Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council of 28 January 2003 on insider dealing and market manipulation (market abuse)

Coming into Force12 April 2003
End of Effective Date02 July 2016
Celex Number32003L0006
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2003/6/oj
Published date12 April 2003
Date28 January 2003
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 96, 12 April 2003
EUR-Lex - 32003L0006 - IT

Direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato)

Gazzetta ufficiale n. L 096 del 12/04/2003 pag. 0016 - 0025


Direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 28 gennaio 2003

relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),

visto il parere della Banca centrale europea(3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(4),

considerando quanto segue:

(1) Un autentico mercato unico dei servizi finanziari è cruciale per la crescita economica e la creazione di posti di lavoro nella Comunità.

(2) Un mercato finanziario integrato ed efficiente non può esistere senza che se ne tuteli l'integrità. Il regolare funzionamento dei mercati mobiliari e la fiducia del pubblico nei mercati costituiscono fattori essenziali di crescita e di benessere economico. Gli abusi di mercato ledono l'integrità dei mercati finanziari e compromettono la fiducia del pubblico nei valori mobiliari e negli strumenti derivati.

(3) La comunicazione della Commissione dell'11 maggio 1999, intitolata "Messa in atto del quadro di azione per i servizi finanziari: piano d'azione", delinea una serie di interventi necessari per il completamento del mercato unico dei servizi finanziari. In occasione del Consiglio europeo di Lisbona dell'aprile 2000 i capi di Stato e di governo hanno espresso l'auspicio che il piano d'azione venga realizzato entro il 2005. Il piano d'azione evidenzia l'esigenza di elaborare una direttiva contro la manipolazione del mercato.

(4) Nella riunione del 17 luglio 2000 il Consiglio ha istituito il comitato dei saggi per la regolamentazione dei mercati europei dei valori mobiliari. Nella relazione finale il comitato dei saggi ha proposto l'introduzione di nuove tecniche legislative basate su un approccio articolato su quattro livelli, vale a dire principi quadro, misure di attuazione, cooperazione e vigilanza sul rispetto delle norme. Il livello 1, la direttiva, dovrebbe limitarsi a stabilire principi quadro di carattere generale. Il livello 2 dovrebbe comprendere misure tecniche di attuazione, che dovrebbero essere adottate dalla Commissione con l'assistenza di un comitato.

(5) La risoluzione adottata dal Consiglio europeo di Stoccolma del marzo 2001 ha approvato la relazione finale del comitato dei saggi e la proposta di un approccio articolato su quattro livelli per accrescere l'efficienza e la trasparenza del processo legislativo di adozione della normativa comunitaria in materia di valori mobiliari.

(6) Nella sua risoluzione sull'attuazione della legislazione nel quadro dei servizi finanziari, del 5 febbraio 2002, anche il Parlamento europeo ha approvato la relazione del comitato dei saggi, sulla base della dichiarazione solenne fatta dalla Commissione di fronte al Parlamento quello stesso giorno e della lettera, del 2 ottobre 2001, inviata dal Commissario responsabile del mercato interno al presidente della commissione parlamentare per i problemi economici e monetari concernente le garanzie previste per il ruolo del Parlamento europeo in tale processo.

(7) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(5).

(8) Il Consiglio europeo di Stoccolma ha affermato che le misure di attuazione del livello 2 dovrebbero essere utilizzate più frequentemente, per garantire che le disposizioni tecniche possano tenere il passo con l'evoluzione dei mercati e della vigilanza, e che occorre fissare un calendario per tutte le fasi dei lavori del livello 2.

(9) Il Parlamento europeo dovrebbe disporre di un periodo di tre mesi dalla prima trasmissione del progetto di misure d'attuazione per esaminarle e pronunciarsi in merito. Tuttavia, in casi urgenti e debitamente motivati, questo periodo può essere abbreviato. Qualora, entro tale periodo, il Parlamento europeo approvi una risoluzione, la Commissione dovrebbe riesaminare il progetto di misure.

(10) Nuovi sviluppi finanziari e tecnici accrescono gli incentivi, i mezzi e le opportunità per commettere abusi di mercato: attraverso nuovi prodotti, nuove tecnologie, l'incremento delle attività transfrontaliere e Internet.

(11) Il vigente quadro giuridico comunitario a tutela dell'integrità del mercato è incompleto. I requisiti giuridici variano da uno Stato membro all'altro, creando incertezza per gli operatori economici per quanto attiene ai concetti, alle definizioni e all'applicazione. In alcuni Stati membri non esiste alcuna normativa in materia di manipolazione dei prezzi e diffusione di informazioni ingannevoli.

(12) Gli abusi di mercato comprendono l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato. La normativa contro l'abuso di informazioni privilegiate persegue lo stesso obiettivo della normativa contro la manipolazione del mercato: assicurare l'integrità dei mercati finanziari comunitari e accrescere la fiducia degli investitori nei mercati stessi. È pertanto opportuno adottare norme combinate per combattere sia l'abuso di informazioni privilegiate che la manipolazione del mercato. Una direttiva unica garantisce in tutta la Comunità uno stesso quadro in materia di ripartizione delle competenze, di applicazione e di cooperazione.

(13) Dati i cambiamenti intervenuti sui mercati finanziari e nella normativa comunitaria successivamente all'adozione della direttiva 89/592/CEE del Consiglio, del 13 novembre 1989, sul coordinamento delle normative concernenti le operazioni effettuate da persone in possesso di informazioni privilegiate (insider trading)(6), è necessario procedere ora ad una sostituzione della predetta direttiva, al fine di assicurare la coerenza con la legislazione contro la manipolazione del mercato. Una nuova direttiva si rende altresì necessaria per evitare le lacune della normativa comunitaria che potrebbero essere utilizzate a scopi illeciti e comprometterebbero la fiducia del pubblico, pregiudicando quindi il regolare funzionamento dei mercati.

(14) La presente direttiva dà riscontro alle preoccupazioni espresse dagli Stati membri in seguito agli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 per quanto riguarda la lotta al finanziamento delle attività terroristiche.

(15) L'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato sono di ostacolo alla reale e piena trasparenza del mercato, che è requisito fondamentale perché tutti gli operatori economici siano in grado di operare su mercati finanziari integrati.

(16) Informazione privilegiata è qualsiasi informazione che ha un carattere preciso, che non è stata resa pubblica e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari. Un'informazione che potrebbe influire in modo sensibile sull'evoluzione e la formazione dei prezzi di un mercato regolamentato in quanto tale potrebbe essere considerata un'informazione che concerne indirettamente uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari derivati connessi.

(17) Per quanto riguarda l'abuso di informazioni privilegiate, si dovrebbe tener conto dei casi in cui la fonte di tali informazioni non è legata a una professione o a una funzione ma allo svolgimento di attività criminali, la cui preparazione o esecuzione potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di uno o più strumenti finanziari o sulla formazione dei prezzi del mercato regolamentato in quanto tale.

(18) L'uso di informazioni privilegiate può consistere nell'acquisire o cedere strumenti finanziari sapendo o dovendo ragionevolmente sapere che le informazioni detenute sono informazioni privilegiate. Al riguardo le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione quello che una persona normale e ragionevole potrebbe o avrebbe dovuto sapere in tali circostanze. Inoltre il solo fatto che i market makers, gli enti autorizzati ad agire come controparti o le persone autorizzate a eseguire ordine per conto terzi in possesso di informazioni privilegiate si limitino, nei primi due casi, a svolgere la loro legittima attività di compravendita di strumenti finanziari o, nell'ultimo caso, a eseguire debitamente un ordine, non dovrebbe essere considerato di per sé uso di informazioni privilegiate.

(19) Gli Stati membri dovrebbero porre rimedio alla prassi cosiddetta di "front running", compreso il "front running" riguardante gli strumenti derivati su merci, allorché ciò costituisce un abuso di mercato conformemente alle definizioni contenute nella presente direttiva.

(20) Chiunque compia operazioni o conferisca ordini di compravendita che si configurino come una manipolazione del mercato potrebbe stabilire che le sue motivazioni per compiere tali operazioni o conferire tali ordini erano legittime, e che dette operazioni ed ordini sono conformi alle prassi ammesse sul mercato regolamentato in questione. Potrebbe tuttavia essere comminata una sanzione qualora l'autorità competente stabilisca l'esistenza di un'altra motivazione, illegittima, alla base delle operazioni o degli ordini di compravendita.

(21) L'autorità competente può fornire orientamenti su questioni che formano oggetto della presente direttiva, quali ad esempio la definizione di informazione privilegiata in relazione agli strumenti derivati su merci, o l'applicazione della definizione di prassi di mercato ammesse in relazione alla definizione di manipolazione del mercato. Tali orientamenti...

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