2001/822/EC: Council Decision of 27 November 2001 on the association of the overseas countries and territories with the European Community ("Overseas Association Decision")

Coming into Force02 December 2001
End of Effective Date31 December 2013
Celex Number32001D0822
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2001/822(1)/oj
Published date30 November 2001
Date27 November 2001
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 314, 30 November 2001
EUR-Lex - 32001D0822 - IT

2001/822/CE: Decisione del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea ("Decisione sull'associazione d'oltremare")

Gazzetta ufficiale n. L 314 del 30/11/2001 pag. 0001 - 0077


Decisione del Consiglio

del 27 novembre 2001

relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea

("Decisione sull'associazione d'oltremare")

(2001/822/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in seguito denominato il trattato, in particolare l'articolo 187,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea(1), è stata applicata fino al 1o dicembre 2001. A norma dell'articolo 240, paragrafo 4, della stessa, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, stabilisce le disposizioni necessarie per la successiva applicazione dei principi enunciati negli articoli da 182 a 186 del trattato.

(2) La dichiarazione n. 36 sui paesi e territori d'oltremare, in seguito denominati PTOM, allegata all'atto finale della conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri firmato ad Amsterdam nel 1997, invita il Consiglio a procedere, a norma dell'articolo 187 del trattato, a un riesame del regime di associazione dei PTOM, con un quadruplice obiettivo:

- promuovere in modo più efficace lo sviluppo economico e sociale dei PTOM,

- sviluppare le relazioni economiche tra i PTOM e l'Unione europea,

- prendere in maggiore considerazione la diversità e le caratteristiche specifiche dei singoli PTOM, anche per quanto riguarda la libertà di stabilimento,

- assicurare che sia migliorata l'efficacia dello strumento finanziario.

(3) L'11 febbraio 1999 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulle relazioni tra PTOM, Stati ACP e regioni ultraperiferiche dell'Unione europea(2). Inoltre, il 4 ottobre 2001 esso ha adottato una risoluzione su proposta della Commissione per una decisione del Consiglio relativa all'associazione dei PTOM alla Comunità europea(3).

(4) Nella comunicazione del 20 maggio 1999 intitolata "Riflessioni sullo statuto dei PTOM associati alla Comunità e orientamenti su 'PTOM 2000'", la Commissione ha analizzato le caratteristiche e l'evoluzione dell'associazione PTOM-CE dal 1957 in poi, ha ricordato i principi fondamentali e il contesto attuale dell'associazione e ha indicato orientamenti alternativi per il periodo che avrebbe avuto inizio il 1o marzo 2000.

(5) A norma dell'articolo 10 della decisione 91/482/CEE, le autorità competenti dei PTOM hanno informato la Commissione delle modifiche o delle aggiunte di cui auspicano l'introduzione, in particolare in occasione di una riunione di partenariato tenutasi nei giorni 29 e 30 aprile 1999 tra la Commissione, i quattro Stati membri cui sono connessi i PTOM e i venti PTOM interessati.

(6) I PTOM, che non sono paesi terzi né fanno parte del mercato unico, devono adempiere gli obblighi commerciali stabiliti per i paesi terzi, specie per quanto riguarda le norme di origine, il rispetto delle norme sanitarie e fitosanitarie e le misure di salvaguardia.

(7) In linea di principio il Consiglio, al momento dell'adozione di misure a norma dell'articolo 187 del trattato, deve tener conto sia dei principi esposti nella parte quarta del trattato stesso, sia degli altri principi del diritto comunitario. Dovrebbe inoltre tener conto dell'esperienza acquisita nell'attuazione del regime commerciale contemplato dalla decisione 91/482/CEE.

(8) Tale regime, che prevede al tempo stesso il libero accesso in esenzione da dazi doganali per i prodotti originari dei PTOM e norme d'origine che consentono il cumulo con prodotti originari degli Stati ACP, che beneficiano di un regime diverso, o della Comunità, provoca o rischia di provocare gravi perturbazioni al funzionamento di alcune organizzazioni comuni di mercato della politica agricola comune, in particolare a quelle del riso e dello zucchero. Tali perturbazioni hanno spinto in diverse occasioni la Commissione e il Consiglio ad adottare misure di salvaguardia.

(9) Per quanto attiene al riso, le modifiche introdotte in occasione del riesame intermedio della decisione(4), limitando la possibilità di ricorso al cumulo dell'origine, hanno consentito di mantenere per prodotti dei PTOM un accesso al mercato comunitario a condizioni atte a preservarne l'equilibrio. Questo accesso dovrebbe essere migliorato nei confronti dei PTOM meno sviluppati, ma senza modificare il quantitativo globale che beneficia del cumulo. Poiché soltanto altri due PTOM hanno operato in questo settore, i quantitativi disponibili rimanenti dovrebbero essere assegnati loro, nell'interesse della trasparenza.

(10) Nel caso dello zucchero e delle miscele di zucchero, invece, l'incremento delle esportazioni dai PTOM di zucchero originario degli Stati ACP o della Comunità verso un mercato largamente eccedentario, ha comportato una più consistente riduzione della quota concessa ai produttori comunitari con conseguente maggiore perdita di reddito garantito.

(11) Inoltre, in considerazione del fatto che attualmente, nel settore dello zucchero, sono sufficienti operazioni minime, che comportano un valore aggiunto ridotto, per ottenere lo status di prodotto originario dei PTOM, il contributo che tali esportazioni possono fornire allo sviluppo di questi territori non può essere che estremamente limitato e certo del tutto sproporzionato rispetto alle perturbazioni provocate nei settori comunitari interessati.

(12) Per tali motivi occorrerebbe adottare norme d'origine che escludano, per lo zucchero, la possibilità del cumulo dell'origine ACP/PTOM/CE in caso di operazioni minime. Tuttavia, tenuto conto degli investimenti già fatti nei PTOM in virtù della normativa in vigore dal 1991, tale esclusione dovrebbe entrare in vigore in modo graduale. Pertanto, fatta salva l'adozione delle necessarie disposizioni di applicazione, si dovrebbe consentire temporaneamente di applicare il cumulo, entro limiti quantitativi progressivamente ridotti che siano compatibili con gli obiettivi dell'organizzazione comune di mercato della Comunità per quanto riguarda lo zucchero, pur tenendo debitamente conto dei legittimi interessi degli operatori PTOM.

(13) È poi opportuno prevedere che prodotti agricoli originari della Comunità e che hanno beneficiato di una restituzione all'esportazione non possono essere reimportati nella Comunità in esenzione doganale.

(14) Occorrerebbe inoltre che tutte le norme d'origine PTOM siano aggiornate per tenere conto dei progressi tecnici e della politica di armonizzazione di tali norme adottata dalla Comunità nell'interesse degli operatori e delle amministrazioni interessati. Analogamente è opportuno semplificare la procedura in modo che in futuro sia più agevole apportare a tali norme le necessarie modifiche tecniche.

(15) Dovrebbe essere completata e precisata la procedura per il trasbordo di prodotti non originari dei PTOM ma ivi in libera pratica, al fine di garantire un quadro giuridico trasparente e sicuro per gli operatori e le amministrazioni. La procedura dovrebbe essere estesa per coprire altresì taluni prodotti della pesca di particolare importanza per la Groenlandia e Saint-Pierre e Miquelon, fatta salva l'adozione delle necessarie disposizioni di applicazione.

(16) Le disposizioni generali del trattato e il diritto derivato non si applicano automaticamente ai PTOM, salvo esplicite disposizioni contrarie. I prodotti dei PTOM importati nella Comunità devono tuttavia rispettare la vigente normativa comunitaria.

(17) L'aiuto finanziario ai PTOM dovrebbe essere ripartito in base a criteri uniformi, trasparenti ed efficaci, in funzione delle necessità e dei risultati dei PTOM. I criteri dovrebbero tener conto in particolare delle caratteristiche fisiche ed economiche dei PTOM, dell'utilizzazione delle assegnazioni precedenti, del rispetto dei principi di sana gestione finanziaria, di una politica tributaria equa, della capacità di assorbimento stimata, della necessità di costituire una riserva per finanziare spese non programmabili e una transizione senza scosse in modo da evitare improvvisi e significativi ostacoli all'assegnazione dei fondi per la Nuova Caledonia, la Polinesia francese e le Antille olandesi. A fini di efficienza, di semplificazione e di riconoscimento delle capacità di gestione delle autorità dei PTOM, occorrerebbe optare per una gestione più compartecipativa delle risorse finanziarie concesse ai PTOM applicando procedure basate sulle norme vigenti per i Fondi strutturali.

(18) A tal fine le procedure conferiscono in particolare ai PTOM la responsabilità principale della programmazione e dell'attuazione della cooperazione, da realizzarsi essenzialmente in conformità delle regolamentazioni territoriali dei PTOM, pur confermando il sostegno della Comunità e più in particolare della Commissione in materia di verifica, valutazione e revisione finanziaria delle azioni programmate. Inoltre, è necessario specificare quali programmi comunitari e quali linee di bilancio sono aperti ai PTOM, nonché le procedure per una transizione graduale dai FES precedenti al nono FES.

(19) L'evoluzione del contesto mondiale, che si traduce in una liberalizzazione ininterrotta degli scambi, tocca da vicino sia la Comunità, primo partner commerciale dei PTOM, sia gli Stati ACP situati nelle vicinanze dei PTOM e gli altri partner economici di questi paesi. Quanto alle condizioni di accesso al mercato, il livello dei dazi ha un'incidenza sempre più limitata, mentre assumono sempre più importanza gli scambi di servizi e i settori legati al commercio nelle relazioni fra i PTOM e i loro partner economici. Pur mantenendo sostanzialmente invariati gli...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT