Council Regulation (EEC) No 1417/76 of 1 June 1976 on the financial provisions applying to the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions
Coming into Force | 29 June 1976 |
End of Effective Date | 30 September 2003 |
Celex Number | 31976R1417 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/reg/1976/1417/oj |
Published date | 24 June 1976 |
Date | 01 June 1976 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 164, 24 June 1976 |
Regolamento (CEE) n. 1417/76 del Consiglio, del 1ºgiugno 1976, recante le disposizioni finanziarie applicabili alla Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro
Gazzetta ufficiale n. L 164 del 24/06/1976 pag. 0016 - 0030
edizione speciale greca: capitolo 05 tomo 2 pag. 0106
edizione speciale spagnola: capitolo 15 tomo 1 pag. 0171
edizione speciale portoghese: capitolo 15 tomo 1 pag. 0171
edizione speciale finlandese: capitolo 5 tomo 1 pag. 0209
edizione speciale svedese/ capitolo 5 tomo 1 pag. 0209
++++
REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1417/76 DEL CONSIGLIO
del 1° giugno 1976
recante le disposizioni finanziarie applicabili alla Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 209 ,
visto il regolamento ( CEE ) n . 1365/75 del Consiglio del 26 maggio 1975 che istituisce una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro ( 1 ) ,
vista la proposta della Commissione ,
visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,
considerando che il regolamento di cui sopra definisce le norme organiche relative alla gestione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro , qui di seguito denominata « Fondazione » , alla fissazione della sovvenzione annua a carico del bilancio delle Comunità , alla presentazione e all ' adozione dello stato delle entrate e delle spese e ai controlli cui la Fondazione è soggetta ;
considerando che è necessario precisare le modalità per la compilazione e l ' esecuzione dello stato delle entrate e delle spese della Fondazione , nonchù per il rendimento e la verifica dei conti ; che parimenti occorre determinare le norme e organizzare il controllo della responsabilità degli ordinatori e dei contabili ;
considerando che la Fondazione si situa nell ' ambito delle Comunità e agisce nell ' osservanza del diritto comunitario ; che è quindi opportuno che le disposizioni finanziarie che la disciplinano siano il più possibile simili alle disposizioni del regolamento finanziario del 25 aprile 1973 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ( 3 ) , fatte salve alcune deroghe imposte dalle necessità proprie al funzionamento della Fondazione ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Articolo 1
1 . Ogni anno , uno stato delle entrate e delle spese prevede ed autorizza le entrate e le spese prevedibili della Fondazione .
2 . Le spese possono essere autorizzate per un periodo superiore alla durata dell ' esercizio soltanto in base alle modalità particolari previste dallo stato delle entrate e delle spese .
Non sono soggette alle disposizioni del comma precedente le spese di funzionamento risultanti da contratti che , conformemente agli usi locali , sono conclusi per periodi alla durata dell ' esercizio . Queste spese sono iscritte nello stato delle entrate e delle spese dell ' esercizio nel corso del quale sono effettuate .
Articolo 2
Gli stanziamenti iscritti nello stato delle entrate e delle spese devono essere utilizzati conformemente ai principi di economia e di sana gestione finanziaria .
Articolo 3
1 . Tutte le entrate e le spese sono iscritte nel loro importo integrale nello stato delle entrate e delle spese e nei conti .
Il complesso delle entrate copre il complesso delle spese .
2 . In deroga al paragrafo 1 , secondo comma , qualsiasi entrata avente una destinazione specifica , come i redditi di fondazioni , sovvenzioni , donazioni e legati , conserva la propria destinazione .
Il consiglio d ' amministrazione , previa comunicazione alla Commissione , può accettare qualsiasi atto di liberalità a favore della Fondazione , in particolare fondazioni , sovvenzioni , donazioni e legati .
L ' accettazione di liberalità suscettibili di comportare oneri di qualsiasi specie è soggetta all ' autorizzazione della Commissione , che si pronuncia entro i due mesi successivi alla data di ricezione della domanda del consiglio d ' amministrazione . Se entro questo termine non è stata formulata alcuna obiezione , il consiglio d ' amministrazione delibera in modo definitivo sull ' accettazione .
Articolo 4
La riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese possono essere effettuati solo attraverso l ' imputazione a un articolo dello stato delle entrate e delle spese .
Salvo le deroghe previste nel presente regolamento , non può essere impegnata alcuna spesa oltre i limiti degli stanziamenti autorizzati per l ' esercizio o delle autorizzazioni concesse a titolo degli esercizi successivi .
Non può essere liquidata alcuna spesa oltre i limiti degli stanziamenti autorizzati . L ' importo integrale dei proventi deve figurare alla voce entrate , senza contrazione fra le entrate e le spese , salvo la deroga prevista all ' articolo 22 .
Articolo 5
L ' esercizio coincide con l ' anno civile .
Le entrate di un esercizio sono imputate all ' esercizio nel corso del quale sono state riscosse .
Gli stanziamenti autorizzati possono essere utilizzati unicamente per coprire le spese regolarmente impegnate e pagate a titolo dell ' esercizio per il quale sono stati concessi , salvo le deroghe di cui all ' articolo 6 , e per coprire i debiti provenienti da esercizi precedenti per i quali non era stato riportato alcuno stanziamento .
Le spese di un esercizio sono imputate all ' esercizio stesso sulla base delle spese il cui mandato di pagamento sia pervenuto al controllore finanziario al più tardi entro il 31 dicembre e che siano state pagate al più tardi il 15 gennaio successivo .
Articolo 6
1 . a ) Gli stanziamenti per il personale non possono essere oggetto di riporto .
b ) Gli stanziamenti non impegnati al 31 dicembre possono essere oggetto di un riporto limitato al solo esercizio successivo .
c ) Gli stanziamenti che corrispondono a pagamenti non ancora effettuati al 31 dicembre in base a impegni regolarmente contratti tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre sono oggetto di un riporto di diritto limitato al solo esercizio successivo .
2 . Per gli stanziamenti di cui al paragrafo 1 , lettera b ) , la Commissione sottopone al Consiglio e trasmette al Parlamento europeo , prima del 1° maggio , le domande di riporto di stanziamenti , debitamente motivate , che le sono state inviate dalla Fondazione entro il 1° marzo .
Se il Consiglio , deliberando a maggioranza qualificata previa consultazione del Parlamento europeo , non ha preso alcuna decisione contraria entro il termine di un mese , tali riporti di stanziamenti si considerano approvati .
3 . Le entrate non utilizzate e gli stanziamenti disponibili al 31 dicembre a titolo degli atti di liberalità di cui all ' articolo 3 , paragrafo 2 , sono oggetto di un riporto di diritto .
4 . Gli stanziamenti di cui al paragrafo 1 , lettera b ) , non impegnati alla data del 31 dicembre e per i quali è stato autorizzato il riporto all ' esercizio successivo , cadono in perenzione qualora non siano stati impegnati e pagati alla fine dell ' esercizio medesimo .
5 . Un elenco dei riporti di diritto è inviato per conoscenza alla Commissione , anteriormente al 1° marzo . La Commissione trasmette tale elenco , per informazione , al Parlamento europeo ed al Consiglio .
6 . Per l ' esecuzione dello stato delle entrate e delle spese l ' utilizzazione degli stanziamenti riportati è iscritta separatamente , per articoli , nel conto dell ' esercizio in corso .
Articolo 7
Le spese di gestione corrente che sono imputabili all ' esercizio successivo e che , per la loro natura , prendono effetto all ' inizio di tale esercizio , possono , a decorrere dal 15 novembre di ogni anno , essere oggetto di impegni anticipati a carico degli stanziamenti previsti per l ' esercizio successivo entro i limiti di un quarto del complesso dei corrispondenti stanziamenti dell ' esercizio in corso . Tuttavia tali impegni non possono riguardare spese nuove , il cui principio non sia ancora stato ammesso nello stato delle entrate e delle spese dell ' esercizio in corso .
Articolo 8
Se lo stato delle entrate e delle spese non è adottato definitivamente all ' inizio dell ' esercizio , l ' articolo 204 del trattato si applica alle operazioni d ' impegno e di pagamento relative a spese di cui è stato ammesso il principio nell ' ultimo stato regolarmente approvato .
Le operazioni di pagamento possono essere effettuate mensilmente per capitolo , entro i limiti di un dodicesimo del complesso degli stanziamenti iscritti nel capitolo in questione per l ' esercizio precedente , senza che tale misura possa avere l ' effetto di porre a disposizione della Fondazione , mensilmente , stanziamenti superiori a un dodicesimo dell ' importo della sovvenzione riservata alla Fondazione nel progetto di bilancio o , in mancanza di questo , nel progetto preliminare di bilancio delle Comunità . Le operazioni d ' impegno possono essere effettuate per capitolo , entro i limiti di un quarto del complesso degli stanziamenti iscritti nel capitolo in questione per l ' esercizio precedente , aumentato di un dodicesimo per ciascun mese trascorso , senza che possa essere superato l ' importo della sovvenzione riservata alla Fondazione nel progetto di bilancio o , in mancanza di questo , nel progetto preliminare di bilancio delle Comunità .
A richiesta del consiglio d ' amministrazione , e salve restando le disposizioni del secondo comma , la Commissione può , in funzione delle necessità di gestione , autorizzare simultaneamente due o più dodicesimi provvisori .
Articolo 9
Lo stato delle entrate e delle spese della Fondazione nonchù la tabella dell ' organico sono pubblicati , a titolo informativo , nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee contemporaneamente al bilancio delle Comunità .
Articolo 10
Lo stato delle...
To continue reading
Request your trial