Commission Regulation (EU) No 6/2013 of 8 January 2013 amending Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council on common rules in the field of civil aviation and establishing a European Aviation Safety Agency, and repealing Council Directive 91/670/EEC, Regulation (EC) No 1592/2002 and Directive 2004/36/EC Text with EEA relevance
Coming into Force | 29 January 2013 |
End of Effective Date | 31 December 9999 |
Published date | 09 January 2013 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/reg/2013/6/oj |
Date | 08 January 2013 |
Celex Number | 32013R0006 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, R 004, 09 January 2013 |
9.1.2013 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 4/34 |
REGOLAMENTO (UE) N. 6/2013 DELLA COMMISSIONE
dell'8 gennaio 2013
che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) | L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008, modificato dal regolamento (CE) n. 690/2009 della Commissione (2), dispone che i prodotti, le parti e le pertinenze devono soddisfare i requisiti per la protezione ambientale riportati nell’allegato 16 della convenzione sull’aviazione civile internazionale (in seguito «convenzione di Chicago»), nella versione entrata in vigore il 20 novembre 2008 per i volumi I e II, fatte salve le sue appendici. |
(2) | Dato che l’allegato 16 della convenzione di Chicago è stato modificato in seguito all’adozione del regolamento (CE) n. 690/2009, occorre quindi modificare di conseguenza quest’ultimo regolamento. |
(3) | Le modifiche dei requisiti per la tutela ambientale di cui all’allegato 16 della convenzione di Chicago hanno stabilito di interrompere la produzione di NOx e consentito alle parti contraenti di definire le modalità transitorie per la loro applicazione. |
(4) | Le misure di cui al presente regolamento si basano sul parere formulato dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera b), e dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008. |
(5) | Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento (CE) n. 216/2008
All’articolo 6 del regolamento (CE) n. 216/2008, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. I prodotti, le parti e le pertinenze devono soddisfare i requisiti per la protezione ambientale riportati nell’emendamento 10 del volume I e nell’emendamento 7 del volume II dell’allegato 16 della convenzione di Chicago nella versione entrata...
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