Council Directive 90/667/EEC of 27 November 1990 laying down the veterinary rules for the disposal and processing of animal waste, for its placing on the market and for the prevention of pathogens in feedstuffs of animal or fish origin and amending Directive 90/425/EEC

Coming into Force11 December 1990
End of Effective Date29 April 2003
Celex Number31990L0667
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1990/667/oj
Published date27 December 1990
Date27 November 1990
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 363, 27 December 1990
EUR-Lex - 31990L0667 - IT

Direttiva 90/667/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE

Gazzetta ufficiale n. L 363 del 27/12/1990 pag. 0051 - 0060
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 36 pag. 0031
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 36 pag. 0031


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 27 novembre 1990

che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE

(90/667/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la Comunità deve adottare misure intese alla realizzazione progressiva del mercato interno entro un periodo che scade il 31 dicembre 1992;

considerando che la produzione animale è molto importante nell'agricoltura comunitaria; che, inoltre, qualora non vengano eliminati in modo corretto, i rifiuti di origine animale possono essere causa di diffusione di agenti patogeni nell'ambiente, con conseguente riduzione della produttività e degli utili nel settore; che conviene quindi fissare norme armonizzate per la trasformazione dei rifiuti di origine animale e per l'immissione sul mercato dei prodotti trattati che ne risultano;

considerando che conviene fare una distinzione tra le misure da attuare, in funzione della natura della materia prima utilizzata;

considerando che per evitare ogni rischio di diffusione degli agenti patogeni conviene trasformare i rifiuti di origine animale in stabilimenti riconosciuti e assoggettati a controllo, oppure eliminarli in modi appropriati; che, inoltre,

qualora siano considerati ad alto rischio, i rifiuti di origine animale devono essere raccolti e trasportati direttamente ad uno stabilimento di trasformazione designato dallo Stato membro interessato; che, in determinate circostanze, specialmente ove ciò sia giustificato dalla distanza e dalla durata del trasporto, lo stabilimento di trasformazione designato può essere situato in un altro Stato membro;

considerando che conviene limitare le possibilità di utilizzazione di talune materie;

considerando che, per tener conto di determinate prassi, conviene derogare ai trattamenti previsti per utilizzazioni controllate;

considerando che conviene assoggettare gli stabilimenti di trasformazione ad un autocontrollo della produzione, in particolare quanto all'osservanza delle norme microbiologiche applicabili al prodotto finale;

considerando che conviene prevedere una procedura d'ispezione comunitaria;

considerando che conviene assoggettare i prodotti in questione alle norme di controllo veterinario e, se del caso, alle misure di salvaguardia previste dalla direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili agli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (4);

considerando che conviene prevedere norme minime di carattere transitorio per i prodotti importati;

considerando che conviene prevedere una procedura di cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri per l'adozione delle misure di applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

1. La presente direttiva stabilisce:

a) le norme sanitarie e di polizia sanitaria applicabili:

ii) all'eliminazione e/o alla trasformazione dei rifiuti di origine animale allo scopo di distruggere gli agenti patogeni eventualmente in essi presenti;

ii) alla produzione di alimenti per animali di origine animale con metodi atti ad evitare che essi possano contenere agenti patogeni;

b)

le norme relative all'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale destinati a fini diversi dal consumo umano.

2. La presente direttiva non incide:

a)

sulle legislazioni nazionali in campo veterinario applicabili all'eradicazione e al controllo di talune particolari malattie e all'impiego di rifiuti di cucina e dei pasti;

b)

sulle norme sanitarie nazionali in materia di produzione di alimenti composti per animali contenenti componenti di prodotti animali e vegetali, nonché di alimenti per animali contenenti sostanze unicamente di origine vegetale.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

1) rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale non destinati al consumo umano diretto, ad esclusione degli escreti degli animali e dei rifiuti di cucina e dei pasti;

2) materiali ad alto rischio: rifiuti di animali di cui all'articolo 3 dei quali si sospetta che presentino gravi rischi per la salute dell'uomo o degli animali;

3) materiali a basso rischio: rifiuti di origine animale diversi da quelli di cui all'articolo 3, che non comportano rischi particolari di diffusione di malattie ad animali o all'uomo;

4) stabilimento di trasformazione a basso rischio: stabilimento in cui materiali a basso rischio vengono trasformati in ingredienti da inserire negli alimenti per animali, farina di pesce, conformemente all'articolo 5;

5) stabilimento di trasformazione ad alto rischio: stabilimento in cui i rifiuti di origine animale sono sottoposti a trattamento o trasformazione allo scopo di distruggere gli agenti patogeni, conformemente all'articolo 3;

6) alimenti per animali familiari: alimenti per cani, gatti e altri animali familiari, interamente o parzialmente costituiti di materiali a basso rischio;

7) prodotti tecnici o farmaceutici: prodotti destinati a scopi diversi dal consumo umano o animale;

8) stabilimento: stabilimento di trasformazione a basso rischio, stabilimento di trasformazione ad alto rischio, stabilimento che produce alimenti per animali familiari o farina di pesce, o stabilimento che prepara prodotti tecnici o farmaceutici utilizzando a tal fine rifiuti di origine animale;

9) autorità competente: qualsiasi autorità designata dall'autorità centrale competente per controllare l'applicazione della presente direttiva.

CAPITOLO II

NORME CONCERNENTI IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI DI ORIGINE ANIMALE E L'IMMISSIONE DEI PRODOTTI FINALI SUL MERCATO

A. Materiali ad alto rischio

Articolo 3

1. I materiali ad alto rischio sotto elencati devono essere trasformati in uno stabilimento di trasformazione ad alto rischio riconosciuto dallo Stato membro conformemente all'articolo 4, paragrafo 1 o eliminati mediante incinerazione o sotterramento conformemente al paragrafo 2:

a) tutti i bovini, suini, caprini, ovini, solipedi, volatili e tutti gli altri animali detenuti a scopi di produzione agricola, morti nell'azienda ma non macellati per consumo umano, compresi gli animali nati morti o frutto di aborto;

b)

altri animali morti non elencati alla lettera a), stabiliti dall'autorità competente dello Stato membro;

c)

animali che sono stati abbattuti nell'ambito di misure di controllo sanitario nell'azienda o in qualsiasi altro posto designato dalla competente autorità;

d)

rifiuti, compreso il sangue, provenienti da animali che in sede di ispezione veterinaria fatta in occasione della macellazione hanno presentato sintomi clinici o tracce di malattie trasmissibili all'uomo o ad altri animali;

e)

tutte le parti di animali macellati in modo regolare che non sono state presentate all'ispezione post mortem, ad esclusione di cuoi e pelli, zoccoli, penne e piume, lana e pelame, corna, sangue e prodotti analoghi;

f)

tutte le carni, carne di pollame, pesce, cacciagione e tutti i prodotti di origine animale in stato di deterioramento, che per tale motivo costituiscono un rischio per la salute dell'uomo e degli animali;

g)

animali, carni fresche, carni di pollame, pesce, cacciagione, prodotti a base di carne e prodotti lattiero-caseari importati da paesi terzi che, in particolare all'atto dei controlli previsti dalla normativa comunitaria, non sono conformi ai requisiti sanitari prescritti per poter essere importati nella Comunità, a meno che essi siano riesportati o l'autorizzazione alla loro importazione sia subordinata a restrizioni previste dalla normativa comunitaria;

h)

fatta salva la macellazione d'emergenza ingiunta per ragioni di benessere, animali di fattoria morti durante il trasporto;

i)

rifiuti di origine animale contenenti residui di sostanza che possono costituire un pericolo per la salute dell'uomo o degli animali; latte, carne o prodotti di origine...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT