro in cui detti prodotti sono destinati ad essere immessi in consumo;

(13) considerando che la maggioranza degli Stati membri pratica delle esenzioni o effetua rimborsi di accise per taluni tabacchi lavorati, in funzione dell'uso, che è opportuno stabilire nella presente direttiva le esenzioni o i rimborsi per impieghi particolari;

(14) considerando che è opportuno considerare quali sigarette anche i rotoli di tabacco che possono essere fumati tali e quali o previa una semplice manipolazione manuale, ai fini...

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