Council Regulation (EC) No 1215/1999 of 10 June 1999 amending Regulation No 19/65/EEC on the application of Article 81(3) of the Treaty to certain categories of agreements and concerted practices

Published date15 June 1999
Subject MatterAgreements, decisions and concerted practices,Competition
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 148, 15 June 1999
EUR-Lex - 31999R1215 - IT 31999R1215

Regolamento (CE) n. 1215/1999 del Consiglio, del 10 giugno 1999, che modifica il regolamento n. 19/65/CEE relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi e pratiche concordate

Gazzetta ufficiale n. L 148 del 15/06/1999 pag. 0001 - 0004


REGOLAMENTO (CE) N. 1215/1999 DEL CONSIGLIO

del 10 giugno 1999

che modifica il regolamento n. 19/65/CEE relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi e pratiche concordate(1)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 83,

vista la proposta della Commissione(2),

visto il parere del Parlamento europeo(3),

visto il parere del Comitato economico e sociale(4),

(1) considerando che, con il regolametno n. 19/65/CEE(5), il Consiglio ha abilitato la Commissione a dichiarare mediante regolamento, fatta salva l'applicazione del regolamento n. 17 del Consiglio(6), primo regolamento d'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato e a norma dell'articolo 81, paragrafo 3 del trattato, che l'articolo 81, paragrafo 1, non è applicabile a talune categorie di accordi, in particolare a categorie di accordi ai quali partecipano soltanto due imprese e nei quali l'una si impegna nei confronti dell'altra a fornire determinati prodotti soltanto ad essa, ai fini della rivendita all'interno di una parte determinata del territorio del mercato comune, oppure nei quali l'una si impegna nei confronti dell'altra ad acquistare determinati prodotti soltanto da essa, ai fini della rivendita, oppure nei quali sono stati conclusi tra le due imprese, ai fini della rivendita, tali impegni esclusivi di fornitura e di acquisto;

(2) considerando che, a norma del regolamento n. 19/65/CEE, la Commissione ha adottato in particolare il regolamento (CEE) n. 1983/83, del 22 giugno 1983, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi di distribuzione esclusiva(7), e il regolamento (CEE) n. 1984/83, del 22 giugno 1983, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3 del trattato CEE a categorie di accordi di acquisto esclusivo(8), nonché il regolamento (CEE) n. 4087/88, del 30 novembre 1988, concernente l'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi di franchising(9) (regolamenti di esenzione);

(3) considerando che il 22 gennaio 1997 la Commissione ha pubblicato un Libro verde sulle Restrizioni verticali nella politica di concorrenza comunitaria che ha provocato un ampio dibattito pubblico sull'applicazione dell'articolo 81, paragrafi 1 e 3 del trattato agli accordi verticali o pratiche concordate;

(4) considerando che in seguito alla pubblicazione del Libro verde le osservazioni espresse dagli Stati membri, dal Parlamento europeo, dal Comitato economico e sociale e dal Comitato delle regioni, nonché dagli ambienti interessati, permettono di individuare un orientamento generale favorevole ad una riforma della politica di concorrenza comunitaria in materia di accordi verticali; che ciò implica la revisione dei regolamenti di esenzione per categoria menzionati in precedenza;

(5) considerando che tale riforma deve rispondere alla duplice esigenza di assicurare al contempo una protezione efficace della concorrenza e un livello sufficiente di certezza del...

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