Commission Regulation (EC) No 1989/2003 of 6 November 2003 amending Regulation (EEC) No 2568/91 on the characteristics of olive oil and olive-pomace oil and on the relevant methods of analysis

Coming into Force01 November 2003,20 November 2003
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32003R1989
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2003/1989/oj
Published date13 November 2003
Date06 November 2003
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 295, 13 November 2003
EUR-Lex - 32003R1989 - IT

Regolamento (CE) n. 1989/2003 della Commissione, del 6 novembre 2003, che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva nonché ai metodi di analisi ad essi attinenti

Gazzetta ufficiale n. L 295 del 13/11/2003 pag. 0057 - 0077


Regolamento (CE) n. 1989/2003 della Commissione

del 6 novembre 2003

che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva nonché ai metodi di analisi ad essi attinenti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001(2), in particolare l'articolo 35 bis,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 796/2002(4), ha definito le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva, nonché i relativi metodi di valutazione. Le caratteristiche degli oli in questione devono essere adattate in funzione delle nuove denominazioni e definizioni degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva applicabili dal 1o novembre 2003 in seguito ad una modifica dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE e, in particolare, all'inserimento della categoria "olio vergine corrente" tra gli oli lampanti e alla riduzione dell'acidità libera per tutte le categorie.

(2) Per proseguire l'armonizzazione con le norme internazionali del Consiglio oleicolo internazionale e del Codex alimentarius, è necessario rivedere taluni valori limite relativi alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva, indicati nel regolamento (CEE) n. 2568/91.

(3) Al fine di ridurre il numero di analisi necessarie per la classificazione dei campioni di olio di oliva, è preferibile che i laboratori di controllo effettuino le analisi della qualità e della purezza degli oli secondo l'ordine stabilito in uno schema decisionale da adottarsi per la verifica della conformità del campione alla categoria dichiarata. È opportuno sopprimere, a questo proposito, i metodi di analisi di cui agli allegati VIII e XIII del regolamento (CEE) n. 2568/91, che sono stati sostituiti da altri metodi più affidabili, già descritti nello stesso regolamento.

(4) La campionatura delle partite di olio di oliva o di olio di sansa di oliva in piccoli imballaggi, conformemente all'allegato I bis del regolamento (CEE) n. 2568/91, causa alcune difficoltà pratiche ai laboratori di controllo. Per ovviare a tali difficoltà e ridurre il più possibile i quantitativi prelevati, è opportuno modificare la composizione del (incremento) prelievo elementare.

(5) Per consentire un periodo di adeguamento alle nuove norme e la predisposizione degli strumenti necessari per la loro applicazione, nonché evitare turbative nelle transazioni commerciali, è opportuno rinviare l'applicabilità delle modifiche previste dal presente regolamento fino al 1o novembre 2003. Per gli stessi motivi è opportuno disporre che gli oli di oliva e gli oli di sansa di oliva condizionati anteriormente a tale data possano essere venduti fino ad esaurimento delle scorte.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2568/91 è modificato come segue:

1) l'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 1

1. Sono considerati oli di oliva vergini ai sensi del punto 1, lettere a) e b), dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE gli oli le cui caratteristiche sono conformi a quelle indicate rispettivamente nei punti 1 e 2 dell'allegato I del presente regolamento.

2. È considerato olio di oliva lampante ai sensi del punto 1, lettera c), dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE, l'olio le cui...

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