Commission Regulation (EC) No 2096/2005 of 20 December 2005 laying down common requirements for the provision of air navigation services (Text with EEA relevance)

Coming into Force24 December 2005
End of Effective Date06 November 2011
Celex Number32005R2096
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2005/2096/oj
Published date21 December 2005
Date20 December 2005
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 335, 21 December 2005
L_2005335IT.01001301.xml
21.12.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 335/13

REGOLAMENTO (CE) N. 2096/2005 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2005

che stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi») (1), in particolare l’articolo 4 e l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1) A norma del regolamento (CE) n. 550/2004, la Commissione è tenuta a stabilire requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea su tutto il territorio della Comunità. Lo strumento legislativo più idoneo a tale scopo è il regolamento, perché direttamente applicabile negli Stati membri.
(2) La fornitura di servizi di navigazione aerea all’interno della Comunità è soggetta alla certificazione da parte degli Stati membri. I fornitori di servizi di navigazione aerea che soddisfanno i requisiti comuni ricevono un certificato a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 550/2004. I fornitori di servizi di navigazione aerea che possono operare senza certificato devono adoperarsi per assicurare la massima conformità ai requisiti comuni consentita dal loro status giuridico.
(3) I requisiti comuni stabiliti a norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 550/2004 sono osservati senza pregiudizio della sovranità degli Stati membri sul loro spazio aereo né dell’applicazione delle misure di cui gli Stati membri ravvisino la necessità per i motivi di ordine pubblico, sicurezza e difesa contemplati all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (2). I requisiti comuni non sono da applicare alle operazioni e all’addestramento militari di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 549/2004.
(4) La definizione dei requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea tiene debito conto dello status giuridico dei fornitori di servizi di navigazione aerea negli Stati membri. Inoltre, quando un organismo svolge attività diverse dalla fornitura di servizi di navigazione aerea, i requisiti comuni stabiliti a norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 550/2004 non si applicano, salvo disposizione contraria, alle altre attività né alle risorse destinate ad attività diverse dalla fornitura di servizi di navigazione aerea.
(5) L’applicazione dei requisiti comuni ai fornitori di servizi di navigazione aerea deve essere proporzionata ai rischi connessi con le specificità di ciascun servizio, ad esempio il numero/la natura e le caratteristiche dei movimenti trattati. Qualora alcuni fornitori di servizi di navigazione aerea decidessero di non avvalersi della possibilità di fornire servizi transfrontalieri e rinunciassero pertanto al diritto di reciproco riconoscimento all’interno del cielo unico europeo, l’autorità nazionale di vigilanza dovrebbe avere facoltà di autorizzarli a conformarsi, in modo proporzionato, rispettivamente a determinati requisiti generali, relativi alla fornitura di servizi di navigazione aerea e a determinati requisiti specifici, relativi alla fornitura di servizi di traffico aereo. Le condizioni connesse al rilascio dei certificati devono pertanto rispecchiare la natura e la portata della deroga.
(6) Per garantire il corretto funzionamento del sistema di certificazione, gli Stati membri devono fornire alla Commissione tutte le informazioni pertinenti sulle deroghe accordate dalla rispettiva autorità nazionale di vigilanza in occasione della loro relazione annuale.
(7) I diversi tipi di servizi di navigazione aerea non sono necessariamente soggetti ai medesimi requisiti. Occorre pertanto adeguare i requisiti comuni alle caratteristiche specifiche di ciascun tipo di servizio.
(8) Deve incombere ai fornitori di servizi di navigazione aerea l’onere di provare la loro conformità ai requisiti durante il periodo di validità del certificato e con riferimento a tutti i servizi interessati.
(9) Per garantire la corretta applicazione dei requisiti comuni, occorre istituire un sistema di controllo e di ispezioni periodiche della conformità ai requisiti comuni ed alle condizioni precisate nel certificato. L’autorità nazionale di vigilanza deve verificare l’idoneità di un fornitore di servizi prima di rilasciare un certificato a suo nome ed accertare su base annua che i fornitori di servizi di navigazione aerea ai quali ha già rilasciato un certificato continuino a soddisfare i requisiti comuni. Detta autorità deve pertanto fissare e aggiornare annualmente un programma indicativo di ispezioni di tutti i fornitori di servizi titolari di certificato, basato su una valutazione del rischio. Il programma deve permettere di ispezionare in tempi ragionevoli tutte le componenti principali del servizio di navigazione aerea. Nel verificare il rispetto dei fornitori designati di servizi di traffico aereo e di servizi meteorologici, l’autorità nazionale di vigilanza dovrebbe poter controllare i pertinenti requisiti che lo Stato membro è tenuto a soddisfare in forza di obblighi internazionali.
(10) Le valutazioni paritarie effettuate dalle autorità nazionali di vigilanza devono promuovere un’impostazione comune della vigilanza dei fornitori di servizi aerei in tutto il territorio comunitario. È opportuno che la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, organizzi dette valutazioni paritarie, che dovrebbero essere coordinate con le attività intraprese nell’ambito del programma di sostegno e di monitoraggio dell’attuazione delle norme ESARR di Eurocontrol (ESIMS) e del programma USOAP (Universal Safety Oversight Audit Programme) condotto dall’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO). Tale coordinamento è inteso ad evitare la duplicazione dei lavori. Affinché la valutazione paritarie possa tradursi in uno scambio di esperienze e di buone pratiche, gli esperti nazionali dovrebbero preferibilmente far parte di un’autorità nazionale di vigilanza o di un organismo autorizzato.
(11) Eurocontrol ha elaborato norme di sicurezza (Safety Regulatory Requirements — ESARR) della massima importanza per la sicurezza dei servizi del traffico aereo. A norma del regolamento (CE) n. 550/2004, la Commissione individua e adotta le disposizioni dell’ESARR 3 relative all’utilizzo di sistemi di gestione della sicurezza da parte di fornitori di servizi di gestione del traffico aereo (ATM), dell’ESARR 4 sulla valutazione e la riduzione del rischio nella gestione del traffico aereo e dell’ESARR 5 relativa al personale di servizio addetto alla gestione del traffico aereo e alle norme applicabili al personale ingegneristico e tecnico che svolge mansioni attinenti alla sicurezza operativa. A norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 550/2004, la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo (3) che riprende le disposizioni dell’ESARR 5 per i controllori del traffico aereo. Non risulta pertanto opportuno ripetere dette disposizioni nel presente regolamento. Tuttavia, le disposizioni stabiliscono che un’autorità nazionale di vigilanza debba controllare, all’occorrenza, se il personale di un fornitore di servizi aereo, ed in particolare i controllori del traffico aereo, è debitamente abilitato alle mansioni che svolge.
(12) Non è neppure opportuno riprodurre, nel presente regolamento, le disposizioni di ESARR 2 sulla notifica e la valutazione dei fatti rilevanti per la sicurezza ATM di cui alla direttiva 94/56/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell’aviazione civile (4), e alla direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile (5). Tuttavia, nuove disposizioni relative ai fatti rilevanti per la sicurezza devono essere adottate per imporre all’autorità di vigilanza nazionale di controllare se i fornitori di servizi di traffico aereo e anche i fornitori di servizi di comunicazione, di navigazione e di sorveglianza soddisfino i requisiti previsti ai fini della notifica e della valutazione dei fatti in questione. Le pertinenti disposizioni dell’ESARR 1 sul controllo della sicurezza ATM e dell’ESARR 6 sui software dei sistemi ATM devono essere individuate e adottate mediante distinti atti comunitari.
(13) In particolare, occorre riconoscere che, innanzitutto, la gestione della sicurezza è quella funzione della fornitura di servizi di traffico aereo che garantisce che tutti i rischi attinenti alla sicurezza sono stati individuati, valutati e limitati in misura soddisfacente, e, in secondo luogo, che un approccio formale e sistematico della gestione della sicurezza permetterà di rendere massimi i vantaggi sul piano della sicurezza in modo visibile e tracciabile. È opportuno che la Commissione aggiorni e definisca con maggiore precisione i requisiti di sicurezza applicabili ai servizi di navigazione aerea, per garantire il massimo livello possibile di sicurezza senza pregiudizio del ruolo dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea in questo settore che potrà essere definito in futuro.
(14) I fornitori di servizi di navigazione aerea sono tenuti ad operare conformemente alle relative norme ICAO. Al fine di facilitare la fornitura
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