Council Regulation (EC) No 1638/98 of 20 July 1998 amending Regulation No 136/66/EEC on the establishment of a common organisation of the market in oils and fats

Coming into Force04 August 1998,01 November 1998
End of Effective Date31 October 2005
Celex Number31998R1638
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1998/1638/oj
Published date28 July 1998
Date20 July 1998
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 210, 28 July 1998
EUR-Lex - 31998R1638 - IT

Regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio del 20 luglio 1998 che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi

Gazzetta ufficiale n. L 210 del 28/07/1998 pag. 0032 - 0037


REGOLAMENTO (CE) N. 1638/98 DEL CONSIGLIO del 20 luglio 1998 che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

(1) considerando che, nel febbraio 1997, la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una comunicazione riguardante il settore delle olive e dell'olio d'oliva nelle quale è indicata la necessità di una riforma dell'attuale organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi; che le istituzioni della Comunità hanno avuto modo di esaminare tale comunicazione e le opzioni di riforma in essa illustrate; che si è constatata una convergenza di opinioni sulla necessità di una riforma; che tuttavia, per determinare quale sia l'approccio ottimale, è indispensabile disporre di informazioni più affidabili, soprattutto circa il numero di olivi esistenti nella Comunità, la superficie degli oliveti e le rese; che, tenuto conto dei tempi necessari per la raccolta e l'analisi di tali dati, la Commissione si è impegnata a presentare una proposta di riforma nel corso del 2000, in previsione di una sua applicazione nella campagna 2001/2002;

(2) considerando che l'esperienza ha dimostrato che alcuni adeguamenti dell'attuale organizzazione comune dei mercati debbano essere introdotti a breve termine per attenuare le difficoltà degli operatori del settore, migliorare i controlli a livello delle amministrazioni nazionali e garantire una maggiore tutela del bilancio comunitario; che occorre operare i necessari adeguamenti dell'attuale organizzazione comune dei mercati e stabilire i pertinenti prezzi ed importi per le campagne 1998/1999, 1999/2000 e 2000/2001;

(3) considerando che l'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (4), prevede un aiuto alla produzione fissato forfettariamente per gli oleicoltori con una produzione media non superiore a 500 kg; che tale disposizione mirava in particolare a ridurre gli oneri amministrativi inerenti all'accertamento del diritto all'aiuto; che tuttavia le modifiche introdotte nel regime degli aiuti alla produzione, in particolare l'aumento della quota dei costi del regime riferibile ai piccoli produttori e l'aumento del livello dell'aiuto, hanno trasformato il doppio sistema di erogazioni ai produttori in una fonte di frodi; che occorre pertanto sopprimere le disposizioni specificamente riferite all'aiuto a favore dei piccoli produttori;

(4) considerando che il meccanismo di stabilizzazione dell'aiuto alla produzione si basa attualmente su un unico Quantitativo Massimo Garantito per l'intera Comunità; che è opportuno aumentare detto quantitativo massimo garantito per tener conto in particolare dell'andamento della produzione;

(5) considerando che per favorire il perseguimento di un livello ragionevole di produzione in ciascuno Stato membro è opportuno ripartire il quantitativo massimo garantito tra gli Stati membri produttori in forma di quantitativi nazionali garantiti (QNG); che questa ripartizione dovrebbe essere basata sostanzialmente sulla produzione di un periodo rappresentativo, senza tener conto degli anni di produzione con valori estremi; che è tuttavia opportuno tener conto della situazione del settore nei vari Stati membri, in particolare della ripartizione particolare degli aiuti concessi in precedenza ai piccoli produttori e del potenziale degli oliveti esistenti in Spagna e in Portogallo;

(6) considerando che, per attenuare gli effetti delle variazioni della produzione, qualora la produzione effettiva di uno Stato membro sia inferiore al suo QNG, una parte della differenza può essere aggiunta al QNG dello stesso Stato membro per la campagna successiva; che il resto di tale differenza può essere utilizzato per compensare i superamenti del QNG degli altri Stati membri, al fine di mantenere un certo grado di solidarietà tra i produttori dell'Unione europea;

(7) considerando che l'aiuto alla produzione è dovuto agli oleicoltori; che essi devono percepire l'integralità di tale aiuto, ferme restando le varie riduzioni o decurtazioni previste dalla normativa comunitaria;

(8) considerando che, qualora sia necessario per sostenere il settore delle olive da tavola, gli Stati membri devono potere utilizzare a tal fine una parte dei fondi destinati all'aiuto alla produzione di olio d'oliva;

(9) considerando che l'aiuto al consumo non può essere aumentato senza rischio di frodi, ma è privo di efficacia al livello attuale; che in passato è stato fortemente ridotto senza conseguenze negative per il consumo di olio d'oliva nella Comunità; che la sua soppressione consentirebbe di rafforzare i controlli sul regime degli aiuti alla produzione, in particolare quelli effettuati dalle apposite agenzie di cui al regolamento (CEE) n. 2262/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che prevede misure speciali nel settore dell'olio d'oliva (5); che, di conseguenza, deve essere abrogato il regolamento (CEE) n. 3089/78 del Consiglio, del 19 dicembre 1978, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto al consumo di olio d'oliva (6);

(10) considerando che è opportuno mantenere, precisare e rendere più efficaci le disposizioni relative alla promozione del consumo di olio d'oliva e di olive da tavola negli Stati membri e nei paesi terzi; che tali misure sono volte a conseguire un migliore equilibrio sul mercato e che quindi le relative spese vanno considerate un intervento ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (7), che tali disposizioni rendono necessari alcuni adattamenti di carattere...

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