Council Directive 84/528/EEC of 17 September 1984 on the approximation of the laws of the Member States relating to common provisions for lifting and mechanical handling appliances
Published date | 19 November 1984 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 300, 19 November 1984 |
Direttiva 84/528/CEE del Consiglio del 17 settembre 1984 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi di sollevamento e di movimentazione
Gazzetta ufficiale n. L 300 del 19/11/1984 pag. 0072 - 0085
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 14 pag. 0074
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 18 pag. 0082
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 14 pag. 0074
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 18 pag. 0082
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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 17 settembre 1984
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi di sollevamento e di movimentazione
( 84/528/CEE )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,
vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,
visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,
visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,
considerando che negli Stati membri le caratteristiche tecniche di costruzione , di verifica e/o di funzionamento degli apparecchi di sollevamento o di movimentazione formano oggetto di disposizioni tassative che differiscono da uno Stato membro all ' altro ; che , a causa della loro disparità , esse ostacolano gli scambi e possono far nascere condizioni di concorrenza ineguali all ' interno della Comunità ;
considerando che tali ostacoli all ' istituzione ed al funzionamento del mercato comune possono essere ridotti ed eliminati se le stesse prescrizioni sono applicabili in ciascuno Stato membro a complemento o in sostituzione delle disposizioni attuali ;
considerando che per proteggere efficacemente gli utenti ed i terzi è necessario un controllo dell ' osservanza di dette disposizioni tecniche ; che le procedure di controllo esistenti differiscono da uno Stato membro all ' altro ; che , per realizzare la libera circolazione degli apparecchi di sollevamento e di movimentazione all ' interno del mercato comune e per evitare molteplici controlli che costituiscono altrettanti ostacoli alla libera circolazione degli apparecchi , è opportuno prevedere un reciproco riconoscimento delle operazioni di controllo fra gli Stati membri ;
considerando che , per facilitare questo reciproco riconoscimento dei controlli , è in particolare opportuno istituire idonee procedure amministrative che precedano l ' immissione in commercio degli apparecchi e precisamente , l ' omologazione CEE , la certificazione CEE , la verifica CEE , il controllo CEE e l ' autocertificazione CEE ; che è opportuno armonizzare i criteri da prendere in considerazione per la designazione degli organismi autorizzati incaricati di effettuare la certificazione CEE ;
considerando che in ogni Stato membro la responsabilità degli organismi che procedono al controllo è delimitata in modo differente , il che rende necessario un ' armonizzazione in materia ;
considerando che la presenza su un apparecchio di sollevamento e di movimentazione ovvero su un elemento costruttivo dei marchi CEE corrispondenti ai controlli ai quali è stato sottoposto ne fa presumere la conformità alle norme tecniche che lo riguardano e rende quindi inutile ripetere all ' atto dell ' importazione i controlli già effettuati ;
considerando che le normative nazionali nel settore degli apparecchi di sollevamento e di movimentazione hanno come oggetto numerose categorie di questi apparecchi , che sono molto diversi quanto a utilizzazione , capacità e carico ; che con la presente direttiva è opportuno fissare le disposizioni generali che riguardano soprattuto le procedure di omologazione CEE , di certificazione CEE , di verifica CEE , di controllo CEE e di autocertificazione CEE ; che direttive particolari per categoria di apparecchi di sollevamento e di movimentazione fissano le disposizioni relative alla realizzazione tecnica e alle modalità di controllo di tali apparecchi e degli elementi costruttivi , nonchù , se del caso , le condizioni alle quali le disposizioni nazionali preesistenti vengono sostituite dalle prescrizioni tecniche comunitarie ;
considerando che la presente direttiva lascia impregiudicat le disposizioni della direttiva 70/156/CEE ( 4 ) ;
considerando che il progresso tecnico richiede un rapido adattamento delle prescrizioni tecniche definite nelle direttive relative agli apparecchi di sollevamento e di movimentazione ; che , per facilitare l ' applicazione delle misure all 'uopo necessarie , è opportuno stabilire una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la commissione nell ' ambito di un comitato per l ' adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi nel settore degli apparecchi e dei mezzi di sollevamento , istituito con la direttiva 73/361/CEE del Consiglio , del 19 novembre 1973 , concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all ' attestazione e al contrassegno di funi metalliche , catene e ganci ( 5 ) , modificata con l' atto di adesione del 1979 ;
considerando che alcuni apparecchi di sollevamento e di movimentazione immessi in commercio , pur essendo conformi alle disposizioni della direttiva particolare che li riguarda , potrebbero compromettere la sicurezza ; che è pertanto opportuno prevedere una procedura destinata ad ovviare a questo pericolo ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
CAPITOLO I
Definizioni e campo d ' applicazione
Articolo 1
1 . Ai sensi della presente direttiva per apparecchi di sollevamento o di movimentazione si intendono tutti gli apparecchi di sollevamento o di movimentazione , siano essi elettrici , idraulici o azionati da qualsiasi altri mezzo meccanico , quali ascensori , ascensori e montacarichi di cantiere , montacarichi , gru nastri trasportatori , carrelli automotori .
2 . Ai sensi della presente direttiva per elemento costruttivo si intende qualsiasi parte di uno di questi apparecchi di sollevamento o di movimentazione definito nelle direttive particolari .
3 . Sono esclusi dal campo d ' applicazione della presente direttiva gli apparecchi di sollevamento e di movimentazione specialmente progettati per scopi militari o sperimentali , nonchù quelli utilizzati come attrezzature sulle navi , negli impianti destinati alla prospezione e allo sfruttamento in mare , nelle miniere o per la manipolazione di sostanze radioattive .
Articolo 2
1 . A norma della presente direttiva , s ' intende per :
« Omologazione CEE » , la procedura mediante la quale uno Stato membro constata , previa prova , e attesta che un tipo di apparecchio di sollevamento o di movimentazione e/o di elemento costruttivo è conforme alle prescrizione armonizzate , indicate nella presente direttiva e nelle direttive particolari che lo riguardano .
« Verifica CEE » , la procedura che consente allo Stato membro di attestare , previa prova , che ciascun apparecchio e/o elemento costruttivo è conforme alle prescrizioni armonizzate , indicate nella presente direttiva e nelle direttive particolari che lo riguardano .
« Certificazione CEE » , la procedura mediante la quale l ' organismo a tal fine autorizzato da uno Stato membro constata , previa prova , e attesta che un tipo di apparecchio e/o di elemento costruttivo è conforme alle prescrizioni armonizzate , indicate nella presente direttiva e nelle direttive particolari che lo riguardano .
« Controllo CEE » , la procedura mediante la quale l ' organismo a tal fine autorizzato da uno Stato membro accerta , dopo il rilascio di un attestato di certificazione CEE in conformità della presente direttiva e delle direttive particolari che lo riguardano , che gli apparecchi e/o gli elementi construttivi sono stati fabbricati conformente ai tipi approvati .
« Autocertificazione CEE » , la procedura mediante la quale il costruttore , o il suo mandatario stabilito nella Comunità , verifica sotto la propria responsabilità che un apparecchio e/o un elemento costruttivo è conforme alle prescrizioni armonizzate , indicate nella presente direttiva e nelle direttive particolari che lo riguardano .
2 . Le direttive particolari precisano , per le categorie di apparecchi di sollevamento o di movimentazione e/o di elementi costruttivi di cui all 'articolo 1 che ne formano oggetto , le prescrizioni tecniche , le modalità di controllo , di prova e , se del caso , di funzionamento , tenendo conto , ove occorra , del modo di utilizzazione .
Esse precisano quale ( quali ) delle procedure di cui al paragrafo 1 è ( sono ) applicabile ( applicabili ) a una categoria di apparecchi e/o di elementi costruttivi .
Esse possono inoltre prevedere che gli Stati membri adottino , all ' atto della loro entrata in vigore o ad una precisa data posteriore , tutte le misure necessarie affinchù gli apparecchi di sollevamento o di movimentazione e/o gli elementi costruttivi possano essere immessi in commercio o messi in servizio per un uso conforme alla loro destinazione soltanto se soddisfano le prescrizioni della direttiva particolare che li riguarda .
Articolo 3
1 . Ai sensi della presente direttiva per apparecchio di sollevamento o di movimentazione e/o elemento costruttivo di tipo CEE si intende ogni apparecchio e/o elemento costruttivo che soddisfi alle prescrizioni della presente direttiva e della direttiva particolare che lo riguarda e su cui è apposto pertanto il marchio CEE di conformità di cui all ' articolo 20 .
2 . Gli Stati membri non possono rifiutare , vietare o limitare l ' immissione in commercio o la messa in servizio per un uso conforme alla loro destinazione , di un apparecchio e/o di un elemento costruttivo di tipo CEE , per ragioni attinenti alla loro fabbricazione e al controllo della medesime ai sensi della presente direttiva e della direttiva particolare .
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