Commission Regulation (EEC) No 207/93 of 29 January 1993 defining the content of Annex VI to Regulation (EEC) No 2092/91 on organic production of agricultural products and indications referring thereto on agricultural products and foodstuffs and laying down detailed rules for implementing the provisions of Article 5 (4) thereto

Coming into Force17 February 1993
End of Effective Date31 December 2008
Celex Number31993R0207
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1993/207/oj
Published date02 February 1993
Date29 January 1993
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 25, 2 February 1993
EUR-Lex - 31993R0207 - IT 31993R0207

Regolamento (CEE) n. 207/93 della Commissione, del 29 gennaio 1993, che definisce il contenuto dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari e recante le norme di attuazione delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 4

Gazzetta ufficiale n. L 025 del 02/02/1993 pag. 0005 - 0010
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 12 pag. 0037
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 12 pag. 0037


REGOLAMENTO (CEE) N. 207/93 DELLA COMMISSIONE del 29 gennaio 1993 che definisce il contenuto dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari e recante le norme di attuazione delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 4

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (1), in particolare l'articolo 5, paragrafi 7 e 8,

considerando che, conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, lettere b) e c) e paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2092/91 nelle parti A, B e C dell'allegato VI devono essere definiti elenchi tassativi;

considerando che, per le tre parti di detto allegato VI, devono essere date talune definizioni per motivi di coerenza con le altre norme comunitarie connesse;

considerando che qualsiasi ingrediente o ausiliario di fabbricazione citato all'allegato VI di detto regolamento dev'essere usato unicamente in conformità con i requisiti legislativi riguardanti la preparazione delle derrate alimentari e con le norme di buona fabbricazione delle stesse;

considerando che nella stesura dell'allegato VI è necessario considerare che il consumatore si aspetta che i prodotti biologici siano essenzialmente costituiti da ingredienti naturali;

considerando che nell'allegato VI possono essere tuttavia inseriti altri ingredienti o ausiliari di fabbricazione autorizzati nelle derrate alimentari prodotte con metodi convenzionali e di preferenza esistenti in natura, unicamente però quando sia stata dimostrata l'impossibilità di produrre o conservare derrate alimentari biologiche senza ricorrere a dette sostanze;

considerando che, per quanto riguarda gli enzimi derivati da microorganismi, occorrerà esaminare successivamente se tali prodotti ottenuti da microorganismi geneticamente modificati, ai sensi della direttiva 90/220/CEE del Consiglio (2), possono essere utilizzati in derrate alimentari sulla cui etichetta è fatto riferimento a metodi di produzione biologici; che tale problema sarà esaminato in dettaglio allorché l'utilizzazione di detti enzimi nelle derrate alimentari sarà autorizzata, secondo la pertinente normativa comunitaria;

considerando che l'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/92 dovrà essere riveduto regolarmente per tener conto dell'esperienza acquisita e dell'evoluzione circa la disponibilità sul mercato comunitario di taluni ingredienti biologici di origine agricola;

considerando che occorre definire norme di esecuzione relative alla deroga di cui all'articolo 5, paragrafo 4, per garantirne l'applicazione uniforme negli Stati membri finché gli ingredienti contemplati dalla suddetta deroga non siano stati inclusi nella parte C dell'allegato VI;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 104 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il contenuto dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 è definito nell'allegato del presente regolamento.

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