Regulation (EC) No 290/2009 of the European Central Bank of 31 March 2009 amending Regulation (EC) No 63/2002 (ECB/2001/18) concerning statistics on interest rates applied by monetary financial institutions to deposits and loans vis-à-vis households and non-financial corporations (ECB/2009/7)

Coming into Force01 June 2010,28 April 2009
End of Effective Date31 December 2014
Celex Number32009R0290
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2009/290/oj
Published date08 April 2009
Date31 March 2009
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 94, 08 April 2009
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8.4.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 94/75

REGOLAMENTO (CE) N. 290/2009 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 31 marzo 2009

che modifica il Regolamento (CE) n. 63/2002 (BCE/2001/18) relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie ai depositi detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie, nonché ai prestiti erogati in loro favore

(BCE/2009/7)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

Visto il Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, e l’articolo 6, paragrafo 4,

Considerando quanto segue:

(1) Dall’entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 63/2002 (BCE/2001/18) della Banca centrale europea del 20 dicembre 2001 relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie ai depositi detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie, nonché ai prestiti erogati in loro favore (2), sono stati identificati un certo numero di miglioramenti sullo schema di segnalazione relativo ai nuovi prestiti alle famiglie e alle società non finanziarie. Gli attuali obblighi segnaletici devono, pertanto, essere modificati.
(2) La previsione di una disaggregazione generale per i nuovi prestiti, che identifica separatamente i tassi di interesse applicati e il volume dei prestiti che sono garantiti da garanzie reali e/o personali dovrebbe facilitare la raccolta di dati più armonizzati a livello dell’area dell’euro e i confronti tra i paesi.
(3) La previsione di una disaggregazione per dimensione dei nuovi prestiti alle società non finanziarie dovrebbe fornire ulteriori informazioni sul finanziamento alle piccole e medie imprese.
(4) La previsione di una disaggregazione per periodo iniziale di determinazione del tasso di interesse per i nuovi crediti dovrebbe fornire informazioni più omogenee sui tassi di interesse aumentando il numero delle categorie del periodo di determinazione e aumentando quindi l’omogeneità di ciascuna categoria.
(5) La segnalazione separata dei tassi di interesse applicati sui debiti da carte di credito (denominati anche credito da carte di credito) permetterà il monitoraggio di tali tassi di interesse e assicurerà un trattamento comune di tale strumento in tutti i paesi dell’area dell’euro.
(6) La categoria aggiuntiva dei nuovi prestiti alle imprese individuali all’interno della categoria «prestiti alle famiglie per altre finalità» fornirà ulteriori informazioni sul finanziamento alle società di persone e faciliterà l’analisi dell’andamento generale dei prestiti alle famiglie.
(7) La segnalazione aggiuntiva di nuovi prestiti alle società non finanziarie per scadenza dovrebbe facilitare la distinzione tra i tassi applicati al finanziamento a breve e a lungo termine.
(8) Per quanto riguarda i prestiti rotativi e gli scoperti di conto corrente, sono necessari un chiarimento, una ridefinizione e un collegamento più diretto al Regolamento (CE) n. 25/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (BCE/2008/32), del 19 dicembre 2008, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione) (3).
(9) È necessario anche che le banche centrali nazionali (BCN) adottino regole più chiare per quanto concerne la stratificazione e la selezione degli operatori segnalanti e che sia specificato il diritto del Consiglio direttivo di controllare tali procedure,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il Regolamento (CE) n. 63/2002 (BCE/2001/18) è modificato come segue:

1. L’articolo 2, paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Il Consiglio direttivo avrà il diritto di controllare la conformità all’allegato I.»
2. L’allegato I è modificato in conformità dell’allegato I al presente regolamento.
3. L’allegato II è sostituito dall’allegato II al presente regolamento.
4. L’allegato IV è sostituito dall’allegato III al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno seguente alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1, paragrafo 3, si applica dal 1o giugno 2010.

Fatto a Francoforte sul Meno il 31 marzo 2009.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il Presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

(2) GU L 10 del 12.1.2002, pag. 24.

(3) GU L 15 del 20.1.2009, pag. 14.


ALLEGATO I

L’allegato I al regolamento (CE) n. 63/2002 (BCE/2001/18) è modificato come segue:

1. Il paragrafo 7 della sezione III della parte 1 è sostituito dal seguente:
«7. Le BCN definiscono criteri di stratificazione che consentano la suddivisione degli operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione in strati omogenei. Gli strati sono considerati omogenei se la somma delle varianze all’interno degli strati delle variabili rilevate è sostanzialmente inferiore al totale della varianza dell’insieme degli operatori soggetti all’obbligo segnaletico (1). I criteri di stratificazione sono collegati alle statistiche sui tassi di interesse delle IFM, ovvero, sussiste una relazione tra i criteri di stratificazione e i tassi di interesse e gli importi che devono essere stimati dal campione».
2. Il paragrafo 16 della sezione V della parte 1 è sostituito dal seguente:
«16. Ogni BCN sceglie la ripartizione più adeguata della dimensione nazionale del campione n tra gli strati. Ciascuna BCN definisce quindi quanti operatori segnalanti nh sono estratti dal totale degli enti creditizi e delle altre istituzioni Nh in ogni strato. Il tasso di campionamento nh/Nh per ogni strato h consente la stima della varianza di ogni strato. Ciò comporta che almeno due operatori segnalanti sono selezionati da ciascuno strato».
3. Il paragrafo 20 della sezione V della parte 1 è sostituito dalla seguente:
«20. Se una BCN decide di censire tutti gli enti creditizi e le altre istituzioni all’interno di uno strato, si rende possibile effettuare un campionamento in quello strato a livello di filiali. La condizione preliminare è che la BCN abbia una lista completa di filiali che copra tutta l’attività degli enti creditizi e delle altre istituzioni all’interno dello strato, e abbia dati adeguati a valutare la varianza dei tassi di interesse delle nuove operazioni effettuate nei confronti delle famiglie e delle società non finanziarie presso le filiali. Per la selezione e il mantenimento delle filiali si applicano i requisiti contenuti nel presente allegato. Le filiali selezionate diventano operatori segnalanti fittizi, sottoposti agli obblighi di segnalazione definiti nell’allegato II. Tale procedura non pregiudica la responsabilità dell’ente creditizio o delle altre istituzioni a cui fanno capo le filiali, in qualità di operatori segnalanti».

(1) Ovvero, la somma delle varianze all’interno degli strati definite come Formuladeve essere sostanzialmente inferiore al totale della varianza della popolazione segnalante definita come Formula, dove h indica ciascuno strato, xi il tasso di interesse per l’istituzione i, Formulala semplice media dei tassi di interesse dello strato h, n il numero totale delle istituzioni nel campione eFormulamedia semplice dei tassi di interesse di tutte le istituzioni nel campione.


ALLEGATO II

«

ALLEGATO II

SCHEMA DI SEGNALAZIONE PER LE STATISTICHE SUI TASSI DI INTERESSE DELLE ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE

Parte 1

TIPO DI TASSO

I. Tasso annualizzato concordato

Principio generale

1. Il tipo di tasso che gli operatori segnalanti forniscono per tutte le categorie di strumenti di depositi e prestiti relativi alle nuove operazioni e alle consistenze è il tasso annualizzato concordato (annualised agreed rate, AAR). È definito come il tasso di interesse concordato individualmente tra l’operatore segnalante e la famiglia o la società non finanziaria per un deposito o un prestito, convertito su base annua e indicato in percentuale annua. L’AAR copre tutti i pagamenti in conto interessi su depositi e prestiti, ma non altre spese eventualmente applicate. Il disaggio, definito come la differenza tra l’importo nominale del prestito e l’importo ricevuto dal cliente, è considerato quale pagamento in conto interessi all’inizio del contratto (time t0) ed è pertanto riflesso nell’AAR
2. Se i pagamenti in conto interessi concordati tra l’operatore segnalante e la famiglia o la società non finanziaria sono capitalizzati ad intervalli regolari durante l’anno, ad esempio al mese o al trimestre piuttosto che annualmente, il tasso concordato è espresso su base annua per mezzo della formula seguente per derivare il tasso annuale concordato: Formula con:
x quale AAR,
rag quale tasso di interesse per anno concordato tra l’operatore segnalante e la famiglia o la società non finanziaria per un deposito o prestito laddove le date della capitalizzazione degli interessi del deposito e tutti i pagamenti e i rimborsi del prestito avvengono ad intervalli regolari nell’arco dell’anno, e
n quale numero annuale dei periodi di capitalizzazione degli interessi per il deposito e dei periodi di rimborso per il prestito, ovvero 1 per i pagamenti annuali, 2 per i pagamenti semestrali, 4 per i pagamenti trimestrali e 12 per i pagamenti mensili.
3. Le banche centrali nazionali (BCN) possono richiedere agli operatori segnalanti di fornire, per tutti o alcuni strumenti di deposito e prestito relativi alle nuove operazioni e alle consistenze, il tasso effettivo definito in senso stretto (TEDS) (narrowly defined effective rate, NDER), anziché l’AAR. Il TEDS è il tasso di
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