Council Regulation (EEC) No 218/92 of 27 January 1992 on administrative cooperation in the field of indirect taxation (VAT)

Coming into Force04 February 1992
End of Effective Date31 December 2003
Celex Number31992R0218
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1992/218/oj
Published date01 February 1992
Date27 January 1992
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 24, 1 February 1992
EUR-Lex - 31992R0218 - IT

Regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio, del 27 gennaio 1992, concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette (IVA)

Gazzetta ufficiale n. L 024 del 01/02/1992 pag. 0001 - 0005
edizione speciale finlandese: capitolo 9 tomo 2 pag. 0052
edizione speciale svedese/ capitolo 9 tomo 2 pag. 0052


REGOLAMENTO (CEE) N. 218/92 DEL CONSIGLIO del 27 gennaio 1992 concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette (IVA)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'instaurazione del mercato interno ai sensi dell'articolo 8 A del trattato comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali; che il mercato interno richiede modifiche della normativa relativa all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 99 del trattato;

considerando che, per evitare una perdita di gettito tributario per gli Stati membri, le misure di armonizzazione fiscale adottate per il completamento del mercato interno e per il periodo transitorio devono contemplare l'istituzione di un sistema comune di scambi di informazioni fra le autorità competenti degli Stati membri sulle transazioni intracomunitarie;

considerando che, allo scopo di consentire l'eliminazione dei controlli a scopi fiscali alle frontiere interne, conformemente agli obiettivi enunciati all'articolo 8 A del trattato, è necessario che il regime transitorio in materia di imposta sul valore aggiunto, instaurato con la direttiva 91/680/CEE (4) che modifica la direttiva 77/388/CEE (5), possa venire instaurato effettivamente senza rischi di frodi che potrebbero determinare distorsioni di concorrenza;

considerando che il presente regolamento istituisce un sistema comune di scambi di informazioni sulle transazioni intracomunitarie, che completa le disposizioni della direttiva 77/799/CEE del Consiglio (6), modificata da ultimo dalla direttiva 79/1070/CEE (7), ed il cui obiettivo è di ordine fiscale;

considerando che gli Stati membri dovrebbero trasmettere alla Commissione qualsiasi informazione relativa all'imposta sul valore aggiunto che possa rivestire interesse a livello comunitario;

considerando che l'istituzione del sistema comune di cooperazione amministrativa può influire sulla situazione giuridica delle persone, in particolare a motivo dello scambio di informazioni riguardo alla loro posizione fiscale;

considerando che occorre garantire che le disposizioni concernenti il controllo delle imposte indirette non siano sproporzionate rispetto all'esigenza delle amministrazioni di disporre di uno strumento di controllo efficace e agli oneri amministrativi imposti ai soggetti passivi;

considerando che il funzionamento di siffatto sistema rende necessaria l'istituzione di un comitato permanente di cooperazione amministrativa;

considerando che è necessario che gli Stati membri e la Commissione creino un sistema efficace di archiviazione e trasmissione elettronica di determinati dati ai fini del controllo in materia di imposte sul valore aggiunto;

considerando che è opportuno garantire che le informazioni trasmesse nell'ambito di detta collaborazione non siano divulgate a persone non autorizzate, in modo che siano rispettati i diritti fondamentali dei cittadini e delle imprese; che è pertanto necessario, salvo autorizzazione dello Stato membro che le fornisce, che l'autorità che riceve tali informazioni le utilizzi soltanto a fini fiscali o a sostegno delle azioni giudiziarie promosse in caso di violazioni della legislazione fiscale degli Stati membri interessati; che inoltre è necessario che l'autorità che le riceve attribuisca a queste informazioni la stessa natura riservata che esse avevano nello Stato che le ha fornite, se quest'ultimo lo richiede;

considerando che è necessaria una collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione per studiare, in maniera permanente, le procedure di cooperazione e lo scambio di esperienze acquisite nei settori considerati, allo scopo di rendere più efficienti tali procedure e di definire adeguate norme comunitarie,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento definisce le condizioni alle quali le autorità amministrative degli Stati membri competenti per l'applicazione della legislazione dell'imposta sul valore aggiunto cooperano con quelle degli altri Stati membri nonché con la Commissione allo scopo di garantire l'osservanza di tale legislazione.

A tal fine esso stabilisce procedure per lo scambio, per via elettronica, di informazioni relative all'imposta sul valore aggiunto concernenti le transazioni intracomunitarie e per tutti i successivi scambi di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri.

Articolo 2

1...

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