Commission Regulation (EC) No 254/2009 of 25 March 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Financial Reporting Interpretations Committee's (IFRIC) Interpretation 12 (Text with EEA relevance)

Coming into Force29 March 2009
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32009R0254
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2009/254/oj
Published date26 March 2009
Date25 March 2009
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 80, 26 March 2009
L_2009080IT.01000501.xml
26.3.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 80/5

REGOLAMENTO (CE) N. 254/2009 DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'Interpretazione dell'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 12

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi e interpretazioni contabili internazionali esistenti al 15 ottobre 2008.
(2) Il 30 novembre 2006 l'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) ha pubblicato l'Interpretazione IFRIC 12 Accordi per servizi in concessione (nel prosieguo «IFRIC 12»). L'IFRIC 12 è un'interpretazione che fornisce chiarimenti sulle modalità per applicare disposizioni degli International Reporting Financial Standards (IFRS) già omologati dalla Commissione ad accordi per servizi in concessione. L'IFRIC 12 illustra come rilevare l'infrastruttura soggetta ad accordi per servizi in concessione nei conti del concessionario e chiarisce la distinzione fra le varie fasi di un accordo per servizi in concessione (costruzione/gestione) e le modalità per rilevare in ciascun caso entrate e spese. Distingue due modi per rilevare l'infrastruttura e le entrate e spese connesse («modelli» di attività finanziarie e attività immateriali) in funzione del grado di incertezza cui è esposto il concessionario per quanto riguarda le entrate future.
(3) La consultazione del gruppo degli esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ha confermato che l'IFRIC 12 soddisfa i criteri tecnici di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. In conformità della decisione 2006/505/CE della Commissione, del 14 luglio 2006, che istituisce un gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili con il mandato di consigliare la Commissione in merito all'obiettività e alla neutralità dei pareri dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) (3), il gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili ritiene equilibrato e obiettivo il parere sull'omologazione presentato dall'EFRAG e ha consigliato la Commissione in tal senso.
(4) L'adozione dell'IFRIC 12 comporta di conseguenza modifiche all'International Reporting Financial Standard (IFRS) 1, all'IFRIC 4 e all'Interpretazione dello Standing Interpretation Committee (SIC) 29, al fine di garantire la coerenza fra i principi contabili internazionali.
(5) Resta inteso che le imprese possono applicare o continuare ad applicare l’IFRIC 12.
(6) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.
(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato:

(1) l'Interpretazione dell'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 12 Accordi per servizi in concessione viene inserita come indicato all'allegato del presente regolamento;
(2) l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 1, l'IFRIC 4 e l'Interpretazione dello Standing Interpretation Committee (SIC) 29 sono modificati in conformità dell'Appendice B dell'IFRIC 12 di cui all'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Le società applicano l'IFRIC 12 che figura nell'allegato del presente regolamento al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2009.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1) GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

(2) GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1.

(3) GU L 199 del 21.7.2006, pag. 33.


ALLEGATO

PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI (IAS)

IFRIC 12 Interpretazione IFRIC 12 Accordi per servizi in concessione

Riproduzione consentita nell'ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: www.iasb.org

INTERPRETAZIONE IFRIC 12

Accordi per servizi in concessione

RIFERIMENTI

Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio
IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard
IFRS 7 Strumenti finanziari: Informazioni integrative
IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed errori
IAS 11 Commesse a lungo termine
IAS 16 Immobili, impianti e macchinari
IAS 17 Leasing
IAS 18 Ricavi
IAS 20 Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull'assistenza pubblica
IAS 23 Oneri finanziari
IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio
IAS 36 Riduzione durevole di valore delle attività
IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali
IAS 38 Attività immateriali
IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione
IFRIC 4 Determinare se un accordo contiene un leasing
SIC-29 Informazioni integrative – Accordi per servizi in concessione

PREMESSA

1 In molti paesi l'infrastruttura per i servizi pubblici, ad esempio strade, ponti, tunnel, prigioni, ospedali, aeroporti, impianti di distribuzione idrica, reti per la fornitura di energia e le telecomunicazioni, è realizzata e gestita, per tradizione, dal settore pubblico, che ne ha curato anche la manutenzione, e finanziata tramite stanziamenti del bilancio pubblico.

2 In alcuni paesi i governi hanno introdotto accordi contrattuali per servizi in concessione al fine di incentivare la partecipazione del settore privato allo sviluppo, al finanziamento, alla gestione e alla manutenzione di tale infrastruttura. L'infrastruttura può già esistere o può essere realizzata durante il periodo dell'accordo per servizio in concessione. Un accordo che rientra nell'ambito di applicazione della presente Interpretazione coinvolge generalmente un'entità del settore privato (concessionario) che realizza l'infrastruttura utilizzata per fornire il servizio pubblico o la migliora (ad esempio incrementandone le capacità) e che gestisce e cura la manutenzione dell'infrastruttura per un determinato periodo di tempo. Il concessionario riceve un corrispettivo per i servizi che fornisce per il periodo di durata dell'accordo. L'accordo è disciplinato da un contratto che fissa livelli di prestazioni, meccanismi per l'aggiustamento dei prezzi e accordi per l'arbitrato delle vertenze. Tale accordo viene spesso descritto come accordo per servizio in concessione di «costruzione-gestione», «riattamento-gestione» o «da pubblico a privato».

3 Una caratteristica di questi accordi di servizi è la natura di servizio pubblico dell’obbligazione assunta dal concessionario. La politica d’interesse pubblico è che i servizi relativi all'infrastruttura devono essere forniti al pubblico, indipendentemente dall'identità della parte che li gestisce. L’accordo di servizio obbliga contrattualmente il concessionario a fornire i servizi al pubblico per conto dell'entità del settore pubblico. Altre caratteristiche comuni sono le seguenti:

a) la parte che dà il servizio in concessione (il concedente) è un'entità del settore pubblico, incluso un organismo governativo, o un'entità del settore privato alla quale è stata delegata la responsabilità per il servizio;
b) il concessionario è responsabile almeno in parte della gestione dell'infrastruttura e dei servizi collegati e non opera semplicemente da agente per conto del concedente;
c) il contratto fissa i prezzi iniziali che devono essere applicati dal concessionario e regola le revisioni dei prezzi per la durata dell'accordo di servizio;
d) il concessionario è tenuto a riconsegnare l'infrastruttura al concedente in una determinata condizione, alla scadenza dell’accordo dietro un compenso incrementale modesto o nullo, indipendentemente dalla parte che abbia inizialmente finanziato l'infrastruttura.

AMBITO DI APPLICAZIONE

4 La presente Interpretazione fornisce linee guida in merito alla contabilizzazione da parte dei concessionari degli accordi per servizi in concessione da pubblico a privato.

5 La presente Interpretazione si applica agli accordi per servizi in concessione da pubblico a privato se:

a) il concedente controlla o regolamenta quali servizi il concessionario deve fornire con l'infrastruttura, a chi li deve fornire e a quale prezzo; e
b) il concedente controlla – tramite la proprietà, titolo a benefici o in altro modo –
...

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