Commission Directive 2001/2/EC of 4 January 2001 adapting to technical progress Council Directive 1999/36/EC on transportable pressure equipment (Text with EEA relevance)
Coming into Force | 17 January 2001 |
End of Effective Date | 31 December 9999 |
Celex Number | 32001L0002 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/dir/2001/2/oj |
Published date | 10 January 2001 |
Date | 04 January 2001 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 5, 10 January 2001 |
Direttiva 2001/2/CE della Commissione, del 4 gennaio 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 1999/36/CE del Consiglio in materia di attrezzature a pressione trasportabili (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 005 del 10/01/2001 pag. 0004 - 0005
Direttiva 2001/2/CE della Commissione
del 4 gennaio 2001
che adegua al progresso tecnico la direttiva 1999/36/CE del Consiglio in materia di attrezzature a pressione trasportabili
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 1999/36/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, in materia di attrezzature a pressione trasportabili(1), in particolare l'articolo 14,
considerando quanto segue:
(1) Il paragrafo 1, articolo 3, della direttiva 1999/36/CE dispone che i recipienti e le cisterne di nuova fabbricazione devono essere conformi alle disposizioni pertinenti della direttiva 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada(2), modificata da ultimo dalla direttiva 2000/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(3), nonché dalla direttiva 96/49/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia(4), modificata da ultimo dalla direttiva 2000/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(5).
(2) Le disposizioni dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (qui di seguito denominato "ADR") e del regolamento internazionale concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia (qui di seguito denominato "RID")(6), con le rispettive modifiche, figurano in allegato rispettivamente della direttiva 94/55/CE e della direttiva 96/49/CE. Una nuova versione dell'ADR e del RID entrerà in vigore il 1o luglio del 2001.
(3) L'allegato V della direttiva 1999/36/CE contiene i moduli da seguire per la valutazione della conformità dei recipienti e delle cisterne di nuova fabbricazione. Queste disposizioni non sono più conformi alla nuova versione dell'ADR e del RID. Di conseguenza, è opportuno modificare detto allegato.
(4) Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati della direttiva 1999/36/CE sono adottate, ai sensi dell'articolo 14...
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