Council Directive 84/529/EEC of 17 September 1984 on the approximation of the laws of the Member States relating to electrically operated lifts

Coming into Force26 September 1984
End of Effective Date01 July 1999
Celex Number31984L0529
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1984/529/oj
Published date19 November 1984
Date17 September 1984
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 300, 19 November 1984
EUR-Lex - 31984L0529 - IT

Direttiva 84/529/CEE del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori elettrici

Gazzetta ufficiale n. L 300 del 19/11/1984 pag. 0086 - 0094
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 14 pag. 0088
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 18 pag. 0096
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 14 pag. 0088
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 18 pag. 0096


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 17 settembre 1984

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori elettrici

( 84/529/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,

vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

considerando che negli Stati membri la costruzione e i controlli degli ascensori elettrici formano oggetto di disposizioni tassative che differiscono da uno Stato membro all ' altro , ostacolando così gli scambi di detti ascensori ; che occorre pertanto procedere al ravvicinamento di queste disposizioni ;

considerando che le norme relative all ' installazione ed alle prove effettuate al momento del controllo precedente la messa in servizio e i controlli di funzionamento di questi apparecchi influiscono sulla fabbricazione , che esse differiscono da uno Stato membro all ' altro e che , di conseguenza , devono parimenti essere armonizzate ;

considerando che la direttiva 84/528/CEE del Consiglio , del 17 settembre 1984 , concernente il ravvicinamento della legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi di sollevamento o di movimentazione ( 4 ) , ha definito in particolare le procedure di certificazione CEE nonchù di controllo CEE di questi apparecchi ; che , conformemente alla stessa direttiva , occorre fissare le prescrizioni tecniche alle quali debbono soddisfare gli ascensori elettrici e i loro elementi costitutivi di costruzione ( dispositivi di bloccaggio , porte dei piani , limitatori di velocità , paracadute , ammortizzatori idraulici ) per poter essere importati , commercializzati e utilizzati liberamente dopo aver subito i controlli ed essendo muniti dei marchi e contrassegni previsti ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1 . La presente direttiva si applica agli apparecchi elevatori elettrici , installati stabilmente , che servono piani definiti , aventi una cabina attrezzata per il trasporto di persone , o di persone e cose , sospesa mediante cavi o catene e che si sposta , almeno parzialmente , lungo guide verticali o la cui inclinazione sulla verticale è inferiore a 15° , denominati qui di seguito ascensori .

2 . Sono esclusi dal campo d ' applicazione della presente direttiva :

- gli ascensori specialmente progettati per scopi militari o sperimentali , nonchù quelli utilizzati come attrezzature sulle navi , negli impianti destinati alla prospezione e allo sfruttamento in mare , nelle miniere o per la manipolazione di sostanze radioattive ;

- gli ascensori destinati esclusivamente al trasporto di cose ;

- gli ascensori e i montacarichi non azionati da motore elettrico , gli impianti azionati da un fluido ( in particolare gli ascensori e i montacarichi idraulici ed oleoelettrici ) , gli impianti elevatori conosciuti sotto le seguenti denominazioni : paternoster , elevatori a cremagliera , elevatori a coclea , elevatori di scenotecnica , impianti a ingabbiamento , skips , ascensori e montacarichi di cantiere edile e di lavori pubblici , gli impianti per la costruzione e la manutenzione e gli ascensori di fabbricazione speciale per il trasporto di minorati fisici .

Articolo 2

1 . Fatte salve le disposizioni dell ' articolo 3 gli Stati membri non possono , a motivo delle prescrizioni di cui alla presente direttiva , rifiutare , vietare o limitare l ' installazione e la messa in servizio degli ascensori che rispondono alle disposizioni della presente direttiva e della direttiva 85/528/CEE . Negli Stati membri in cui si richieda il controllo d ' accettazione prima della messa in servizio dell ' ascensore , la conformità con le disposizioni comunitarie è constatata mediante verifiche e prove effettuate secondo le disposizioni della presente direttiva e della direttiva 84/528/CEE .

Detti Stati membri designano , secondo le rispettive disposizioni nazionali , gli organismi competenti per procedure a tali prove e verifiche .

2 . Restano impregiudicate le misure comunitarie o nazionali inerenti alla costruzione degli edifici e soprattutto alla protezione antincendio , semprechù non rientrino nel campo di applicazione delle disposizioni previste in merito nella presente direttiva .

3 . Qualora uno Stato membro esiga un ' autorizzazione preventiva all ' installazione , la domanda di autorizzazione deve essere esaminata secondo le disposizioni della presente direttiva .

4 . Gli esami e le...

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