Directive 96/74/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 1996 on textile names

Coming into Force23 February 1997
End of Effective Date12 February 2009
Celex Number31996L0074
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1996/74/oj
Published date03 February 1997
Date16 December 1996
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 32, 3 February 1997
EUR-Lex - 31996L0074 - IT 31996L0074

Direttiva 96/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996 relativa alle denominazioni del settore tessile

Gazzetta ufficiale n. L 032 del 03/02/1997 pag. 0038 - 0055


DIRETTIVA 96/74/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 1996 relativa alle denominazioni del settore tessile

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3),

(1) considerando che la direttiva 71/307/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle denominazioni del settore tessile (4), ha subito diverse e sostanziali modifiche; che, ai fini di chiarezza e razionalità, occorre pertanto procedere alla codificazione di detta direttiva;

(2) considerando che, qualora le disposizioni degli Stati membri relative alla denominazione, alla composizione e all'etichettatura dei prodotti tessili variassero da uno Stato membro all'altro, ciò creerebbe ostacoli al funzionamento del mercato interno;

(3) considerando che detti ostacoli possono essere eliminati se l'immissione sul mercato dei prodotti tessili sul piano comunitario è subordinata a norme uniformi; che, a tale scopo, occorre armonizzare le denominazioni delle fibre tessili nonché le menzioni adoperate nelle etichette, contrassegni o documenti che accompagnano i prodotti tessili nelle varie operazioni inerenti ai cicli della produzione, della trasformazione e della distribuzione; che il concetto di fibra tessile deve includere anche le lamelle o i tubi di larghezza apparente non superiore a 5 mm, tagliati da fogli fabbricati mediante estrusione dei polimeri di cui all'allegato I, n. 19-38 e 41, e successivamente stirati in senso longitudinale;

(4) considerando che occorre regolamentare anche taluni prodotti non esclusivamente composti di fibre tessili, ma nei quali la parte tessile costituisce un elemento essenziale del prodotto o viene valorizzata da una specificazione del produttore, del trasformatore o del commerciante; che, al n. 30 dell'allegato II, non è necessario differenziare i vari tipi di fibra poliammidica o nylon, i cui tassi convenzionali devono quindi essere unificati;

(5) considerando che la tolleranza per fibre estranee, già ammessa per i prodotti puri, deve essere estesa anche ai prodotti misti;

(6) considerando che, per raggiungere gli obiettivi cui si ispirano le disposizioni nazionali in materia, occorre rendere obbligatoria l'etichettatura;

(7) considerando che, per i prodotti di cui è tecnicamente difficile precisare la composizione al momento della fabbricazione, si possono indicare nell'etichetta le fibre eventualmente note in detto momento, sempre che esse costituiscano una certa percentuale del prodotto finito;

(8) considerando che è opportuno, per evitare le divergenze d'applicazione che si sono manifestate in proposito nella Comunità, determinare con precisione le particolari modalità di etichettatura per alcuni prodotti tessili composti di due o più parti, nonché gli elementi dei prodotti tessili di cui non si deve tener conto nell'etichettatura e in sede in analisi;

(9) considerando che la presentazione alla vendita dei prodotti tessili soggetti unicamente all'obbligo di etichettatura globale e di quelli venduti a metraggio o a taglio deve essere effettuata in modo che il consumatore possa effettivamente prendere conoscenza delle indicazioni apposte sull'imballaggio globale o sul rotolo, e che spetta agli Stati membri determinare le misure da applicare in proposito;

(10) considerando che è opportuno subordinare a determinate condizioni l'impiego di qualificativi o di denominazioni che godono di particolare favore presso gli utilizzatori ed i consumatori;

(11) considerando che è stato necessario prevedere metodi di campionatura e di analisi dei tessili, allo scopo di eliminare qualsiasi possibilità di contestazione dei metodi applicati; che tuttavia il mantenimento provvisorio dei metodi nazionali attualmente in vigore non ostacola l'applicazione di norme uniformi;

(12) considerando che l'allegato II della presente direttiva, che riporta i tassi convenzionali da applicare alla massa anidra di ciascuna fibra all'atto della determinazione mediante analisi della composizione fibrosa dei prodotti tessili, prescrive ai numeri 1, 2 e 3 due diversi tassi convenzionali per il calcolo della composizione dei prodotti cardati o pettinati contenenti lana e/o peli; che non è tuttavia sempre possibile ai laboratori di riconoscere se un prodotto appartenga al ciclo del cardato o del pettinato e che in tal caso dei risultati divergenti potrebbero derivare dall'applicazione di tali disposizioni in occasione dei controlli di conformità dei prodotti tessili effettuati nella Comunità; che è quindi opportuno autorizzare i laboratori ad applicare, nei casi dubbi, un tasso convenzionale unico;

(13) considerando che non è opportuno, in una direttiva specifica riguardante i prodotti tessili, armonizzare tutte le disposizioni loro applicabili;

(14) considerando che gli allegati III e IV della presente direttiva in funzione del carattere eccezionale dei casi in essi contemplati, devono altresì contenere altri prodotti esonerati dall'etichettatura, in particolare i prodotti «monouso», o per i quali si giustifica soltanto un'etichettatura globale;

(15) considerando che le disposizioni necessarie per determinare e adeguare al progresso tecnico i metodi di analisti costituiscono misure di applicazione di carattere strettamente tecnico; che è pertanto opportuno applicare a queste misure, nonché a quelle necessarie per adeguare al progresso tecnico gli allegati I e II della presente direttiva, la procedura del comitato già contemplata all'articolo 6 della direttiva 96/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili (5);

(16) considerando che le disposizioni previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per il settore delle direttive relative alle denominazioni ed all'etichettatura dei prodotti tessili;

(17) considerando che la presente direttiva deve lasciare impregiudicati gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d'attuazione delle direttive indicati nell'allegato V, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

I prodotti tessili possono essere immessi sul mercato interno della Comunità, prima di qualsiasi trasformazione oppure durante il ciclo industriale e durante le diverse operazioni inerenti alla loro distribuzione, soltanto se sono conformi alle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 2

1. Per prodotti tessili ai sensi della presente direttiva s'intendono tutti i prodotti che, allo stato grezzo, di semilavorati, lavorati, semimanufatti, manufatti, semiconfezionati o confezionati, sono esclusivamente composti di fibre tessili, qualunque sia il procedimento di mischia o di unione utilizzato.

2. Per fibre tessili, ai sensi della presente direttiva, si intende:

- un elemento caratterizzato da flessibilità, finezza ed elevato rapporto tra lunghezza e dimensione trasversale massima, che lo rendono atto ad applicazioni tessili;

- le lamelle flessibili o i tubi di larghezza apparente non superiore a 5 mm, comprese le lamelle tagliate da lamelle più larghe o da film, fabbricati a base di sostanze che servono per ottenere le fibre di cui all'allegato I, numeri 19-41 e atti ad applicazioni tessili; la larghezza apparente è quella della lamella o del tubo in forma piegata, appiattita, schiacciata o torta o, nel caso di larghezza non uniforme, quella media.

3...

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