Commission Regulation (EC) No 216/96 of 5 February 1996 laying down the rules of procedure of the Boards of Appeal of the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs)

Coming into Force09 February 1996
End of Effective Date30 September 2017
Celex Number31996R0216
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1996/216/oj
Published date06 February 1996
Date05 February 1996
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 28, 6 February 1996
L_1996028IT.01001101.xml
6.2.1996 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 28/11

REGOLAMENTO (CE) N. 216/96 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 1996

che stabilisce il regolamento di procedura delle commissioni di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (1), modificato dal regolamento (CE) n. 3288/94 (2), in particolare l'articolo 140, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 40/94 (nel prosieguo: il «regolamento») istituisce un nuovo sistema di marchio che consente un marchio valido in tutta la Comunità possa essere ottenuto sulla base di una domanda all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (nel prosieguo: «l'Ufficio»);

considerando che a tal fine il regolamento contiene in particolare le disposizioni necessarie per la procedura di registrazione del marchio comunitario e per l'amministrazione dei marchi comunitari, per i ricorsi contro le decisioni dell'Ufficio e per la decadenza o nullità del marchio comunitario;

considerando che in forza dell'articolo 130 del regolamento le commissioni di ricorso sono competenti a deliberare sui ricorsi contro le decisioni degli esaminatori, delle divisioni di opposizione, della divisione legale e di amministrazione dei marchi nonché delle divisioni di annullamento;

considerando che il titolo VII del regolamento contiene i principi fondamentali in materia di ricorso contro le decisioni degli esaminatori, delle divisioni di opposizione, della divisione legale e di amministrazione dei marchi e delle divisioni di annullamento;

considerando che il titolo X del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, che attua il regolamento n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (3), contiene le norme di attuazione del titolo VII del regolamento;

considerando che il presente regolamento completa le suddette altre disposizioni, in particolare per quanto riguarda l'organizzazione delle commissioni e la procedura orale;

considerando che è opportuno che, prima dell'inizio di ogni anno d'attività, sia fissato da un organo all'uopo costituito un piano di ripartizione delle pratiche tra le commissioni di ricorso; che a tale scopo quest'organismo dovrebbe prevedere criteri oggettivi, ad esempio classi di prodotti e servizi, oppure la lettera iniziale del nome del ricorrente;

considerando che, per facilitare l'istruzione e il trattamento dei ricorsi, sarà designato per ogni caso un relatore avente in particolare l'incarico di preparare le comunicazioni alle parti e redigere progetti di decisione;

considerando che le parti dei provvedimenti dinanzi alle commissioni di ricorso non sono sempre in grado o disposte a richiamare l'attenzione delle commissioni stesse su questioni di interesse generale connesse con il caso in discussione; che alle commissioni di ricorso dovrebbe essere pertanto accordata la facoltà di invitare il presidente dell'Ufficio, di propia iniziativa o su richiesta di quest'ultimo, a presentare osservazioni su questioni di interesse generale attinenti ad un caso all'esame delle commissioni stesse;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 141 del regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

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