Council Directive 84/641/EEC of 10 December 1984 amending, particularly as regards tourist assistance, the First Directive (73/239/EEC) on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to the taking-up and pursuit of the business of direct insurance other than life assurance

Coming into Force01 January 1001
End of Effective Date31 December 2015
Published date27 December 1984
Celex Number31984L0641
Date10 December 1984
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1984/641/oj
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 339, 27 December 1984
EUR-Lex - 31984L0641 - IT 31984L0641

Direttiva 84/641/CEE del Consiglio del 10 dicembre 1984 che modifica, per quanto riguarda in particolare l'assistenza turistica, la prima direttiva 73/239/CEE recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita

Gazzetta ufficiale n. L 339 del 27/12/1984 pag. 0021 - 0025
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 2 pag. 0093
edizione speciale spagnola: capitolo 06 tomo 2 pag. 0150
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 2 pag. 0093
edizione speciale portoghese: capitolo 06 tomo 2 pag. 0150


++++

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 10 dicembre 1984

che modifica , per quanto riguarda in particolare l ' assistenza turistica , la prima direttiva 73/239/CEE recante coordinamento delle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell ' assicurazione diretta diversa dall ' assicurazione sulla vita

( 84/641/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 57 , paragrafo 2 ,

vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

considerando che la prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio , del 24 luglio 1973 , recante coordinamento delle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell ' assicurazione diretta diversa dall ' assicurazione sulla vita ( 4 ) , in appresso denominata « prima direttiva » , modificata dalla direttiva 76/580/CEE ( 5 ) , ha eliminato talune divergenze nelle legislazioni degli Stati membri per facilitare l ' accesso a detta attività ed il suo esercizio ;

considerando che si sono verificati notevoli progressi nel campo delle attività che comportano prestazioni di servizi in natura ; che dette prestazioni sono disciplinate da disposizioni che divergono da uno Stato membro all ' altro ; che tali divergenze costituiscono un ostacolo all ' esercizio del diritto di stabilimento ;

considerando che per eliminare detto ostacolo al diritto di stabilimento è opportuno precisare che un ' attività non è esclusa dall ' applicazione della prima direttiva semplicemente perchù comporta una prestazione fornita unicamente in natura o per la quale il prestatore utilizza unicamente personale e attrezzature propri ; che è pertanto opportuno inserire in detta direttiva l ' attività di assistenza che consiste nel promettere un aiuto in caso di un avvenimento fortuito , tenendo conto delle particolarità di tale attività ;

considerando che l ' inclusione , a fini di controllo , delle operazioni di assistenza nel campo d ' applicazione della prima direttiva , che non comporta una definizione di tali operazioni , non è destinata ad incidere sul regime fiscale ad esse applicabile ;

considerando che il solo fatto di praticare talune operazioni di assistenza effettuate in caso di incidente o guasto meccanico subiti da un veicolo stradale , avvenuti di norma sul territorio dello Stato membro del fornitore della garanzia , non giustifica l ' assoggettamento al regime della prima direttiva di chiunque non sia impresa di assicurazione ;

considerando che conviene rendere meno rigida la condizione che l ' incidente o il guasto meccanico siano avvenuti sul territorio dello Stato membro del fornitore della garanzia , per tener conto dell ' esistenza di accordi di reciprocità oppure di talune circostanze particolari relative alla situazione geografica o alla struttura degli organismi in questione o all ' importanza economica molto scarsa di queste operazioni ;

considerando che è opportuno escludere dal campo di applicazione della prima direttiva gli organismi di uno Stato membro la cui attività consista essenzialmente nel fornire servizi per conto delle autorità pubbliche ;

considerando che un ' impresa che offre contratti di assistenza deve disporre dei mezzi necessari per poter fornire tempestivamente le prestazioni in natura che essa propone ; che è opportuno fissare disposizioni specifiche concernenti il calcolo del margine di solvibilità e l ' ammontare minimo del fondo di garanzia di cui detta impresa deve disporre ;

considerando che sono indispensabili talune disposizioni transitorie per permettere alle imprese che forniscono solo assistenza di conformarsi alle norme della prima direttiva ;

considerando che , date le particolari difficoltà di carattere strutturale e geografico , occorre accordare all ' Automobile Club di uno Stato membro un periodo transitorio per consentirgli di adattarsi a quanto richiesto da detta direttiva per quanto riguarda le operazioni di rimpatrio del veicolo , eventualmente accompagnato dal conducente e dai passeggeri ;

considerando che occorre aggiornare le disposizioni della prima direttiva relative alla forma giuridica secondo cui si possono costituire le imprese assicurative ; che è opportuno modificare talune disposizioni di detta direttiva concernenti le norme applicabili alle agenzie o succursali...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT