Council Directive 1999/29/EC of 22 April 1999 on the undesirable substances and products in animal nutrition

Coming into Force04 May 1999
End of Effective Date31 July 2003
Celex Number31999L0029
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1999/29/oj
Published date04 May 1999
Date22 April 1999
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 115, 04 May 1999
EUR-Lex - 31999L0029 - IT 31999L0029

Direttiva 1999/29/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali

Gazzetta ufficiale n. L 115 del 04/05/1999 pag. 0032 - 0046


DIRETTIVA 1999/29/CE DEL CONSIGLIO

del 22 aprile 1999

relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo(1)

visto il parere del Comitato economico e sociale(2)

(1) considerando che la direttiva 74/63/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1973, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali(3), ha subito diverse e sostanziali modificazioni; che, a fini di razionalità e chiarezza, occorre pertanto procedere alla codificazione di detta direttiva;

(2) considerando che la produzione animale occupa un posto estremamente importante nell'agricoltura della Comunità e che risultati soddisfacenti dipendono in vasta misura dall'utilizzazione di mangimi appropriati e di buona qualità;

(3) considerando che una regolamentazione in materia di mangimi è un fattore essenziale per incrementare la produttività dell'agricoltura;

(4) considerando che i mangimi contengono sovente sostanze o prodotti indesiderabili che possono nuocere alla salute animale o, per la loro presenza nei prodotti animali, alla salute umana;

(5) considerando che impossibile escludere totalmente la presenza delle sostanze e dei prodotti in questione e che è almeno necessario che la loro quantità nei mangimi sia ridotta in modo da impedire che si producano effetti indesiderati e nocivi; che nella fattispecie è tuttavia impossibile fissare detta quantità al di sotto del limite di sensibilità dei metodi d'analisi da definire sul piano comunitario;

(6) considerando che la presenza delle sostanze e dei prodotti indesiderabili nei mangimi può essere ammessa soltanto alle condizioni stabilite nella presente direttiva e che dette sostanze e detti prodotti non possono essere distribuiti in altra maniera nel quadro dell'alimentazione degli animali; che, pertanto, la presente direttiva deve lasciare impregiudicate le altre disposizioni di diritto comunitario riguardanti l'alimentazione degli animali e in particolare le norme applicabili ai mangimi composti;

(7) considerando tuttavia che gli Stati membri devono avere la facoltà di consentire, a determinate condizioni, che taluni mangimi contengano una quantità di sostanze e di prodotti indesiderabili superiore a quella prevista nell'allegato I;

(8) considerando che la presente direttiva deve essere applicata alle materie prime per mangimi e ai mangimi sin dalla loro importazione nella Comunità; che occorre quindi precisare che i contenuti massimi delle sostanze e dei prodotti indesiderabili fissati si applicano in generale sin dall'immissione in circolazione delle materie prime per mangimi e dei mangimi, comprese tutte le fasi di commercializzazione e in particolare sin dalla data di importazione;

(9) considerando che è opportuno sancire il principio in base al quale le materie prime per mangimi utilizzate nell'alimentazione degli animali devono essere di qualità sana, leale e mercantile; che pertanto deve essere vietato utilizzare o mettere in circolazione materie prime per mangimi che, tenuto conto del contenuto troppo elevato di sostanze o prodotti indesiderabili, comportano un superamento dei contenuti massimi contemplati nell'allegato I per i mangimi composti;

(10) considerando che è necessario limitare la presenza di alcune sostanze o prodotti indesiderabili nei mangimi complementari con la fissazione di quantità massime adeguate;

(11) considerando che occorre riservare agli Stati membri la facoltà, qualora sia minacciata la salute degli animali o dell'uomo, di ridurre temporaneamente le quantità massime fissate o di fissare una quantità massima per altre sostanze o altri prodotti owero di vietare la presenza di tali sostanze o prodotti nei mangimi; che, per evitare che uno Stato membro si avvalga abusivamente di tale facoltà, è necessario decidere in merito alle eventuali modificazioni degli allegati I e II applicando una procedura comunitaria d'urgenza e basandosi su documenti giustificativi;

(12) considerando che i mangimi conformi alle condizioni della presente direttiva devono essere sottoposti, per quanto riguarda la quantità di sostanze e di prodotti indesiderabili, soltanto alle restrizioni in materia di immissione in circolazione previste dalla presente direttiva;

(13) considerando che, per garantire al momento della commercializzazione dei mangimi, il rispetto delle condizioni stabilite per le sostanze e per i prodotti indesiderabili, gli Stati membri devono prevedere adeguate disposizioni di controllo;

(14) considerando che, nell'ambito del sistema d'informazione attuato con la presente direttiva a livello di servizi di controllo...

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