Council Regulation (EC) No 1266/1999 of 21 June 1999 on coordinating aid to the applicant countries in the framework of the pre-accession strategy and amending Regulation (EEC) No 3906/89

Coming into Force29 June 1999
End of Effective Date31 December 2006
Celex Number31999R1266
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1999/1266/oj
Published date26 June 1999
Date21 June 1999
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 161, 26 June 1999
EUR-Lex - 31999R1266 - IT

Regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione e che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89

Gazzetta ufficiale n. L 161 del 26/06/1999 pag. 0068 - 0072


REGOLAMENTO (CE) N. 1266/1999 DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 1999

sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione e che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

(1) considerando che il Consiglio europeo di Lussemburgo si è pronunciato in favore di un aumento considerevole dell'aiuto preadesione che comprenderà, a complemento del programma PHARE, aiuti nei settori dell'agricoltura e degli interventi strutturali;

(2) considerando che il regolamento (CE) n. 622/98 del Consiglio, del 16 marzo 1998, relativo all'assistenza in favore dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea nell'ambito della strategia di preadesione ed in particolare all'istituzione di partenariati per l'adesione(3) prevede un quadro unico per le zone prioritarie e tutte le risorse disponibili per l'assistenza preadesione;

(3) considerando che il regolamento (CE) 1268/1999(4) istituisce uno strumento agricolo che si applica principalmente a settori quali la modernizzazione delle strutture delle aziende agricole, il potenziamento delle strutture di trasformazione e di distribuzione, lo sviluppo delle attività di controllo e lo sviluppo rurale;

(4) considerando che lo strumento strutturale istituito dal regolamento (CE) n. 1267/1999(5) finanziarià le infrastrutture di trasporto e ambientali;

(5) considerando che il programma PHARE, istituito dal regolamento (CEE) n. 3906/89(6), concentrerà i suoi interventi sulle priorità fondamentali connesse al recepimento dell'acquis comunitario, vale a dire il rafforzamento della capacità amministrativa e istituzionale dei paesi candidati all'adesione e il finanziamento di investimenti per aiutare questi paesi a conformarsi quanto prima alle norme comunitarie;

(6) considerando che occorre ottimizzare l'impatto economico degli interventi comunitari attuati a titolo dei tre strumenti di preadesione;

(7) considerando che le conclusioni del Consiglio europeo di Lussemburgo del 12 e 13 dicembre 1997 prevedono, al punto 17, che il sostegno finanziario ai paesi che partecipano al processo di allargamento si baserà, nella ripartizione dell'aiuto, sul principio della parità di trattamento, indipendentemente dal calendario di adesione, riservando particolare attenzione ai paesi che hanno maggiori necessità;

(8) considerando che, nel rispetto della specificità dei singoli strumenti menzionati in precedenza, si deve garantire il coordinamento dei loro interventi nonché di questi ultimi e dei finanziamenti della Banca europea per gli investimenti, della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, degli altri strumenti finanziari comunitari e delle altre istituzioni finanziarie internazionali;

(9) considerando che, per garantire una protezione efficace degli interessi finanziari e lottare contro...

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