Council Implementing Regulation (EU) No 917/2011 of 12 September 2011 imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of ceramic tiles originating in the People’s Republic of China

Coming into Force16 September 2011
End of Effective Date31 December 9999
Published date15 September 2011
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/917/oj
Date12 September 2011
Celex Number32011R0917
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 238, 15 September 2011
L_2011238IT.01000101.xml
15.9.2011 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 238/1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 917/2011 DEL CONSIGLIO

del 12 settembre 2011

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di piastrelle di ceramica della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure provvisorie

(1) Con il regolamento (UE) n. 258/2011 (2) («regolamento provvisorio») la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Repubblica popolare cinese («Cina»).
(2) Il 31 maggio 2011 è stata pubblicata una rettifica (3) per correggere alcuni errori tipografici, riguardanti in particolare i nomi di alcuni produttori esportatori cinesi, scritti in maniera errata nell’allegato I del regolamento provvisorio.
(3) In seguito alla verifica di alcune richieste presentate dopo la pubblicazione della rettifica, rivelatesi giustificate, è inoltre emerso che anche altri nomi erano stati riportati in maniera errata. I nomi corretti di tutte le società soggette al dazio medio ponderato sono elencati nell’allegato I del presente regolamento.
(4) Si rammenta che il procedimento è stato avviato in seguito a una denuncia presentata dalla Federazione europea dei produttori di piastrelle di ceramica (CET) («il denunziante») a nome dei produttori che rappresentano una parte considerevole, in questo caso oltre il 30 %, della produzione totale di piastrelle di ceramica dell’Unione. Come indicato al considerando 24 del regolamento provvisorio, l’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2009 e il 31 marzo 2010 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). Per quanto concerne l’analisi delle tendenze pertinenti ai fini della valutazione del pregiudizio, la Commissione ha esaminato i dati relativi al periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo in esame»).

2. Fase successiva della procedura

(5) In seguito alla divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali è stata decisa l’istituzione delle misure provvisorie («divulgazione delle conclusioni provvisorie»), diverse parti interessate hanno presentato osservazioni scritte in merito alle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite e si sono inoltre tenute audizioni in presenza del consigliere-auditore su richiesta di due parti interessate.
(6) La Commissione ha continuato a cercare tutte le informazioni ritenute necessarie per giungere a conclusioni definitive.
(7) Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l’istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Cina e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le proprie osservazioni dopo aver ricevuto le informazioni in questione.
(8) Tutte le osservazioni orali e scritte trasmesse dalle parti interessate sono state esaminate e prese in considerazione se ritenute pertinenti.

3. Parti interessate al procedimento

3.1. Campionamento dei produttori esportatori cinesi

(9) Al momento di selezionare il campione di produttori esportatori, si è deciso di includere un «gruppo» di società richiedenti dato che il volume combinato delle esportazioni dei due produttori inseriti in tale gruppo li rendeva il terzo maggiore esportatore in termini di volume verso il mercato dell’Unione. Le società in questione hanno sostenuto l’esistenza di un legame tra esse in base all’articolo 143, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (4). Tale articolo stabilisce che le parti sono considerate legate se «hanno la veste giuridica di associati». Successivamente l’inchiesta ha rivelato che tali società non erano legate in tal senso e, come menzionato al considerando 35 del regolamento provvisorio, i due produttori sono stati trattati separatamente.
(10) Diversi produttori esportatori hanno osservato che queste società avrebbero dovuto essere escluse dal campione per aver presentato informazioni false o fuorvianti, sostenendo inoltre che la media ponderata del margine di dumping avrebbe quindi dovuto essere calcolata senza considerare le due società inserite nel campione.
(11) A questo proposito, si sottolinea che le informazioni fornite da tali parti prima della selezione del campione sono state giudicate sufficienti a ritenerle legate e, visto il loro volume combinato di vendite all’esportazione verso il mercato dell’Unione, esse sono state incluse nel campione. In seguito alle visite di verifica in loco effettuate presso i locali delle due società, la questione del loro legame è stata attentamente esaminata. Le informazioni fornite dalle società a sostegno dell’esistenza di tale legame sono state verificate e ritenute insufficienti a considerare le società legate, in contrasto con il parere delle società stesse. Si è dunque concluso che esse non potevano considerarsi legate ai sensi dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2454/93. Dato che tali società hanno collaborato all’inchiesta, fornendo anche informazioni sul loro presunto legame, si ritiene che non vi siano motivi per escluderle dal campione. In queste circostanze l’argomentazione è stata respinta.
(12) Inoltre, anche presupponendo che la selezione di altre società per il campione nel corso dell’inchiesta avesse portato a un volume notevolmente più elevato di esportazioni verso il mercato dell’Unione durante il PI, sarebbe stato difficile nel tempo a disposizione svolgere indagini su qualsiasi società selezionata da poco. Di conseguenza, nonostante si sia riscontrato che queste società non sono legate tra loro, il campione conserva la sua conformità ai criteri stabiliti dal regolamento di base. Si sottolinea infine che non sussistono prove a indicare che le società abbiano deliberatamente affermato di essere legate per essere incluse nel campione.
(13) In assenza di altre osservazioni su questo punto, si confermano i considerando 5 e 6 del regolamento provvisorio.

3.2. Campionamento dei produttori dell’Unione

(14) In seguito all’istituzione delle misure provvisorie una parte ha osservato che nessuno dei produttori dell’Unione che sostengono la denuncia ha fornito risposte in merito al campione e che quindi si dovrebbe ritenere che essi non collaborino al procedimento. Questa argomentazione è stata accolta in seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive.
(15) In riferimento all’argomentazione che la mancanza di risposte in merito al campione indicherebbe che i produttori dell’Unione che sostengono la denuncia non hanno collaborato, si rammenta che la CET era il rappresentante legale di tutte le società denunzianti. Come richiesto, la CET ha inoltre fornito per conto dei denunzianti le informazioni complementari riguardanti i dati per il PI. Come riportato nel dettaglio nell’avviso di apertura, in vista della selezione del campione solo le società che non avevano ancora presentato tutti i dati necessari erano tenute a fornire informazioni. Ne consegue che i produttori denunzianti collaboravano pienamente dato che avevano trasmesso tutte le informazioni necessarie nella fase della denuncia e che tutti gli aggiornamenti del caso sui dati relativi al PI erano stati forniti per loro conto dal loro rappresentante legale durante l’inchiesta.
(16) Una parte interessata ha sostenuto che la divisione in diversi segmenti dell’industria dell’Unione e la copertura geografica del campione non lo rendevano valido sul piano statistico. A tale proposito si rammenta che l’industria di piastrelle di ceramica dell’Unione è altamente frammentata con oltre 500 produttori. Si è inoltre riscontrato che erano presenti tutti e tre i segmenti del settore, cioè le piccole, medie e grandi società. Affinché i risultati relativi alle grandi imprese non prevalessero nell’analisi del pregiudizio, ma si rispecchiasse opportunamente la situazione delle piccole società, che costituiscono complessivamente la maggioranza della produzione dell’Unione, si è deciso che il campione fosse rappresentativo di tutti i segmenti (ossia imprese piccole, medie e grandi). All’interno di ogni segmento sono state scelte le società più grandi, garantendo comunque la rappresentanza geografica.
(17) Una parte interessata ha inoltre argomentato che la Commissione non era riuscita a dimostrare la rappresentatività del campione in seguito alla revoca dell’impegno del produttore polacco e che esso non era in ogni caso rappresentativo in termini di volume di vendite sul mercato dell’Unione.
(18) È vero che un produttore polacco ha deciso di interrompere la collaborazione e che quindi ha dovuto essere escluso dal campione. Non è necessario tuttavia che un campione rifletta esattamente la ripartizione
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