Council Regulation (EEC) No 1417/76 of 1 June 1976 on the financial provisions applying to the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions

Coming into Force29 June 1976
End of Effective Date30 September 2003
Celex Number31976R1417
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1976/1417/oj
Published date24 June 1976
Date01 June 1976
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 164, 24 June 1976
EUR-Lex - 31976R1417 - IT 31976R1417

Regolamento (CEE) n. 1417/76 del Consiglio, del 1ºgiugno 1976, recante le disposizioni finanziarie applicabili alla Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

Gazzetta ufficiale n. L 164 del 24/06/1976 pag. 0016 - 0030
edizione speciale greca: capitolo 05 tomo 2 pag. 0106
edizione speciale spagnola: capitolo 15 tomo 1 pag. 0171
edizione speciale portoghese: capitolo 15 tomo 1 pag. 0171
edizione speciale finlandese: capitolo 5 tomo 1 pag. 0209
edizione speciale svedese/ capitolo 5 tomo 1 pag. 0209


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1417/76 DEL CONSIGLIO

del 1° giugno 1976

recante le disposizioni finanziarie applicabili alla Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 209 ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 1365/75 del Consiglio del 26 maggio 1975 che istituisce una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro ( 1 ) ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

considerando che il regolamento di cui sopra definisce le norme organiche relative alla gestione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro , qui di seguito denominata « Fondazione » , alla fissazione della sovvenzione annua a carico del bilancio delle Comunità , alla presentazione e all ' adozione dello stato delle entrate e delle spese e ai controlli cui la Fondazione è soggetta ;

considerando che è necessario precisare le modalità per la compilazione e l ' esecuzione dello stato delle entrate e delle spese della Fondazione , nonchù per il rendimento e la verifica dei conti ; che parimenti occorre determinare le norme e organizzare il controllo della responsabilità degli ordinatori e dei contabili ;

considerando che la Fondazione si situa nell ' ambito delle Comunità e agisce nell ' osservanza del diritto comunitario ; che è quindi opportuno che le disposizioni finanziarie che la disciplinano siano il più possibile simili alle disposizioni del regolamento finanziario del 25 aprile 1973 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ( 3 ) , fatte salve alcune deroghe imposte dalle necessità proprie al funzionamento della Fondazione ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

1 . Ogni anno , uno stato delle entrate e delle spese prevede ed autorizza le entrate e le spese prevedibili della Fondazione .

2 . Le spese possono essere autorizzate per un periodo superiore alla durata dell ' esercizio soltanto in base alle modalità particolari previste dallo stato delle entrate e delle spese .

Non sono soggette alle disposizioni del comma precedente le spese di funzionamento risultanti da contratti che , conformemente agli usi locali , sono conclusi per periodi alla durata dell ' esercizio . Queste spese sono iscritte nello stato delle entrate e delle spese dell ' esercizio nel corso del quale sono effettuate .

Articolo 2

Gli stanziamenti iscritti nello stato delle entrate e delle spese devono essere utilizzati conformemente ai principi di economia e di sana gestione finanziaria .

Articolo 3

1 . Tutte le entrate e le spese sono iscritte nel loro importo integrale nello stato delle entrate e delle spese e nei conti .

Il complesso delle entrate copre il complesso delle spese .

2 . In deroga al paragrafo 1 , secondo comma , qualsiasi entrata avente una destinazione specifica , come i redditi di fondazioni , sovvenzioni , donazioni e legati , conserva la propria destinazione .

Il consiglio d ' amministrazione , previa comunicazione alla Commissione , può accettare qualsiasi atto di liberalità a favore della Fondazione , in particolare fondazioni , sovvenzioni , donazioni e legati .

L ' accettazione di liberalità suscettibili di comportare oneri di qualsiasi specie è soggetta all ' autorizzazione della Commissione , che si pronuncia entro i due mesi successivi alla data di ricezione della domanda del consiglio d ' amministrazione . Se entro questo termine non è stata formulata alcuna obiezione , il consiglio d ' amministrazione delibera in modo definitivo sull ' accettazione .

Articolo 4

La riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese possono essere effettuati solo attraverso l ' imputazione a un articolo dello stato delle entrate e delle spese .

Salvo le deroghe previste nel presente regolamento , non può essere impegnata alcuna spesa oltre i limiti degli stanziamenti autorizzati per l ' esercizio o delle autorizzazioni concesse a titolo degli esercizi successivi .

Non può essere liquidata alcuna spesa oltre i limiti degli stanziamenti autorizzati . L ' importo integrale dei proventi deve figurare alla voce entrate , senza contrazione fra le entrate e le spese , salvo la deroga prevista all ' articolo 22 .

Articolo 5

L ' esercizio coincide con l ' anno civile .

Le entrate di un esercizio sono imputate all ' esercizio nel corso del quale sono state riscosse .

Gli stanziamenti autorizzati possono essere utilizzati unicamente per coprire le spese regolarmente impegnate e pagate a titolo dell ' esercizio per il quale sono stati concessi , salvo le deroghe di cui all ' articolo 6 , e per coprire i debiti provenienti da esercizi precedenti per i quali non era stato riportato alcuno stanziamento .

Le spese di un esercizio sono imputate all ' esercizio stesso sulla base delle spese il cui mandato di pagamento sia pervenuto al controllore finanziario al più tardi entro il 31 dicembre e che siano state pagate al più tardi il 15 gennaio successivo .

Articolo 6

1 . a ) Gli stanziamenti per il personale non possono essere oggetto di riporto .

b ) Gli stanziamenti non impegnati al 31 dicembre possono essere oggetto di un riporto limitato al solo esercizio successivo .

c ) Gli stanziamenti che corrispondono a pagamenti non ancora effettuati al 31 dicembre in base a impegni regolarmente contratti tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre sono oggetto di un riporto di diritto limitato al solo esercizio successivo .

2 . Per gli stanziamenti di cui al paragrafo 1 , lettera b ) , la Commissione sottopone al Consiglio e trasmette al Parlamento europeo , prima del 1° maggio , le domande di riporto di stanziamenti , debitamente motivate , che le sono state inviate dalla Fondazione entro il 1° marzo .

Se il Consiglio , deliberando a maggioranza qualificata previa consultazione del Parlamento europeo , non ha preso alcuna decisione contraria entro il termine di un mese , tali riporti di stanziamenti si considerano approvati .

3 . Le entrate non utilizzate e gli stanziamenti disponibili al 31 dicembre a titolo degli atti di liberalità di cui all ' articolo 3 , paragrafo 2 , sono oggetto di un riporto di diritto .

4 . Gli stanziamenti di cui al paragrafo 1 , lettera b ) , non impegnati alla data del 31 dicembre e per i quali è stato autorizzato il riporto all ' esercizio successivo , cadono in perenzione qualora non siano stati impegnati e pagati alla fine dell ' esercizio medesimo .

5 . Un elenco dei riporti di diritto è inviato per conoscenza alla Commissione , anteriormente al 1° marzo . La Commissione trasmette tale elenco , per informazione , al Parlamento europeo ed al Consiglio .

6 . Per l ' esecuzione dello stato delle entrate e delle spese l ' utilizzazione degli stanziamenti riportati è iscritta separatamente , per articoli , nel conto dell ' esercizio in corso .

Articolo 7

Le spese di gestione corrente che sono imputabili all ' esercizio successivo e che , per la loro natura , prendono effetto all ' inizio di tale esercizio , possono , a decorrere dal 15 novembre di ogni anno , essere oggetto di impegni anticipati a carico degli stanziamenti previsti per l ' esercizio successivo entro i limiti di un quarto del complesso dei corrispondenti stanziamenti dell ' esercizio in corso . Tuttavia tali impegni non possono riguardare spese nuove , il cui principio non sia ancora stato ammesso nello stato delle entrate e delle spese dell ' esercizio in corso .

Articolo 8

Se lo stato delle entrate e delle spese non è adottato definitivamente all ' inizio dell ' esercizio , l ' articolo 204 del trattato si applica alle operazioni d ' impegno e di pagamento relative a spese di cui è stato ammesso il principio nell ' ultimo stato regolarmente approvato .

Le operazioni di pagamento possono essere effettuate mensilmente per capitolo , entro i limiti di un dodicesimo del complesso degli stanziamenti iscritti nel capitolo in questione per l ' esercizio precedente , senza che tale misura possa avere l ' effetto di porre a disposizione della Fondazione , mensilmente , stanziamenti superiori a un dodicesimo dell ' importo della sovvenzione riservata alla Fondazione nel progetto di bilancio o , in mancanza di questo , nel progetto preliminare di bilancio delle Comunità . Le operazioni d ' impegno possono essere effettuate per capitolo , entro i limiti di un quarto del complesso degli stanziamenti iscritti nel capitolo in questione per l ' esercizio precedente , aumentato di un dodicesimo per ciascun mese trascorso , senza che possa essere superato l ' importo della sovvenzione riservata alla Fondazione nel progetto di bilancio o , in mancanza di questo , nel progetto preliminare di bilancio delle Comunità .

A richiesta del consiglio d ' amministrazione , e salve restando le disposizioni del secondo comma , la Commissione può , in funzione delle necessità di gestione , autorizzare simultaneamente due o più dodicesimi provvisori .

Articolo 9

Lo stato delle entrate e delle spese della Fondazione nonchù la tabella dell ' organico sono pubblicati , a titolo informativo , nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee contemporaneamente al bilancio delle Comunità .

Articolo 10

Lo stato delle...

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