Commission Regulation (EU) No 313/2013 of 4 April 2013 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards Consolidated Financial Statements, Joint Arrangements and Disclosure of Interest in Other Entities: Transition Guidance (Amendments to International Financial Reporting Standards 10, 11, and 12) Text with EEA relevance

Coming into Force08 April 2013
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32013R0313
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2013/313/oj
Published date05 April 2013
Date04 April 2013
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, R 095, 05 April 2013
L_2013095IT.01000901.xml
5.4.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 95/9

REGOLAMENTO (UE) N. 313/2013 DELLA COMMISSIONE

del 4 aprile 2013

recante modifica del regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda Bilancio consolidato, Accordi a controllo congiunto e Informativa sulle partecipazioni in altre entità: Guida alle disposizioni transitorie (Modifiche agli International Financial Reporting Standards 10, 11 e 12)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi e interpretazioni internazionali esistenti al 15 ottobre 2008.
(2) Il 28 giugno 2012 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato modifiche all'International Financial Reporting Standard (IFRS) 10 Bilancio consolidato, all'IFRS 11 Accordi a controllo congiunto e all'IFRS 12 Informativa sulle partecipazioni in altre entità (di seguito "le modifiche") risultanti dalle proposte contenute nell'exposure draft Guida alle disposizioni transitorie pubblicata nel dicembre 2011. L'obiettivo delle modifiche è chiarire l'intenzione dello IASB al momento della prima pubblicazione della guida alle disposizioni transitorie nell'IFRS 10. Le modifiche prevedono inoltre un ulteriore alleggerimento della transizione nell'IFRS 10, IFRS 11 e IFRS 12, limitando l'obbligo di fornire informazioni comparative rettificate al solo esercizio comparativo precedente. Inoltre, per le informazioni relative alle entità strutturate non consolidate, le modifiche sopprimono l'obbligo di presentare informazioni comparative per gli esercizi precedenti alla data in cui l'IFRS 12 è applicato per la prima volta.
(3) Le modifiche all'IFRS 11 contengono riferimenti all'IFRS 9 che al momento non possono essere applicati poiché l'IFRS 9 non è ancora stato adottato dall'Unione. Pertanto, ogni riferimento all'IFRS 9 contenuto nell'allegato del presente regolamento è da intendersi come riferimento al principio contabile internazionale (IAS) 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione.
(4) La consultazione del gruppo degli esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) conferma che le modifiche all'IFRS 10, all'IFRS 11 e all'IFRS 12 soddisfano i criteri tecnici di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.
(5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.
(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è modificato come segue:

(a) l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 10 Bilancio consolidato è modificato come disposto nell'allegato del presente regolamento;
(b) l'IFRS 11 Accordi a controllo congiunto è modificato come disposto nell'allegato del presente regolamento;
(c) l'IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard è modificato conformemente all'IFRS 11 come disposto nell'allegato del presente regolamento;
(d) l'IFRS 12 Informativa sulle partecipazioni in altre entità è modificato come disposto nell'allegato del presente regolamento.

2. Ogni riferimento all'IFRS 9 di cui all'allegato del presente regolamento è da intendersi come riferimento al principio contabile internazionale (IAS) 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione.

Articolo 2

Le imprese applicano le modifiche di cui all'articolo 1, paragrafo 1, al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario avente inizio il 1o gennaio 2014 o in data successiva.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1) GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

(2) GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1.


ALLEGATO

PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

IFRS 10
IFRS 10 Bilancio consolidato
IFRS 11
IFRS 11 Accordi a controllo congiunto
IFRS 12
IFRS 12 Informativa sulle partecipazioni in altre entità

"Riproduzione consentita nell'ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: www.iasb.org"

Bilancio consolidato, Accordi a controllo congiunto e Informativa sulle partecipazioni in altre entità: Guida alle disposizioni transitorie

(Modifiche all’IFRS 10, all’IFRS 11 e all’IFRS 12)

Modifiche all’IFRS 10 Bilancio consolidato

Nell’appendice C è aggiunto il paragrafo C1A.

C1A Bilancio consolidato, Accordi a controllo congiunto e Informativa sulle partecipazioni in altre entità: Guida alle disposizioni transitorie (modifiche all’IFRS 10, all’IFRS 11 e all’IFRS 12), pubblicato nel giugno 2012, ha modificato i paragrafi C2–C6 e ha aggiunto i paragrafi C2A–C2B, C4A–C4C, C5A e C6A–C6B. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2013 o da data successiva. Qualora un’entità applichi l’IFRS 10 a partire da un esercizio precedente, queste modifiche devono essere applicate a partire da tale esercizio precedente.

Nell’appendice C è modificato il paragrafo C2.

C2 Un’entità deve applicare il presente IFRS retroattivamente, secondo quanto previsto dallo IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori, ad eccezione di quanto specificato nei paragrafi C2A–C6.

Nell’appendice C sono aggiunti i paragrafi C2A–C2B.

C2A In deroga alle disposizioni del paragrafo 28 dello IAS 8, alla prima applicazione del presente IFRS, un’entità deve solo presentare le informazioni quantitative richieste dal paragrafo 28, lettera f), dello IAS 8 per l’esercizio immediatamente precedente la data dell’applicazione iniziale del presente IFRS (l’«esercizio immediatamente precedente»). Un’entità può anche presentare tali informazioni per l’esercizio corrente o per esercizi comparativi precedenti, ma non è tenuta a farlo.
C2B Ai fini del presente IFRS, la data dell’applicazione iniziale è l’inizio dell’esercizio per il quale si applica per la prima volta il presente IFRS.

Nell’appendice C sono modificati i paragrafi C3–C4. Il paragrafo C4 è stato suddiviso nei paragrafi C4 e C4A

C3 Alla data dell’applicazione iniziale l’entità non è tenuta a effettuare rettifiche alla contabilità precedente per il suo coinvolgimento con:
(a) entità che saranno consolidate a tale data in conformità allo IAS 27 Bilancio consolidato e separato e della SIC-12 Consolidamento – Società a destinazione specifica e sono ancora consolidate in conformità al presente IFRS; o
(b) entità che non saranno consolidate a tale data in conformità allo IAS 27 e della SIC-12 e non sono consolidate in conformità al presente IFRS.
C4 Qualora, alla data dell’applicazione iniziale, un investitore concluda che consoliderà una partecipata che non è stata consolidata in conformità allo IAS 27 e alla SIC-12, l’investitore deve:
(a) se la partecipata è un’attività aziendale (secondo la definizione dell’IFRS 3 Aggregazioni aziendali), determinare le attività, le passività e le partecipazioni di minoranza in quella partecipata precedentemente non consolidata, come se quella partecipata fosse stata consolidata (e quindi applicando la contabilizzazione di acquisizione in conformità all’IFRS 3) a partire dalla data in cui l’investitore ha ottenuto il controllo su tale partecipata, sulla base delle disposizioni del presente IFRS. L’investitore deve rettificare retroattivamente l’esercizio immediatamente precedente la data dell’applicazione iniziale. Quando la data in cui è stato ottenuto il controllo sia anteriore all’inizio dell’esercizio immediatamente precedente, l’investitore deve rilevare, come rettifica del patrimonio netto all’inizio dell’esercizio immediatamente precedente, qualsiasi differenza tra:
(i) l’importo di attività, passività e partecipazioni di minoranza rilevate, nonché
(ii) il precedente valore contabile del coinvolgimento dell’investitore con la partecipata.
(b) se la partecipata non è un’attività aziendale (secondo la definizione dell’IFRS 3), determinare le attività, le passività e le partecipazioni di minoranza in quella partecipata precedentemente non consolidata, come se quella partecipata fosse stata consolidata (applicando il metodo dell’acquisizione come descritto nell’IFRS 3, senza rilevare l’avviamento per la partecipata) a partire dalla data in cui l’investitore ha ottenuto il controllo su tale partecipata, sulla base delle disposizioni del presente IFRS. L’investitore deve rettificare retroattivamente l’esercizio immediatamente precedente la data dell’applicazione iniziale. Quando la data in cui è stato ottenuto il controllo sia anteriore all’inizio dell’esercizio immediatamente
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