Directive 98/31/EC of the European Parliament and of the Council of 22 June 1998 amending Council Directive 93/6/EEC on the capital adequacy of investment firms and credit institutions

Coming into Force21 July 1998
End of Effective Date19 July 2006
Celex Number31998L0031
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1998/31/oj
Published date21 July 1998
Date22 June 1998
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 204, 21 July 1998
EUR-Lex - 31998L0031 - IT

Direttiva 98/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che modifica la direttiva 93/6/CEE del Consiglio relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi

Gazzetta ufficiale n. L 204 del 21/07/1998 pag. 0013 - 0025


DIRETTIVA 98/31/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 giugno 1998 che modifica la direttiva 93/6/CEE del Consiglio relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, prima e terza frase,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

visto il parere dell'Istituto monetario europeo (3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (4),

(1) considerando che i rischi connessi alle transazioni in merci e ai relativi strumenti derivati sono attualmente disciplinati dalla direttiva 89/647/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativa ai coefficienti di solvibilità degli enti creditizi (5); che, tuttavia, i rischi di mercato insiti nelle posizioni in merci e strumenti derivati su merci non sono colti con sufficiente accuratezza dalla direttiva 89/647/CEE; che è necessario estendere la definizione di «portafoglio di negoziazione» perché comprenda le posizioni in merci e strumenti derivati su merci che sono detenute a fini di negoziazione e sono soggette principalmente ai rischi di mercato; che gli enti sono tenuti a conformarsi alla presente direttiva per quanto riguarda la copertura dei rischi relativi alle merci sull'insieme delle loro attività; che il verificarsi di gravi frodi ad opera di taluni operatori in future su merci è fonte di crescente preoccupazione per la Comunità europea e costituisce una minaccia all'immagine e all'integrità delle transazioni in future; che è auspicabile che la Commissione valuti la possibilità di definire un quadro prudenziale per impedire il verificarsi di tali pratiche fraudolente in avvenire;

(2) considerando che la direttiva 93/6/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (6), stabilisce un metodo uniforme per il calcolo dei requisiti patrimoniali a copertura dei rischi di mercato cui sono esposte le imprese di investimento e gli enti creditizi; che gli enti hanno elaborato propri sistemi di gestione del rischio (modelli interni), atti a misurare più accuratamente rispetto al metodo uniforme detti rischi di mercato; che dovrebbe essere incoraggiato l'impiego di metodi più accurati di misurazione dei rischi;

(3) considerando che l'impiego di modelli interni al fine di calcolare i requisiti patrimoniali presuppone rigorosi meccanismi di controllo interno e dovrebbe essere assoggettato al riconoscimento e alla vigilanza delle autorità competenti; che la costante affidabilità dei risultati dei calcoli secondo i modelli interni dovrebbe essere verificata mediante una procedura di test retrospettivi;

(4) considerando che è opportuno che le autorità competenti permettano di considerare i margini di garanzia da applicare ai future e ai contratti a premio negoziati in borsa nonché, in via transitoria, agli strumenti derivati negoziati fuori borsa della stessa natura, regolati presso sistemi di compensazione, come sostituti dei requisiti patrimoniali calcolati per tali strumenti a norma della presente direttiva, purché ciò non conduca a requisiti patrimoniali inferiori a quelli calcolati secondo gli altri metodi previsti dalla presente direttiva; che l'applicazione di tale principio non richiede una continua verifica, da parte degli enti che lo adottano, dell'equivalenza tra tali margini di garanzia e i requisiti patrimoniali calcolati secondo gli altri metodi previsti dalla presente direttiva;

(5) considerando che le regole adottate in un contesto internazionale più ampio per favorire l'impiego di metodi più sofisticati di gestione del rischio fondati su modelli interni possono diminuire l'entità dei requisiti patrimoniali imposti agli enti creditizi dei paesi terzi; che detti enti creditizi sono in concorrenza con le imprese di investimento e gli enti creditizi aventi sede negli Stati membri; che la direttiva 93/6/CEE deve essere modificata allo scopo di istituire per le imprese di investimento e gli enti creditizi aventi sede negli Stati membri analoghi incentivi ad elaborare ed impiegare modelli interni;

(6) considerando che, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali per i rischi di mercato, le posizioni in oro e in strumenti derivati sull'oro devono essere trattate analogamente alle posizioni in cambi;

(7) considerando che l'emissione di titoli di debito subordinati non dovrebbe automaticamente impedire che i titoli di capitale di un emittente siano inclusi in un portafoglio ammesso a beneficiare della ponderazione del 2 % per il rischio specifico a norma del punto 33 dell'allegato I della direttiva 93/6/CEE;

(8) considerando che la presente direttiva è conforme ai risultati dei lavori di un foro internazionale delle autorità di vigilanza in materia di trattamento prudenziale dei rischi di mercato e delle posizioni in merci e in strumenti derivati su merci;

(9) considerando che un'applicazione omogenea della presente direttiva richiede che le imprese di investimento e gli enti creditizi che effettuano transazioni su merci di notevole entità, hanno un portafoglio merci diversificato e non sono ancora in grado di usare modelli per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di posizione in merci siano soggetti a un regime transitorio di regolamentazione dell'adeguatezza patrimoniale a carattere facoltativo;

(10) considerando che la presente direttiva costituisce il mezzo più appropriato per conseguire gli obiettivi auspicati e che non va oltre quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 93/6/CEE è modificata come segue:

1) L'articolo 2 è modificato come segue:

a) al punto 6, la lettera a), nonché la frase introduttiva ed i punti i) ed ii) della lettera b) sono sostituiti dal testo seguente:

«a) le posizioni detenute in proprietà da tale ente in strumenti finanziari, merci e strumenti derivati su merci destinati a successiva vendita e/o acquisiti dall'ente al fine di beneficiare a breve termine di differenze effettive e/o previste tra i prezzi di acquisto e di vendita o di altre variazioni di prezzo o di interesse, nonché posizioni in strumenti finanziari, merci e strumenti derivati su merci derivanti da operazioni di "matched principal broking", oppure posizioni destinate a coprire il rischio inerente ad altri elementi del portafoglio;

b) le esposizioni dovute a transazioni non liquidate, consegne differite e titoli derivati negoziati fuori borsa, di cui ai punti 1, 2, 3 e 5 dell'allegato II, le esposizioni dovute a operazioni di vendita con patto di riacquisto e concessione di titoli e di merci in prestito, basati su titoli o su merci compresi nel portafoglio di negoziazione di cui alla lettera a) contemplati nel punto 4 dell'allegato II e, previa approvazione delle autorità competenti, le esposizioni dovute ad operazioni di vendita con patto di riacquisto e ad assunzione di titoli e di merci in prestito, contemplati nello stesso punto, che soddisfano le condizioni previste ai successivi punti i), ii), iii e v) oppure le condizioni previste ai successivi punti iv) e v):

i) le esposizioni sono valutate quotidianamente rispetto ai prezzi di mercato secondo le procedure previste all'allegato II;

ii) la garanzia è adattata per tener conto di variazioni sostanziali del valore dei titoli o delle merci oggetto del contratto o della transazione in questione, secondo norme approvate dalle autorità competenti;»;

b) i punti 15 e 16 sono sostituiti dal testo seguente:

«15) "Warrant": un titolo che attribuisce al detentore il diritto di acquistare un titolo o una merce sottostante ad un prezzo convenuto fino alla data o alla data di scadenza del warrant stesso. Esso può essere liquidato mediante consegna dei titoli o della merce sottostanti o in contanti.

16) "Finanziamento delle scorte": la posizione che risulta quando una scorta di merce è venduta a termine ed il costo del finanziamento è bloccato fino alla data di consegna.»;

c) al punto 17, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

«17) "Operazione di vendita con patto di riacquisto": la transazione con la quale un ente o la sua controparte trasferisce valori mobiliari o merci o diritti garantiti relativi alla proprietà di valori mobiliari o merci, laddove la garanzia sia emessa da una borsa valori riconosciuta che detenga i diritti sui valori mobiliari o sulle merci e il contratto non consenta all'ente di trasferire o costituire in pegno un particolare titolo o merce contemporaneamente presso più controparti, con l'obbligo di riacquistarli (o di riacquistare titoli o merci della stessa specie) ad un determinato prezzo e ad una data stabilita o da stabilire da parte di chi effettua il trasferimento; essa costituisce un'operazione di vendita con patto di riacquisto per l'ente che trasferisce i titoli o le merci e per chi li riceve.»;

d) il punto 18 è sostituito dal testo seguente:

«18) "Concessione e assunzione di titoli o merci in prestito": la transazione con la quale un ente o la sua controparte trasferisce titoli o merci contro adeguata garanzia con l'impegno per chi riceve il prestito di restituire titoli o merci equivalenti ad una data da stabilirsi o quando richiesto dal concedente il prestito, costituisce una concessione di titoli o merci in prestito per l'ente che trasferisce i titoli o le merci e un'assunzione di titoli o merci in prestito per l'ente a cui tali titoli o merci sono...

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