97/10/EC: Commission Decision of 12 December 1996 amending Council Decision 79/542/EEC and Commission Decisions 92/160/EEC, 92/260/EEC and 93/197/EEC in relation to the temporary admission and imports into the Community of registered horses from South Africa (Text with EEA relevance)

Coming into Force13 December 1996
End of Effective Date07 August 2008
Celex Number31997D0010
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/1997/10(1)/oj
Published date07 January 1997
Date12 December 1996
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 3, 7 January 1997
EUR-Lex - 31997D0010 - IT

97/10/CE: Decisione della Commissione del 12 dicembre 1996 recante modifica della decisione 79/542/CEE del Consiglio e delle decisioni 92/160/CEE, 92/260/CEE e 93/197/CEE della Commissione per quanto concerne l'ammissione temporanea e le importazioni nella Comunità di cavalli registrati in provenienza dal Sudafrica (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 003 del 07/01/1997 pag. 0009 - 0024


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 12 dicembre 1996 recante modifica della decisione 79/542/CEE del Consiglio e delle decisioni 92/160/CEE, 92/260/CEE e 93/197/CEE della Commissione per quanto concerne l'ammissione temporanea e le importazioni nella Comunità di cavalli registrati in provenienza dal Sudafrica (Testo rilevante ai fini del SEE) (97/10/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza da paesi terzi (1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare gli articoli 12, paragrafo 2, 13, paragrafo 2, 14, 15, 16 e 19, punto i),

considerando che il Sudafrica è inserito nella parte 1 dell'allegato della decisione 79/542/CEE del Consiglio (2), recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di equidi nonché di carni fresche e di prodotti a base di carne, modificata da ultimo dalla decisione 96/624/CE della Commissione (3); che tuttavia l'importazione di equidi dal Sudafrica è attualmente sospesa;

considerando che la decisione 92/160/CEE della Commissione (4), modificata da ultimo dalla decisione 95/536/CE (5), ha indicato misure di regionalizzazione per le importazioni di equidi in provenienza da taluni paesi terzi;

considerando che la decisione 92/260/CEE della Commissione (6), modificata da ultimo dalla decisione 96/279/CE (7), ha stabilito le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria cui è subordinata l'ammissione temporanea di cavalli registrati;

considerando che la decisione 93/197/CEE della Commissione (8), modificata da ultimo dalla decisione 96/279/CE, ha stabilito le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione;

considerando che, a seguito di un'ispezione veterinaria della Commissione in Sudafrica, la situazione in materia di polizia sanitaria è risultata essere sotto l'adeguato controllo di servizi veterinari ben strutturati ed organizzati;

considerando che la peste equina è endemica in alcune zone del Sudafrica; che tuttavia la Penisola del Capo ne è indenne da oltre cinque anni e che negli ultimi 12 mesi non è stata praticata alcuna vaccinazione sistematica contro tale malattia;

considerando che un primo monitoraggio siero-epidemiologico della peste equina, svolto allo scopo di definire la situazione sierologica degli equidi residenti con riguardo agli anticorpi del virus della peste equina e dell'encefalosi equina, ha dato risultati soddisfacenti per tutti i cavalli nonché per un campione rappresentativo di altri equidi della zona che si propone di considerare indenne de peste equina, come pure per campioni, individuati con scelta casuale, di cavalli di quelle che si propone di considerare zone di sorveglianza e di protezione della Western Cape Province;

considerando che la durina è endemica in alcune zone del Sudafrica; che tuttavia la Western Cape Province ne è indenne da oltre sei mesi; che il Sudafrica è ufficialmente indenne da morva, encefalomielite equina (di tutti di tipi), anemia infettiva del cavallo e stomatite vescicolosa da oltre sei mesi;

considerando che le autorità veterinarie del Sudafrica si sono impegnate a comunicare alla Commissione e agli Stati membri con telefax, telegramma o telex entro 24 ore la conferma dell'insorgere delle malattie infettive o contagiose degli equidi che figurano nell'allegato A della direttiva 90/426/CEE, così come eventuali modifiche nella politica di vaccinazione e, in tempi adeguati, nella politica di importazione degli equidi;

considerando che le autorità veterinarie del Sudafrica hanno fornito alcune garanzie in ordine ai cavalli registrati destinati all'ammissione temporanea o all'importazione definitiva nella Comunità;

considerando che le condizioni di polizia sanitaria debbono essere stabilite in base alla relativa situazione sanitaria del paese terzo considerato; che, dati i vincoli inerenti al controllo degli spostamenti e alla quarantena in Sudafrica, in questo caso si fa esclusivo riferimento all'ammissione temporanea e alle importazioni di cavalli registrati;

considerando che le decisioni 79/542/CEE, 92/160/CEE, 92/260/CEE e 93/197/CEE debbono essere modificate di conseguenza;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La regionalizzazione del Sudafrica con riguardo all'ammissione temporanea e alle importazioni nella Comunità di cavalli registrati si applica a condizione che siano rispettate le garanzie supplementari specificate nell'allegato I.

Articolo 2

Nella colonna «Animali vivi» delle «Osservazioni particolari» di cui alla parte 1 dell'allegato della decisione 79/542/CEE, il rinvio alla nota «(6)» relativo al Sudafrica è sostituito dal rinvio alla nota «(5)».

Articolo 3

L'allegato della decisione 92/160/CEE è modificato nel modo di seguito indicato.

1) Sono aggiunte le indicazioni seguenti:

«Sudafrica (3)

Area metropolitana di Città del Capo, così definita:

>SPAZIO PER TABELLA>

».

2) È aggiunta la corrispondente nota (3) a piè di pagina:

«(3) Sono autorizzate esclusivamente l'ammissione temporanea e le importazioni definitive nella Comunità di cavalli registrati.»

Articolo 4

La decisione 92/260/CEE è modificata come di seguito indicato.

1) Nell'allegato I sono aggiunte le parole seguenti:

«Gruppo F

Sudafrica (1)».

2) Nell'allegato II sono aggiunti:

a) «F. Certificato sanitario per l'ammissione temporanea di cavalli registrati provenienti dai paesi terzi elencati nel gruppo F.»

b) L'allegato II della presente decisione.

Articolo 5

La decisione 93/197/CEE è modificata come di seguito indicato.

1) Nell'allegato I sono aggiunte le parole seguenti:

«Gruppo F

Sudafrica (1)».

2) Nell'allegato II sono aggiunti:

a) «F. Certificato sanitario per le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti dai paesi terzi elencati nel gruppo F.»

b) L'allegato III della presente decisione.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 42.

(2) GU n. L 146 del 14. 6. 1979, pag. 15.

(3) GU n. L 279 del 31. 10. 1996, pag. 33.

(4) GU n. L 71 del 18. 3. 1992, pag. 27.

(5) GU n. L 304 del 16. 12. 1995, pag. 49.

(6) GU n. L 130 del 15. 5. 1992, pag. 67.

(7) GU n. L 107 del 30. 4. 1996, pag. 1.

(8) GU n. L 86 del 6. 4. 1993, pag. 16.

ALLEGATO I

Garanzie supplementari riferite alla regionalizzazione del Sudafrica ai fini dell'ammissione temporanea e dell'importazione nella Comunità europea di cavalli registrati

1. Le malattie seguenti sono soggette a notifica obbligatoria in Sudafrica:

Peste equina (AHS), morva, durina, encefalomielite equina di tutti i tipi, compresa l'encefalomielite equina venezuelana, anemia infettiva del cavallo, stomatite vescicolosa, carbonchio e rabbia.

L'intera Western Cape Province è dichiarata «zona di controllo della peste equina» conformemente a quanto disposto dalla legge sulle malattie degli animali («Animal Disease Act»). Con riguardo alla regionalizzazione inerente alla peste equina, il territorio della Western Cape Province è suddiviso in una zona indenne da peste equina, una zona di sorveglianza e una zona di protezione.

Nella Western Cape Province la peste equina è considerata una malattia soggetta a vigilanza («controlled disease»).

2. Regionalizzazione:

2.1. Zona indenne da peste equina:

L'area metropolitana di Città del Capo costituisce la zona indenne da peste equina ed è così definita:

>SPAZIO PER TABELLA>

2.2. Zona di sorveglianza della peste equina:

La zona indenne da peste equina è circondata da una zona di sorveglianza larga almeno 50 chilometri, comprendente le circoscrizioni di Città del Capo, Vredenburg, Hopefield, Moorreesburg, Malmesbury, Wellington, Paarl, Stellenbosch, Kuilsrivier, Goodwood, Wynberg, Simonstown, Somerset West, Mitchell's Plain e Strand ed è delimitata dal Berg Rivier a nord, dalle Hottentots Holland Mountains ad est e dalla costa a sud e ad ovest.

2.3. Zona di protezione dalla peste equina:

La zona di sorveglianza è circondata da una zona di protezione larga almeno 100 chilometri, comprendente le circoscrizioni di Vanrynsdorp, Vredendal, Clanwilliam, Piketberg, Ceres, Tulbagh, Worcester, Caledon, Hermanus, Bredasdorp, Robertson, Montagu, Swellendam, Laingsburg, Ladismith, Heidelberg, Riversdale, Mossel Bay, Calitzdorp, Oudtshoorn, George, Knysna, Uniondale, Prince Albert, Beaufort west e Murraysburg.

2.4. Zona infetta da peste equina:

La parte del territorio della Repubblica sudafricana non compresa nella Western Cape Province.

3. Vaccinazioni:

3.1. Nella zona indenne e nella zona di sorveglianza non è permessa alcuna vaccinazione sistematica contro la peste equina.

Tuttavia, a titolo derogatorio, il direttore del servizio di polizia veterinaria del ministero dell'Agricoltura del Sudafrica può autorizzare la vaccinazione, eseguita, con un vaccino AHS polivalente registrato, esclusivamente da un veterinario e conformemente alle...

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