Commission Regulation (EC) No 1400/2002 of 31 July 2002 on the application of Article 81(3) of the Treaty to categories of vertical agreements and concerted practices in the motor vehicle sector

Coming into Force01 October 2002,01 October 2005
End of Effective Date31 May 2010
Celex Number32002R1400
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2002/1400/oj
Published date01 August 2002
Date31 July 2002
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 203, 01 August 2002
EUR-Lex - 32002R1400 - IT

Regolamento (CE) n. 1400/2002 della Commissione, del 31 luglio 2002, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico

Gazzetta ufficiale n. L 203 del 01/08/2002 pag. 0030 - 0041


Regolamento (CE) n. 1400/2002 della Commissione

del 31 luglio 2002

relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 19/65/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1965, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi e pratiche concordate(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1215/1999(2), in particolare l'articolo 1,

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento(3),

sentito il parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

considerando quanto segue:

(1) L'esperienza acquisita nel settore automobilistico in materia di distribuzione di autoveicoli nuovi, pezzi di ricambio e servizi di assistenza ai clienti permette di definire categorie di accordi verticali che si può ritenere soddisfino di regola le condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3.

(2) Questa esperienza porta a concludere che nel settore in questione è necessario applicare norme più severe rispetto a quelle previste dal regolamento (CE) n. 2790/1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate(4).

(3) Tali norme più severe per l'esenzione per categoria ("l'esenzione") vanno applicate agli accordi verticali di acquisto o vendita di autoveicoli nuovi, agli accordi verticali di acquisto o vendita di pezzi di ricambio per autoveicoli e agli accordi verticali di acquisto o vendita di servizi di riparazione e manutenzione, qualora detti accordi siano stipulati tra imprese non concorrenti, tra determinati concorrenti, ovvero da determinate associazioni di rivenditori o riparatori, ivi compresi gli accordi verticali conclusi tra un distributore operante a livello del dettaglio o un riparatore autorizzato e un (sub)distributore o riparatore. Il presente regolamento va inoltre applicato a tali accordi verticali quando contengono disposizioni accessorie sulla cessione o l'utilizzo di diritti di proprietà intellettuale. La definizione del termine "accordi verticali" deve quindi comprendere sia tali accordi che le pratiche concordate corrispondenti.

(4) Il beneficio dell'esenzione deve essere limitato agli accordi verticali per i quali si può presupporre con sufficiente certezza la conformità alle condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3.

(5) Gli accordi verticali rientranti nelle categorie definite dal presente regolamento possono incrementare l'efficienza economica nell'ambito di una catena produttiva o distributiva permettendo un migliore coordinamento tra le imprese partecipanti. In particolare, essi possono contribuire a ridurre i costi di transazione e di distribuzione delle parti e possono altresì consentire un livello ottimale dei loro investimenti e delle loro vendite.

(6) La probabilità che questi incrementi di efficienza possano controbilanciare gli eventuali effetti anticoncorrenziali derivanti dalle restrizioni contenute negli accordi verticali dipende dal grado di potere di mercato detenuto delle imprese interessate e pertanto dalla misura in cui tali imprese sono esposte alla concorrenza di altri fornitori di beni o servizi che siano considerati intercambiabili o sostituibili dall'acquirente, in ragione delle caratteristiche dei prodotti, dei loro prezzi e dell'uso al quale sono destinati.

(7) Le soglie di quota di mercato vanno fissate in modo da rispecchiare il potere di mercato del fornitore. Il presente regolamento, specifico per il settore in questione, deve inoltre contenere norme più severe rispetto a quelle previste dal regolamento (CE) n. 2790/1999, in particolare per la distribuzione selettiva. Le soglie al di sotto delle quali si può presumere che i vantaggi assicurati dagli accordi verticali superino gli effetti restrittivi devono variare a seconda delle caratteristiche dei diversi tipi di accordi verticali. Si può dunque presumere che gli accordi verticali presentino in generale tali vantaggi qualora il fornitore interessato abbia una quota di mercato non superiore al 30 % sui mercati della distribuzione di autoveicoli nuovi o di pezzi di ricambio, o al 40 % in caso di distribuzione selettiva basata sui criteri quantitativi per la vendita di autoveicoli nuovi. Per quanto riguarda i servizi di assistenza ai clienti si può presumere che, in generale, gli accordi verticali, mediante i quali il fornitore stabilisce dei criteri secondo i quali i riparatori autorizzati devono fornire servizi di riparazione e manutenzione per gli autoveicoli della marca in questione e fornisce loro le apparecchiature e la formazione necessarie per fornire detti servizi, presentino tali vantaggi se la rete dei riparatori autorizzati del fornitore in questione ha una quota di mercato non superiore al 30 %. Nel caso di accordi verticali comportanti obblighi di fornitura esclusiva, tuttavia, è la quota di mercato dell'acquirente a determinare gli effetti complessivi di tali accordi sul mercato.

(8) Qualora la quota di mercato superi dette soglie, non è possibile presumere che gli accordi verticali che ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, implichino generalmente vantaggi oggettivi di natura ed ampiezza tali da compensare gli svantaggi che determinano sotto il profilo della concorrenza. Tali vantaggi sono tuttavia prevedibili in caso di distribuzione selettiva basata su criteri di qualità indipendentemente dalla quota di mercato del fornitore.

(9) Onde evitare che un fornitore receda da un accordo perché un distributore o riparatore tiene un comportamento atto a stimolare la concorrenza, come ad esempio le vendite attive o passive a consumatori stranieri, l'attività multimarca o il subappalto dei servizi di riparazione e manutenzione, la notifica di recesso dal contratto deve indicarne chiaramente per iscritto i motivi, che devono essere obiettivi e trasparenti. Inoltre, al fine di rafforzare l'indipendenza dei distributori e dei riparatori dai propri fornitori, devono essere previsti termini minimi di preavviso in caso di mancato rinnovo degli accordi a durata determinata e in caso di recesso dagli accordi a durata indeterminata.

(10) Onde promuovere l'integrazione del mercato e consentire ai distributori e ai riparatori autorizzati di sfruttare ulteriori possibilità commerciali, è necessario che essi siano autorizzati ad acquisire altre imprese dello stesso tipo che vendono o riparano la stessa marca di autoveicoli nell'ambito del sistema di distribuzione. A questo scopo, gli accordi verticali tra un fornitore ed un distributore o riparatore autorizzato devono prevedere per questi ultimi il diritto di trasferirne tutti i diritti e le obbligazioni ad un'altra impresa di loro scelta che venda o ripari la stessa marca di autoveicoli nell'ambito del sistema di distribuzione.

(11) Onde favorire la rapida risoluzione delle controversie che possono insorgere tra le parti di un accordo di distribuzione e che potrebbero altrimenti ostacolare una concorrenza efficace, devono beneficiare dell'esenzione solamente gli accordi che prevedono il diritto per ciascuna delle parti di ricorrere ad un esperto o ad un arbitro indipendenti, in particolare in caso di denuncia dell'accordo stesso.

(12) A prescindere dalla quota di mercato delle imprese interessate, il presente regolamento non si applica agli accordi verticali contenenti determinati tipi di limitazioni con gravi effetti anticoncorrenziali (restrizioni fondamentali) che in genere determinano restrizioni sensibili della concorrenza, anche in caso di quote di mercato limitate, e non sono indispensabili per raggiungere gli effetti positivi summenzionati. Si tratta, in particolare, degli accordi verticali contenenti limitazioni quali i prezzi di rivendita minimi o fissi e, con determinate eccezioni, limitazioni del territorio o dei clienti ai quali il distributore o riparatore può vendere i beni o i servizi oggetto del contratto. Accordi di questo tipo non devono beneficiare dell'esenzione.

(13) È necessario garantire che non venga limitata un'effettiva concorrenza all'interno del mercato comune e tra distributori situati in Stati membri diversi qualora un fornitore utilizzi la distribuzione selettiva su tali mercati e altre forme di distribuzione su altri. In particolare, vanno esclusi dal beneficio dell'esenzione gli accordi di distribuzione selettiva che limitano le vendite passive ad utilizzatori finali o a distributori non autorizzati situati in mercati nei quali vengono attribuiti territori esclusivi, nonché gli accordi di distribuzione selettiva che limitano le vendite passive a gruppi di consumatori che sono stati attribuiti in maniera esclusiva ad altri distributori. Non devono godere del beneficio dell'esenzione neppure gli accordi di distribuzione esclusiva qualora siano limitate le vendite attive o passive ad utilizzatori finali o a distributori non autorizzati situati in mercati nei quali viene utilizzata la distribuzione selettiva.

(14) Il diritto dei distributori di effettuare vendite passive o, se del caso, attive di autoveicoli nuovi ad utilizzatori finali deve comprendere il diritto di vendere detti veicoli ad utilizzatori finali che abbiano autorizzato un intermediario o agente di acquisto ad acquistare, prendere in consegna, trasportare o tenere in magazzino per loro conto autoveicoli nuovi.

(15) Il diritto alla vendita, passiva o se del caso attiva, a tutti...

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