Council Directive 84/528/EEC of 17 September 1984 on the approximation of the laws of the Member States relating to common provisions for lifting and mechanical handling appliances

Published date19 November 1984
Subject MatterTechnical barriers,Approximation of laws,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 300, 19 November 1984
EUR-Lex - 31984L0528 - IT

Direttiva 84/528/CEE del Consiglio del 17 settembre 1984 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi di sollevamento e di movimentazione

Gazzetta ufficiale n. L 300 del 19/11/1984 pag. 0072 - 0085
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 14 pag. 0074
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 18 pag. 0082
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 14 pag. 0074
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 18 pag. 0082


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 17 settembre 1984

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi di sollevamento e di movimentazione

( 84/528/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,

vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

considerando che negli Stati membri le caratteristiche tecniche di costruzione , di verifica e/o di funzionamento degli apparecchi di sollevamento o di movimentazione formano oggetto di disposizioni tassative che differiscono da uno Stato membro all ' altro ; che , a causa della loro disparità , esse ostacolano gli scambi e possono far nascere condizioni di concorrenza ineguali all ' interno della Comunità ;

considerando che tali ostacoli all ' istituzione ed al funzionamento del mercato comune possono essere ridotti ed eliminati se le stesse prescrizioni sono applicabili in ciascuno Stato membro a complemento o in sostituzione delle disposizioni attuali ;

considerando che per proteggere efficacemente gli utenti ed i terzi è necessario un controllo dell ' osservanza di dette disposizioni tecniche ; che le procedure di controllo esistenti differiscono da uno Stato membro all ' altro ; che , per realizzare la libera circolazione degli apparecchi di sollevamento e di movimentazione all ' interno del mercato comune e per evitare molteplici controlli che costituiscono altrettanti ostacoli alla libera circolazione degli apparecchi , è opportuno prevedere un reciproco riconoscimento delle operazioni di controllo fra gli Stati membri ;

considerando che , per facilitare questo reciproco riconoscimento dei controlli , è in particolare opportuno istituire idonee procedure amministrative che precedano l ' immissione in commercio degli apparecchi e precisamente , l ' omologazione CEE , la certificazione CEE , la verifica CEE , il controllo CEE e l ' autocertificazione CEE ; che è opportuno armonizzare i criteri da prendere in considerazione per la designazione degli organismi autorizzati incaricati di effettuare la certificazione CEE ;

considerando che in ogni Stato membro la responsabilità degli organismi che procedono al controllo è delimitata in modo differente , il che rende necessario un ' armonizzazione in materia ;

considerando che la presenza su un apparecchio di sollevamento e di movimentazione ovvero su un elemento costruttivo dei marchi CEE corrispondenti ai controlli ai quali è stato sottoposto ne fa presumere la conformità alle norme tecniche che lo riguardano e rende quindi inutile ripetere all ' atto dell ' importazione i controlli già effettuati ;

considerando che le normative nazionali nel settore degli apparecchi di sollevamento e di movimentazione hanno come oggetto numerose categorie di questi apparecchi , che sono molto diversi quanto a utilizzazione , capacità e carico ; che con la presente direttiva è opportuno fissare le disposizioni generali che riguardano soprattuto le procedure di omologazione CEE , di certificazione CEE , di verifica CEE , di controllo CEE e di autocertificazione CEE ; che direttive particolari per categoria di apparecchi di sollevamento e di movimentazione fissano le disposizioni relative alla realizzazione tecnica e alle modalità di controllo di tali apparecchi e degli elementi costruttivi , nonchù , se del caso , le condizioni alle quali le disposizioni nazionali preesistenti vengono sostituite dalle prescrizioni tecniche comunitarie ;

considerando che la presente direttiva lascia impregiudicat le disposizioni della direttiva 70/156/CEE ( 4 ) ;

considerando che il progresso tecnico richiede un rapido adattamento delle prescrizioni tecniche definite nelle direttive relative agli apparecchi di sollevamento e di movimentazione ; che , per facilitare l ' applicazione delle misure all 'uopo necessarie , è opportuno stabilire una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la commissione nell ' ambito di un comitato per l ' adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi nel settore degli apparecchi e dei mezzi di sollevamento , istituito con la direttiva 73/361/CEE del Consiglio , del 19 novembre 1973 , concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all ' attestazione e al contrassegno di funi metalliche , catene e ganci ( 5 ) , modificata con l' atto di adesione del 1979 ;

considerando che alcuni apparecchi di sollevamento e di movimentazione immessi in commercio , pur essendo conformi alle disposizioni della direttiva particolare che li riguarda , potrebbero compromettere la sicurezza ; che è pertanto opportuno prevedere una procedura destinata ad ovviare a questo pericolo ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

CAPITOLO I

Definizioni e campo d ' applicazione

Articolo 1

1 . Ai sensi della presente direttiva per apparecchi di sollevamento o di movimentazione si intendono tutti gli apparecchi di sollevamento o di movimentazione , siano essi elettrici , idraulici o azionati da qualsiasi altri mezzo meccanico , quali ascensori , ascensori e montacarichi di cantiere , montacarichi , gru nastri trasportatori , carrelli automotori .

2 . Ai sensi della presente direttiva per elemento costruttivo si intende qualsiasi parte di uno di questi apparecchi di sollevamento o di movimentazione definito nelle direttive particolari .

3 . Sono esclusi dal campo d ' applicazione della presente direttiva gli apparecchi di sollevamento e di movimentazione specialmente progettati per scopi militari o sperimentali , nonchù quelli utilizzati come attrezzature sulle navi , negli impianti destinati alla prospezione e allo sfruttamento in mare , nelle miniere o per la manipolazione di sostanze radioattive .

Articolo 2

1 . A norma della presente direttiva , s ' intende per :

« Omologazione CEE » , la procedura mediante la quale uno Stato membro constata , previa prova , e attesta che un tipo di apparecchio di sollevamento o di movimentazione e/o di elemento costruttivo è conforme alle prescrizione armonizzate , indicate nella presente direttiva e nelle direttive particolari che lo riguardano .

« Verifica CEE » , la procedura che consente allo Stato membro di attestare , previa prova , che ciascun apparecchio e/o elemento costruttivo è conforme alle prescrizioni armonizzate , indicate nella presente direttiva e nelle direttive particolari che lo riguardano .

« Certificazione CEE » , la procedura mediante la quale l ' organismo a tal fine autorizzato da uno Stato membro constata , previa prova , e attesta che un tipo di apparecchio e/o di elemento costruttivo è conforme alle prescrizioni armonizzate , indicate nella presente direttiva e nelle direttive particolari che lo riguardano .

« Controllo CEE » , la procedura mediante la quale l ' organismo a tal fine autorizzato da uno Stato membro accerta , dopo il rilascio di un attestato di certificazione CEE in conformità della presente direttiva e delle direttive particolari che lo riguardano , che gli apparecchi e/o gli elementi construttivi sono stati fabbricati conformente ai tipi approvati .

« Autocertificazione CEE » , la procedura mediante la quale il costruttore , o il suo mandatario stabilito nella Comunità , verifica sotto la propria responsabilità che un apparecchio e/o un elemento costruttivo è conforme alle prescrizioni armonizzate , indicate nella presente direttiva e nelle direttive particolari che lo riguardano .

2 . Le direttive particolari precisano , per le categorie di apparecchi di sollevamento o di movimentazione e/o di elementi costruttivi di cui all 'articolo 1 che ne formano oggetto , le prescrizioni tecniche , le modalità di controllo , di prova e , se del caso , di funzionamento , tenendo conto , ove occorra , del modo di utilizzazione .

Esse precisano quale ( quali ) delle procedure di cui al paragrafo 1 è ( sono ) applicabile ( applicabili ) a una categoria di apparecchi e/o di elementi costruttivi .

Esse possono inoltre prevedere che gli Stati membri adottino , all ' atto della loro entrata in vigore o ad una precisa data posteriore , tutte le misure necessarie affinchù gli apparecchi di sollevamento o di movimentazione e/o gli elementi costruttivi possano essere immessi in commercio o messi in servizio per un uso conforme alla loro destinazione soltanto se soddisfano le prescrizioni della direttiva particolare che li riguarda .

Articolo 3

1 . Ai sensi della presente direttiva per apparecchio di sollevamento o di movimentazione e/o elemento costruttivo di tipo CEE si intende ogni apparecchio e/o elemento costruttivo che soddisfi alle prescrizioni della presente direttiva e della direttiva particolare che lo riguarda e su cui è apposto pertanto il marchio CEE di conformità di cui all ' articolo 20 .

2 . Gli Stati membri non possono rifiutare , vietare o limitare l ' immissione in commercio o la messa in servizio per un uso conforme alla loro destinazione , di un apparecchio e/o di un elemento costruttivo di tipo CEE , per ragioni attinenti alla loro fabbricazione e al controllo della medesime ai sensi della presente direttiva e della direttiva particolare .

3 . Le...

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