2002/16/EC: Commission Decision of 27 December 2001 on standard contractual clauses for the transfer of personal data to processors established in third countries, under Directive 95/46/EC (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2001) 4540)

Coming into Force03 April 2002,10 January 2002
End of Effective Date14 May 2010
Celex Number32002D0016
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2002/16(1)/oj
Published date10 January 2002
Date27 December 2001
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 6, 10 January 2002
EUR-Lex - 32002D0016 - IT

2002/16/CE: Decisione della Commissione, del 27 dicembre 2001, relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali a incaricati del trattamento residenti in paesi terzi, a norma della direttiva 95/46/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 4540]

Gazzetta ufficiale n. L 006 del 10/01/2002 pag. 0052 - 0062


Decisione della Commissione

del 27 dicembre 2001

relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali a incaricati del trattamento residenti in paesi terzi, a norma della direttiva 95/46/CE

[notificata con il numero C(2001) 4540]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/16/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati(1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) In base alla direttiva 95/46/CE, gli Stati membri devono provvedere affinché il trasferimento di dati personali verso un determinato paese terzo possa avere luogo soltanto se tale paese garantisce un livello adeguato di protezione dei dati, e se vengono osservate, previamente al trasferimento, le disposizioni adottate dagli Stati membri in attuazione di altre norme della direttiva.

(2) L'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE prevede che gli Stati membri possano autorizzare, subordinatamente a talune garanzie, il trasferimento di dati personali verso paesi terzi che non garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati. Tali garanzie possono essere costituite in particolare da apposite clausole contrattuali.

(3) A norma della direttiva 95/46/CE, il livello di protezione dei dati deve essere valutato alla luce di tutte le circostanze relative all'operazione di trasferimento. Il gruppo di lavoro per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali costituito in forza della direttiva(2) ha elaborato una serie di orientamenti per tale valutazione(3).

(4) Le clausole contrattuali tipo riguardano soltanto la protezione dei dati. Ma gli esportatori e gli importatori dei dati sono liberi di inserire qualsiasi altra clausola commerciale ritenuta pertinente ai fini del contratto, purché non incompatibile con le clausole tipo.

(5) La presente decisione non incide sulle autorizzazioni nazionali che gli Stati membri possono concedere in base alle disposizioni nazionali adottate in attuazione dell'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE. Essa prevede semplicemente che gli Stati membri riconoscano come garanzie sufficienti le clausole contrattuali in essa contenute e non produce alcun effetto sulle clausole contrattuali di altra natura.

(6) La presente decisione si limita a stabilire che le clausole da essa previste possano essere utilizzate dal responsabile del trattamento con sede nella Comunità come garanzie sufficienti per il trasferimento di dati personali a incaricati del trattamento residenti in paesi terzi ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE.

(7) Essa attua pertanto l'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva e non pregiudica il contenuto dei contratti o degli atti giuridici adottati in materia. Appare tuttavia opportuno prevedere determinate clausole tipo, riguardanti in particolare gli obblighi dell'esportatore, affinché vi sia maggiore chiarezza sulle disposizioni che possono essere inserite nei contratti fra i responsabili e gli incaricati del trattamento.

(8) Le autorità di controllo degli Stati membri svolgono un ruolo fondamentale in tale ambito garantendo che i dati personali siano adeguatamente tutelati in seguito al trasferimento. Nei casi eccezionali in cui gli esportatori si rifiutino o non siano in grado di impartire le istruzioni necessarie agli importatori, e le persone cui si riferiscono i dati siano esposte ad un imminente rischio di gravi danni, le clausole tipo devono consentire alle autorità di controllo di vigilare sugli importatori dei dati ed adottare...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT